TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2020-11-16, n. 202012021
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 16/11/2020
N. 12021/2020 REG.PROV.COLL.
N. 06150/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6150 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A.D.A. - Associazione Nazionale Demolitori Autoveicoli, C.I.A. - Consorzio Interprovinciale Autodemolitori, Assofermet - Associazione Nazionale dei Commercianti in Ferro e Acciaio, Metalli, Rottami Ferrosi, Ferramenta e Affini, Baldini Arrigo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati A B, S N, L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Aci - Automobile Club D'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Guarino, Aureliana Pera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Federauto - Federazione Italiana Concessionari Auto, Unasca - Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica, Agenzia del Demanio non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Autodemolizione Stefano M S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Tavoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa sospensiva, della circolare assunta da Automobile Club d'Italia, Servizio Gestione P.R.A. registrata il 29 marzo 2019 n. 821/2019 con oggetto “ Nuove modalità di accesso agli sportelli del PRA. Attivazione del servizio di accesso obbligatorio per appuntamento ”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche allo stato ignoto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da A.D.A. - Associazione Nazionale Demolitori Autoveicoli, l’11\12\2019 :
della circolare assunta da Automobile Club d’Italia, Servizio Gestione P.R.A. registrata il 29 marzo 2019 n. 821/2019 con oggetto “ Nuove modalità di accesso agli sportelli del PRA. Attivazione del servizio di accesso obbligatorio per appuntamento ”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche allo stato ignoto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aci - Automobile Club D'Italia e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2020 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I fatti oggetto della controversia sono i seguenti.
In data 29 marzo 2019 l’Automobile Club Italia – Servizio Gestione PRA ha emanato la circolare n. 821/2019 con la quale ha disposto una limitazione giornaliera degli accessi agli Uffici del PRA. Detta limitazione riguarda solo alcune categorie di soggetti: per i demolitori un limite di n. 6 accessi, per i concessionari un limite di n. 2 accessi e per gli studi di consulenza automobilistica un limite di n. 1 accessi.
Con il ricorso introduttivo del giudizio viene chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, della predetta circolare, per i seguenti motivi di diritto:
- “ Illegittimità per violazione di legge. Violazione dell’art. 41 Cost. sotto il profilo della lesione della libertà di iniziativa economica privata. Illegittimità per eccesso di potere: violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Eccesso di potere ed irragionevolezza. Ingiustizia manifesta ”;
- “ Illegittimità per violazione di legge. Erronea applicazione del D.P.R. n. 358/2000 e D.Lgs. n. 98/2017: illegittimità per eccesso di potere. Contraddittorietà sotto il profilo delle finalità perseguite dalle norme presupposte ”.
Si è costituita l’ACI contestando tutto quanto ex adverso dedotto, perché infondato in fatto ed in diritto, concludendo per la reiezione del ricorso.
Nelle more, ACI PRA ha apportato un correttivo al software che gestisce le prenotazioni degli appuntamenti presso i propri sportelli, riservando, con decorrenza dal 28 ottobre 2019, alla sola categoria dei demolitori il 90% degli slot di appuntamenti destinati a tutte le categorie di operatori professionali, “ in modo di ampliare il numero massimo di appuntamenti disponibili (fermo restando il tetto giornaliero di n. 6 appuntamenti ”.
A seguito di detta sopravvenienza, gli esponenti hanno notificato ricorso per motivi aggiunti, formulando le seguenti ulteriori censure:
- “ Illegittimità per eccesso di potere. Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sotto il profilo dell’efficacia e della coerenza dell’azione amministrativa ”;
- “ Illegittimità per eccesso di potere: irragionevolezza - incoerenza - contraddittorietà rispetto alle finalità presupposte del provvedimento impugnato. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa ”.
Successivamente alla notifica dei motivi aggiunti, ha depositato atto di intervento ad adiuvandum la “ Autodemolizione Stefano M s.r.l. ”.
All’udienza del 27 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Per ragioni logico sistematiche, si procede con lo scrutinio del ricorso principale, esaminando preliminarmente l’eccezione di inammissibilità e/o irricevibilità dell’intervento spiegato dal sig. M in qualità di rappresentante della Autodemolizioni Stefano M in data 17 febbraio 2020.
L’eccezione è fondata.
All’uopo si osserva che l’art. 28, comma 2, del D. lgs n. 104/2010 stabilisce che: “ Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova ”.
L’ art. 50 del D. lgs n. 104/2010 prescrive che: “ 1. L'intervento è proposto con atto diretto al giudice adito, recante l'indicazione delle generalità dell'interveniente. L'atto deve contenere le ragioni su cui si fonda, con la produzione dei documenti giustificativi, e deve essere sottoscritto ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d). 2. L'atto di intervento è notificato alle altre parti ed è depositato nei termini di cui all'articolo 45; nei confronti di quelle costituite è notificato ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile. 3. Il deposito dell'atto di intervento di cui all'articolo 28, comma 2, è ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza ”.
Nella fattispecie in esame, l’interveniente risulta decaduto dall’esercizio dell’azione di annullamento della circolare impugnata atteso che detto provvedimento è stato pubblicato in data 29 marzo e l’atto di intervento depositato solamente in data 17 febbraio 2020. Invero, essendo titolare di un interesse (personale) identico a quello dei ricorrenti, avrebbe dovuto impugnare autonomamente con ricorso, nei termini di decadenza, la circolare de qua.
Né il M ha provveduto alla notifica dell’atto alle altre parti del giudizio, essendosi limitato al mero deposito dello stesso.
Pertanto, l’intervento del sig. M deve essere dichiarato irricevibile oltre che inammissibile.
3. E’ possibile ora procedere all’esame del merito del ricorso introduttivo del giudizio, che, pur se sorretto da valide ragioni, si palesa comunque infondato per i motivi che si vengono ad illustrare.
In sintesi, l’Associazione Nazionale Demolitori Autoveicoli lamenta l’illegittimità della circolare impugnata deducendo che sarebbe discriminatoria in quanto limiterebbe gli accessi solo ad una categoria di operatori e solo presso gli sportelli degli uffici siti nella provincia ove ha sede l’impresa (limitazione territoriale), costringendo così le imprese o a rinunciare alla demolizione o a rivolgersi ad agenzie private dotate di STA (sportello telematico dell’automobilista) con oneri aggiuntivi.
L’ACI si difende rilevando che il DPR 358/2000, che ha istituito lo STA, prevedrebbe all’art. 2 che motorizzazione e ACI “ possono ” e non “ devono ” attivare gli STA. Sostiene, quindi, che parte ricorrente confonderebbe le funzioni sicuramente pubbliche del PRA –