TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-09-12, n. 202402530

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-09-12, n. 202402530
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202402530
Data del deposito : 12 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/09/2024

N. 02530/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00148/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 148 del 2024, proposto da-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- il Comune di Agrigento, non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

- al giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- del 13 settembre 2023 del Tribunale Ordinario di Agrigento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa A P;

Udito, nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2024, il difensore della ricorrente presente così come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

A) Con atto notificato e depositato il 30 gennaio 2024, la ricorrente, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio-OMISSIS-, minorenne e disabile grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n.104/1992, ha chiesto che sia ordinato al Comune di Agrigento di ottemperare integralmente alla sentenza n.-OMISSIS- del 13 settembre 2023 con la quale il Tribunale di Agrigento ha condannato il Comune predetto all’attivazione dei servizi assistenziali previsti nel Piano Personalizzato ex art. 14 delle legge n. 328/2000 approvato in data 6 aprile 2023 in favore del minore e, in particolare, all’assegnazione per n. 3 ore settimanali di un “educatore ” e per n. 8 ore settimanali di un “assistente all’autonomia e comunicazione per il supporto in esterno per le attività ludico -motorie, sportive e musicali”, nonchè al “ pagamento della somma di € 25,00, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della … sentenza ”, notificata al Comune di Agrigento in data 13 settembre 2023 e passata in giudicato (v. attestazione in calce apposta il 25 gennaio 2023).

È altresì chiesta la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento e la fissazione della penalità di mora ex art 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., per la violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione della citata sentenza del Tribunale di Agrigento.

Il Comune di Agrigento, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 23 maggio 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

B) Il ricorso è ammissibile e fondato.

Premesso che ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato, va rilevato che la pretesa fatta valere si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato ed è sorretta da idonea documentazione: consta agli atti di causa, infatti, che la sentenza reca l’esposta condanna, è passata in giudicato e sono state rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione obbligata.

Va, perciò, dichiarato l’obbligo del Comune di Agrigento di dare esecuzione integrale alla sentenza n.-OMISSIS- del 13 settembre 2023 del Tribunale di Agrigento per la quale è assegnato il termine perentorio di trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura dell’interessata, se anteriore, della presente sentenza, mediante l’attivazione dei servizi assistenziali previsti nel Piano Personalizzato ex art. 14 delle legge n. 328/2000 approvato in data 6 aprile 2023 in favore del minore nei modi e termini ivi stabiliti;
nel caso in cui il Comune di Agrigento non provveda entro il predetto termine, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Dirigente/Funzionario Responsabile pro tempore del Settore Servizi alla Persona, Cultura Sociale e Servizi Demografici, del Comune di Porto Empedocle, con facoltà di delega a un funzionario della medesima struttura, affinché dia corso all’espletamento dei predetti adempimenti, su istanza dell’interessata, nel successivo termine trenta (30) giorni, con onere economico della relativa attività a carico del Comune di Agrigento.

Va invece respinta la domanda di fissazione della penalità di mora ex art 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., per la violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione della citata sentenza del Tribunale di Agrigento, poiché analoga penalità è stata già disposta ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. con la sentenza da ottemperare nella misura di € 25,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione, con decorrenza dalla data di notificazione della stessa, sicché la sua duplicazione apparirebbe manifestamente iniqua;
va da sé che la liquidazione e corresponsione di tali somme rientra nell’oggetto del presente giudizio e dovrà perciò essere ottemperata dal Comune di Agrigento e, nel caso di persistente inerzia, dal Commissario ad acta, nei termini sopra stabiliti.

C) Il regolamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

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