TAR Firenze, sez. III, sentenza 2020-03-05, n. 202000285

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2020-03-05, n. 202000285
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202000285
Data del deposito : 5 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/03/2020

N. 00285/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00946/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 946 del 2019, proposto da
Il Cardellino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R R in Firenze, via La Marmora 14;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Difesa, Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

nei confronti

GV Investments S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Bimbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento prot. 2019/8028 del 14.05.2019 dell'Agenzia del Demanio Dir. Regionale Toscana e Umbria, di esclusione della soc. Il Cardellino s.r.l. dalla procedura di gara per la Concessione di valorizzazione ex art. 3 bis d.l. n. 351/2001 conv. con modificazioni in l. n. 410/2001, dei beni immobili costieri denominati “Forte di Castagneto Carducci” e “Villa Celestina”;

- del Verbale di Gara n 6 del 14 maggio 2019;
- ove occorrer possa, della nota del RUP, prot. 10788 del 25.05.2019;
- dell'atto di aggiudicazione, se esistente, di incognito numero e data, relativamente al Lotto 2, per la concessione di valorizzazione di cui all'Avviso di Gara prot. 2018/1458/RI;
nonché, in parte qua - degli artt.

4.3.3 lett. b) e 6.7 dell'Avviso di Gara prot. 2018/1458/RI per la Concessione di valorizzazione ex art. 3 bis d.l. n. 351/2001 conv. con modificazioni in l. n. 410/2001, dei beni immobili costieri denominati “Forte di Castagneto Carducci” e “Villa Celestina”. Annullamento/declaratoria di inefficacia/caducazione automatica del contratto-concessione, di incognito numero e data, nelle more stipulato ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso di Gara prot. 2018/1458/RI, Lotto 2, Villa Celestina, tra l'Agenzia del Demanio e la soc. G.V. Investments s.a.s. o altro soggetto risultato aggiudicatario.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Difesa, dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e della controinteressata GV Investments S.a.s.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2019 il dott. P G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Cardellino S.r.l. ha partecipato alla gara indetta dalla Direzione Regionale Toscana ed Umbria dell’Agenzia del Demanio, ai sensi della legge n. 410/2001, per la concessione di valorizzazione di un immobile di proprietà statale denominato “Villa Celestina”, ubicato nel Comune di Rosignano Marittimo.

All’esito della valutazione delle domande presentate dai concorrenti, l’offerta della ricorrente è risultata la migliore, con l’attribuzione di 87,32 punti. Al secondo posto della graduatoria si è collocata la società GV Investments, odierna controinteressata, con 86,09 punti.

Con nota del 14 maggio 2019, l’Agenzia del Demanio ha peraltro comunicato di aver escluso dalla procedura la società Il Cardellino, stante la mancata coincidenza del piano economico-finanziario da essa presentato ai fini della partecipazione alla gara con quello asseverato successivamente alla formazione della graduatoria e all’aggiudicazione provvisoria.

L’esclusione è impugnata dalla ricorrente sulla scorta di un unico, articolato, motivo in diritto.

1.1. Resistono al gravame l’Agenzia del Demanio, unitamente ai Ministeri dell’Economia e Finanze e della Difesa, e la controinteressata GV Investments, subentrata al primo posto della graduatoria.

1.2. Nella camera di consiglio del 12 settembre 2019, la domanda cautelare proposta con il ricorso è stata accolta ai fini della celere trattazione del merito.

1.3. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 19 dicembre 2019, preceduta dallo scambio di memorie difensive e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a..

2. In conseguenza dell’aggiudicazione provvisoria della procedura per la concessione di valorizzazione della “Villa Celestina” di Rosignano Marittimo, l’Agenzia del Demanio ha chiesto alla ricorrente Il Cardellino S.r.l. di procedere all’asseverazione del piano economico-finanziario (PEF) già presentato in sede di partecipazione alla gara.

Nella seduta del 14 maggio 2019, la commissione di gara ha quindi escluso dalla procedura l’aggiudicataria provvisoria, in ragione della ritenuta non coincidenza tra il PEF asseverato e quello originariamente presentato con la domanda di partecipazione.

La ricorrente riferisce, in fatto, di aver eseguito alcune verifiche a seguito dell’esclusione e di aver appurato che il PEF allegato alla domanda di partecipazione riportava un anomalo andamento del capitale sociale, tra il secondo ed il terzo periodo di riferimento, dovuto a un errore di funzionamento del foglio telematico di calcolo allegato all’avviso di gara e predisposto dall’Agenzia del Demanio per la compilazione del piano. Tale anomalia sarebbe stata corretta dall’istituto asseveratore, il quale avrebbe altresì effettuato alcune rettifiche degli importi di capitale sociale contenuti nel prospetto di stato patrimoniale per allinearli a quelli indicati nel rendiconto finanziario;
ed alcune variazioni dell’ammontare delle immobilizzazioni (sempre nello stato patrimoniale) per allinearlo al cronoprogramma degli investimenti, nell’uno e nell’altro caso senza apportare alcuna modifica sostanziale al piano e all’offerta.

In diritto, con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente – premesso che scopo del piano economico-finanziario è quello di consentire all’amministrazione di verificare l’affidabilità e coerenza dell’offerta – ribadisce che le rettifiche effettuate sul PEF asseverato non avrebbero in alcun modo toccato gli elementi essenziali della sua offerta economica, ovvero il canone concessorio e la durata della concessione, già verificati e apprezzati dall’amministrazione procedente in sede di attribuzione dei punteggi.

Si tratterebbe, per contro, di variazioni non significative e come tali ammissibili riguardanti il solo PEF, a partire dalla correzione dell’errore indotto dal foglio di calcolo fornito dall’amministrazione, del quale avrebbe potuto e dovuto avvedersi la commissione di congruità appositamente costituita dall’Agenzia del Demanio a norma dell’art.

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