TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-04-14, n. 202306482

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-04-14, n. 202306482
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202306482
Data del deposito : 14 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/04/2023

N. 06482/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01811/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1811 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento del silenzio inadempimento e dell'obbligo a provvedere

in merito all'istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 lett. f) della L. del 5 febbraio 1992 n. 91, presentata dal Signor -OMISSIS- in data 18 dicembre 2018 presso la Prefettura di Milano, registrata con il n. -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha adito questo Tribunale per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data 21 dicembre 2018.

All’atto della costituzione in giudizio in data 11 aprile 2023 l’Amministrazione resistente ha depositato il decreto del 18 gennaio 2023 di conferimento al ricorrente della cittadinanza italiana, trasmesso il 30 gennaio 2023 alla competente Prefettura per la notifica all’interessato e ha eccepito l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso, visto che non è configurabile un inadempimento dell’amministrazione, essendo stato il provvedimento emanato prima della scadenza del termine massimo di conclusione del procedimento, con richiesta di condanna alle spese a carico della ricorrente.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’Amministrazione resistente è fondata.

Al fine di una puntuale definizione del presente giudizio appare utile un excursus sull’avvicendamento negli ultimi anni delle diverse norme sulla durata del procedimento, al fine di definire il termine per provvedere applicabile nel caso di specie (sul punto, si rinvia alla giurisprudenza di questa Sezione, ex plurimis , sentenze nn. 733/2022, 2749/2022, 2719/2022).

Il procedimento di cui è causa è stato avviato sotto la vigenza dell’art. 9- ter della legge n. 91/1992, come introdotto dal decreto-legge n. 113/2018, che ha innalzato il termine di definizione dei procedimenti per la concessione della cittadinanza da settecentotrenta giorni – di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 362/1994 di approvazione del “ Regolamento recante disciplina dei procedimenti d'acquisto della cittadinanza italiana ” - a quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda (prevedendo, tra l’altro, l’applicazione del nuovo termine retroattivamente anche ai procedimenti in corso).

La disciplina del termine del procedimento in argomento è stato oggetto di un successivo ulteriore intervento normativo: il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 che, sostituendo l’art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi