TAR Trieste, sez. I, sentenza 2023-06-27, n. 202300217
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Pubblicato il 27/06/2023
N. 00217/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00464/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati A B, G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G G in Trieste, via Coroneo 36;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
del decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva,-OMISSIS- in data 26.10.22, all. 1;
di tutti i provvedimenti e pareri ad esso presupposti, con particolare riferimento al parere del Comitato di Verifica in data 18.10.22, all. 2, al verbale CMO -OMISSIS-nella parte in cui la patologia “ -OMISSIS-+ “ è stata ascritta a mera tabella B;
e per il riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio della malattia " -OMISSIS-+ " con condanna dell’amministrazione al pagamento in favore del ricorrente dell'equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2023 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, militare in servizio presso l-OMISSIS-, domanda l’annullamento del provvedimento adottato dal Ministero della Difesa, che ha ascritto la patologia dalla medesima sofferta (" -OMISSIS-+ ") alla Tabella B di cui al d.P.R. 915 del 1978 e ha negato che la stessa sia dipendente da causa di servizio.
1.1. Il provvedimento è motivato attraverso il richiamo del conforme parere del Comitato di verifica, secondo il quale si tratterebbe “di una malattia reumatica cronica caratterizzata dal progressivo irrigidimento della colonna vertebrale per ossificazione del suo apparato legamentoso, correlata alla presenza dell’antigene HLA-B27 e pertanto, essendo di carattere genetico, non riconducibile all’attività di servizio prestato dall’interessata” .
2. La ricorrente rappresenta di ricoprire l'incarico operativo di "esploratore blindo/fuciliere", di aver prestato servizio in Kosovo tra il 2003 e il 2004 e di aver svolto esercitazioni in poligoni di tiro anche all'estero, esponendosi a contaminazioni nocive.
2.1. Propone quindi i seguenti motivi:
I. “Eccesso di potere per carenza di istruttoria, errata valutazione dei presupposti;travisamento;carenza di motivazione. Carenza dei presupposti. Illogicità, violazione art. 603 d.lgs. 66/2010, violazione art. 11 dpr 461/01” , lamentando l’erroneità del parere del Comitato di verifica, nella parte in cui correla la patologia all’antigene HLA-B27.
II. “In punto ascrizione tabellare: Violazione di legge (tabelle allegate alla L. 915/78 e succ. modd.). illogicità, travisamento”, lamentando l’erroneità dell’ascrizione alla Tabella B, incompatibile con il carattere invalidante della patologia.
3. Con memoria del 05.05.2023, si è costituito il Ministero resistente, argomentando per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 14.06.2023, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
5. Il primo motivo è infondato.
5.1. Il Comitato di verifica ha ritenuto non esservi correlazione tra il servizio prestato e la malattia sofferta, in ragione del carattere genetico di questa ( “correlata alla presenza dell’antigene HLA-B27”) . Secondo la ricorrente, invece, il parere sarebbe frutto di un travisamento, per essere stato impropriamente riscontrato un nesso causale tra l’antigene “ HLA B27” e la sofferta “-OMISSIS-” , laddove vi sarebbe una mera correlazione statistica tra i due fattori, al più indicativa di una semplice predisposizione alla patologia.
5.2. La contestazione non persuade. La valutazione del Comitato, connotata da ampia discrezionalità tecnica – e pertanto sindacabile solo “ per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali ” (su cui vedi Cons. St. , sez. III, 13 aprile 2023, n. 3735 ) – è congruamente motivata e non appare irragionevole, né frutto di alcun travisamento. Se è vero, infatti, che l’anomalia non costituisce di per sé condizione necessaria e sufficiente per l’insorgenza della patologia – essa cioè non si sviluppa indefettibilmente in presenza dell’anomalia, come anche può insorgere in mancanza di quella – è altrettanto indubbio che – attesa l’ampia correlazione statistica tra i due fattori, illustrata dalla stessa ricorrente – la predisposizione genetica svolga generalmente un ruolo importante, se non preponderante, nell’eziologia della malattia.
5.3. Essendo stata riscontrata dal Comitato di verifica tale predisposizione, di per sé idonea a individuare un nesso causale dotato di un elevato grado di verosimiglianza, il nesso causale con il servizio svolto potrebbe riconoscersi solo in presenza di particolari condizioni di servizio, che appaiano dotate di un rilievo eziologico probabilisticamente analogo. Esse non si rinvengono nel caso di specie: il servizio prestato dalla ricorrente nel corso della carriera non risulta infatti connotato da condizioni di eccezionale disagio e stress, che superino quelle ordinariamente correlate alla particolare tipologia di impiego (e che, proprio in quanto “normali”, non possono costituire causa efficiente di uno stato patologico ai sensi del d.P.R. 461 del 2001, vedi Cons. St., sez. III, 25 agosto 2022, n. 7454 ).
5.4. Per quanto attiene, in particolare, al servizio prestato in Kosovo, il precedente citato nel ricorso non appare pertinente. L’esposizione del personale militare all’uranio impoverito è stata ritenuta – ma la questione è tutt’ora dibattuta presso la comunità scientifica – causa di alcune patologie tumorali, in particolare linfomi (c.d. “sindrome dei Balcani”), mentre non risultano correlazioni con malattie di tipo reumatico, qual è la “-OMISSIS-” , né la ricorrente ha offerto prove in tal senso.
5.5. Non può, infine, trovare accoglimento l’istanza di verificazione proposta. A tale mezzo istruttorio potrebbe farsi ricorso al solo fine di chiarire specifici e concreti aspetti tecnici, il cui significato sia rimasto in dubbio, non certo al fine di sostituire le valutazioni dell’amministrazione o con finalità “esplorative” ( Tar Lombardia, Milano, sez. III, 03 agosto 2020, n. 1498)
6. È infondato anche il secondo motivo.
6.1. La censura relativa alla classificazione tabellare della patologia, che la ricorrente ritiene classificabile nella Tabella A, non offre, infatti, alcun elemento probatorio o argomentativo a supporto di una valutazione diversa rispetto a quella fornita dal competente organo tecnico. La doglianza, limitandosi a dedurre un’asserita incoerenza tra la valutazione della patologia e l’adibizione della ricorrente a servizi interni appare generica e inidonea a scalfire la discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione medico-ospedaliera, il cui sindacato giudiziale è limitato ai gravi vizi elencati supra (par. 5.2).
7. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
7.1. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.