TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-12-10, n. 201811916
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Pubblicato il 10/12/2018
N. 11916/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01282/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1282 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M P, rappresentato e difeso dagli avvocati G C P Z e S M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C P Z in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Legione Carabinieri Lazio, non costituito in giudizio;
nei confronti
G S, G T, D M, Alessandro Silvi, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della graduatoria finale per l’avanzamento a scelta per esami per l’anno 2006 al grado di Maresciallo aiutante s. U.P.S. dell’Arma dei Carabinieri, nella parte in cui colloca il ricorrente tra gli idonei non vincitori;
- della comunicazione del Comando Legione Carabinieri Lazio, con cui si è reso partecipe al ricorrente il suo collocamento nella graduatoria in posizione n. 395, con punteggio di merito finale di 28,78;
- del bando di concorso, indetto con decreto dirigenziale n. 3342, della Direzione Generale per il Personale Militare per l’avanzamento a scelta per esami al grado di M.A.S.U.P.S. dell’Arma dei CC., nella parte in cui, all’art. 7, lett. b), non specifica, neppure genericamente, quali siano i titoli valutabili ai fini dell’avanzamento, né i criteri per la loro valutazione;
- ogni altro atto presupposto e conseguente, compresi i verbali con cui sono stati predeterminati i titoli valutabili ai fini dell’attribuzione dei punteggi, nonché i criteri di attribuzione dei punteggi stessi;le schede di attribuzione dei punteggi ed i verbali su cui sono state registrate le procedure di valutazione dei candidati all’avanzamento;
Quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 29 marzo 2010:
- del verbale di riunione n. 1 del 18 dicembre 2008, comprensivo delle tabelle;
- del verbale n. 24 relativo alle operazioni di attribuzione dei punteggi al ricorrente;
- della scheda di attribuzione dei punteggi;
- di ogni altro atto presupposto e conseguente, comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2018 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo, notificato in data 25 gennaio 2010 e depositato il successivo 11 febbraio, l’odierno esponente, in qualità di sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, rappresentava di aver partecipato all’avanzamento a scelta per esami al grado di M.A.S.U.P.S. dell’Arma dei Carabinieri per l’anno 2006 e di essere stato giudicato idoneo non vincitore, collocandosi in posizione n. 395 nella graduatoria di merito, con un punteggio finale di 28,78.
Il ricorrente esponeva di aver superato entrambe le prove scritte previste dal concorso ma di non essersi collocato tra gli idonei vincitori a seguito della valutazione dei titoli da lui posseduti.
2. Tanto premesso, l’odierno ricorrente si gravava avverso i provvedimenti meglio specificati in epigrafe, domandandone l’annullamento ed articolando i seguenti motivi di ricorso:
Illegittimità derivata. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. Errore sui presupposti. Illogicità, contraddittorietà, violazione D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Difetto ed insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa. Disparità di trattamento. Violazione D.M. 12 giugno 2007.
Le disposizioni concorsuali, in particolare l’art. 7, lettera b), sarebbero generiche e comporterebbero una mancanza di trasparenza della procedura di avanzamento. L’Amministrazione avrebbe dovuto mettere a conoscenza i candidati, già nel bando di concorso, dei titoli utili ai fini dell’avanzamento. Pertanto, il ricorrente sarebbe stato illegittimamente oggetto di un trattamento disparitario, essendo le procedure di valutazione affette da superficialità ed i conteggi errati.
3. In data 26 febbraio 2010 si costituiva in giudizio l’intimata Amministrazione.
4. Nel corso del giudizio, in data 29 marzo 2010, il ricorrente presentava motivi aggiunti al ricorso, impugnando la documentazione acquisita a seguito di accesso agli atti.
Questi gli articolati motivi di censura dedotti:
Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. Errore sui presupposti. Illogicità, contraddittorietà, violazione dell’art. 12 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dell’art. 1 della Legge n. 241/1990. Difetto ed insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 24, comma 1, 97 e 113 Cost. Violazione dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa. Disparità di trattamento. Violazione D.M. 12 giugno 2007.
Nonostante il bando fosse stato pubblicato in data 16 novembre 2007, la Commissione avrebbe specificato i punteggi in data 18 dicembre 2008 e, di tale verbale, non sarebbe stata data alcuna comunicazione ai partecipanti. I criteri di attribuzione dei punteggi sarebbero stati specificati dalla Commissione successivamente all’indizione del bando e quando, dunque, la stessa era già a conoscenza dei curricula dei candidati, nonché dell’esito delle prove scritte. In definitiva, la stessa avrebbe proceduto alla valutazione dei titoli a seguito dell’esame delle prove scritte, omettendo di rendere noti ai candidati i criteri ed i risultati dei conteggi, sebbene essi fossero già conosciuti al momento dell’effettuazione delle prove.
5. Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2. L’odierno esponente lamenta l’illegittimità della procedura relativa alla valutazione dei titoli con palese violazione dell’art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, secondo cui la suddetta valutazione, che deve procedere in ogni caso le prove scritte, deve essere resa nota ai candidati prima dell’effettuazione delle prove di esami. Il ricorrente rileva di non aver mai ricevuto comunicazione del risultato della valutazione dei titoli da lui posseduti e ne evince che, dunque, la Commissione avrebbe omesso di rendere noti i criteri ed i risultati dei conteggi, pur essendone a conoscenza prima dell’indizione del bando.
Le doglianze non sono meritevoli di condivisione.
2.2 Il Collegio osserva che i motivi di censura dedotti dall’odierno esponente sono stati già esaminati e disattesi dalla Sezione in numerosi precedenti in termini (TAR Lazio, Sez. I bis, 16 giugno 2016, n. 6909;n. 6911;n. 6912;n. 6916).
2.3 La Sezione, con riguardo all’applicazione della disciplina contenuta nel D.P.R. n. 487 del 1994, ha rammentato il parere della Sezione II del Consiglio di Stato, n. 3917 del 17 aprile 2012, chiarendo l’inapplicabilità della normativa genericamente dettata per i concorsi per esami e titoli alle procedure di avanzamento dell’Arma dei Carabinieri. Le norme di riferimento – che guidano le procedure relative allo stato ed all’avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei Carabinieri – sono contenute nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, il cui articolo 38, comma 4 prevede che “l’avanzamento a scelta per esami dei marescialli avviene secondo le procedure e modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro della Difesa” (TAR Lazio, Sez. I bis, 10 gennaio 2017, n. 396;TAR, Sez. I bis, 16 giugno 2016, n. 6916). Detta disposizione trova conferma nel comma 16 dell’art. 30 del decreto legislativo n. 83 del 2001, il quale dispone che, con decreto del Ministro della Difesa, sono apportate disposizioni integrative e correttive delle disposizioni attuative dell’art. 38 citato, relative alle procedura di avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure potranno effettuarsi in due prove di esame scritte. Queste disposizioni, successive al D.P.R n. 487 del 1994, indicano che il legislatore ha inteso configurare la procedura di avanzamento a scelta per esami come una forma speciale di avanzamento, segnata da una sua obiettiva peculiarità rispetto ai criteri indicati dal D.P.R. n. 487 del 1994. Tale procedura trova ora la propria disciplina nel decreto ministeriale del 12 giugno 2007.
La questione, dunque, si focalizza sulla valenza da attribuire al citato D.P.R. n. 487 del 1994;si tratta di stabilire se esso contenga una disciplina che si impone sempre e comunque alle specifiche normative che dettino regole in relazione alle singole amministrazioni, oppure si tratti di una disciplina destinata a completare ed integrare lacune di eventuali discipline speciali.
In via generale, appare corretto affermare che i principi della par condicio, della trasparenza e della monitorabilità delle procedure concorsuali pubbliche, sanciti nel D.P.R. n. 487 del 1994, devono applicarsi a tutte le procedure svolte dalle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, questa affermazione va declinata nei confronti delle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, al fine di garantire i principi di buon andamento, di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
Questa premessa rende ragione del fatto che, soprattutto per le amministrazioni militari, esigenze del tutto particolari e peculiari possano condurre a riconoscere forme di avanzamento destinate a valorizzare il possesso dei titoli (Consiglio di Stato, Sez. II, 20 aprile 2011, n. 4394): l’avanzamento a scelta per esami premia la valutazione del servizio, per cui si rende necessaria una specifica, chiara ed analitica valutazione di titoli. Appare, pertanto, coerente con tale modalità di avanzamento che la valutazione dei titoli assuma un coefficiente più rilevante, rispetto alle prove culturali e tecnico professionali, di quello stabilito in via generale dal citato D.P.R. n. 487 del 1994.
2.4 Ne discende l’infondatezza del ricorso.
Nel caso di specie, la scelta di procedere nella valutazione dei titoli solo nei confronti dei candidati che hanno superato le suddette prove appare coerente con la finalità della procedura e, comunque, tale da non incidere sulla par condicio dei concorrenti: nella procedura in parola è ragionevole ipotizzare l'adozione di un criterio che tenda a privilegiare i titoli sui risultati delle prove scritte.
Da quanto sopra esposto, appare evidente che tale criterio risulta pienamente legittimo;peraltro, la valutazione dei titoli è condizionata da puntuali e specifici criteri predeterminati dalla Commissione e ciò comporta che “il punteggio assegnato in virtù dei titoli posseduti non possa essere influenzato dalla conoscenza del punteggio spettante in virtù delle prove scritte sostenute da ciascun candidato” (TAR Lazio, Sez. I bis, 16 giugno 2016, n. 6909).
In definitiva, la logica del modus operandi della Commissione la si riscontra nella necessità di economizzare il suo operato nella più complessa fase di raccolta ed esame dei titoli dei rispettivi candidati all’avanzamento in parola: per questa ragione, sono stati ammessi alla valutazione dei titoli solo coloro che hanno conseguito un punteggio minimo di 18/30 alle predette prove scritte.
I particolari aspetti della procedura concorsuale in argomento inducono, dunque, a ritenere insussistente ogni ipotesi di violazione del citato D.P.R. n. 487 del 1994.
3. Per le suesposte ragioni il ricorso non è meritevole di favorevole considerazione e va, pertanto, rigettato.
4. Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.