TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-07-24, n. 201909940

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-07-24, n. 201909940
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201909940
Data del deposito : 24 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2019

N. 09940/2019 REG.PROV.COLL.

N. 04032/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4032 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G F, elettivamente domiciliato, in Roma, viale Mazzini, 55, presso lo studio dell’avv. M M;

contro

Ministero della giustizia e Consiglio superiore della magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

quanto al ricorso introduttivo:

- della proposta di conferimento, in favore del dott. -OMISSIS-, dell’ufficio direttivo superiore giudicante di legittimità di Presidente Aggiunto della -OMISSIS- della quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura;

- della delibera del 21 febbraio 2018 del Consiglio Superiore della Magistratura;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso con quelli indicati;

e, quanto, ai motivi aggiunti,

per l’annullamento

- del decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2018, di nomina del dott. -OMISSIS- a Presidente Aggiunto presso la -OMISSIS-, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 30/04/2018;

- di tutti gli atti conseguenti e comunque connessi, conosciuti e non.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2019 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Espone il ricorrente di aver partecipato al concorso per il conferimento dell’incarico di Presidente aggiunto della -OMISSIS-.

Rappresenta poi come, all’esito della comparazione tra diversi aspiranti, il Plenum del Consiglio superiore ha deliberato di conferire l’incarico al controinteressato, dottor -OMISSIS-.

La delibera di nomina è stata impugnata con il presente gravame, esteso agli atti presupposti e conseguenti.

Il ricorrente, ricostruiti i passaggi più importanti della sua carriera, articola i seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’art. 12, commi 11 e 12, del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 e delle disposizioni contenute nel TU sulla dirigenza giudiziaria, per eccesso di potere, difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed erronea valutazione dei fatti, questi ultimi riferiti a vari profili della delibera gravata.

Il provvedimento di nomina del controinteressato avrebbe ricostruito in maniera omissiva la carriera del ricorrente, non prendendo in adeguata considerazione circostanze rilevanti della sua carriera o riferendo le stesse in maniera errata.

In particolare, quanto al parametro del merito, il provvedimento non avrebbe dato rilievo alla continuità dell’attività giurisdizionale svolta dal ricorrente, né avrebbe considerato gli eccellenti risultati da lui conseguiti nel corso della carriera, tali da esprimere una sua particolare idoneità a ricoprire l’incarico di cui si tratta.

Il provvedimento, poi, in palese violazione dell’art. 21, lett. b), del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, non avrebbe attribuito alcuna rilevanza alla circostanza che il ricorrente è stato assegnato alle -OMISSIS-della -OMISSIS- fin dal 14 febbraio 2012.

Mancherebbe poi un’analisi oggettiva dei risultati conseguiti dai due aspiranti, così come omissiva sarebbe l’analisi in punto di merito, non agganciata a dati concreti risultanti dalle diverse relazioni del Consiglio giudiziario e dei capi degli uffici depositate in atti.

Tali omissioni nella ricostruzione del profilo professionale del ricorrente violerebbero l’art. 26 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria che richiede un’analisi completa e puntuale dei profili dei candidati posti in comparazione per l’attribuzione di incarichi direttivi.

La delibera, poi, risulterebbe omissiva anche in punto di analisi dei requisiti attitudinali, avendo la stessa omesso di considerare con riferimento agli indicatori generali posseduti dal ricorrente gli eccellenti risultati qualitativi e quantitativi conseguiti dal ricorrente nei vari uffici dallo stesso ricoperti, la sua attività scientifica, la partecipazione a numerosi corsi, organizzati dal C.S.M. prima e dalla Scuola Superiore della magistratura poi, anche in qualità di relatore, diversi incarichi di docenza e la partecipazione a numerosi incontri internazionali.

Il provvedimento sarebbe poi apodittico laddove afferma il carattere di superiore completezza e varietà del profilo del controinteressato, atteso che l’assunto non sarebbe ancorato a dati di fatto oggettivamente rilevanti.

Il provvedimento, infine, avrebbe valorizzato in maniera eccessiva le esperienze professionali maturate dal controinteressato in posizione di fuori ruolo, a suo giudizio oggettivamente meno rilevanti di quelle da lui maturate in ruolo.

2) Violazione di legge in relazione all’art. 192, comma 4, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dell’art. 24, comma 3, TU sulla dirigenza.

Considerata l’equivalenza dei profili dei magistrati a cui si riferivano le due proposte, l’attribuzione dell’incarico sarebbe dovuta avvenire secondo il criterio dell’anzianità, che avrebbe visto prevalere il ricorrente.

Con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha gravato il d.P.R. di nomina del controinteressato, avverso il quale ha articolato motivi che costituiscono riproposizione o sviluppo di quelli già articolati con il ricorso introduttivo.

Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia, costituiti in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti in quanto inammissibili e infondati, rappresentando, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva del Ministero della giustizia.

All’udienza del 3 luglio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via preliminare va respinta la richiesta di estromissione del Ministero della giustizia, atteso che, con il ricorso per motivi aggiunti, risulta impugnato il decreto ministeriale di nomina.

Prima di passare all’esame delle singole censure ed ai fini di un corretto inquadramento sistematico della fattispecie, va considerato che il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari è disciplinato dal d.lgs. n. 160/2006 e, al momento dello svolgimento della procedura de qua, dal testo unico sulla dirigenza giudiziaria adottato dal C.S.M. nella seduta del 28 luglio 2015.

Alla luce della richiamata normativa, per il conferimento di incarichi direttivi, assumono rilevanza il parametro delle “ attitudini ” e quello del “ merito ”, che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario.

In particolare, il parametro delle attitudini viene definito all'art. 12, comma 12, del D.lgs. n. 160/2006, ai sensi del quale l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale;
è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

Il profilo del merito investe, invece, la verifica dell'attività, anche giudiziaria, svolta ed ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, come definiti dall’art. 11 del d.lgs. n. 160/2006.

Integrativa della normativa primaria è, come detto, quella secondaria posta dal Consiglio superiore della magistratura, contenuta nella Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, “ Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria ”, che ha stabilito, quanto alla valutazione del merito, che la stessa debba avvenire sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale e ha disciplinato in maniera estremamente puntuale l’apprezzamento del requisito dell’attitudine.

Il nuovo Testo Unico per il conferimento degli incarichi direttivi ha introdotto, accanto agli indicatori generici della ricorrenza dell’attitudine allo svolgimento di un incarico direttivo, gli indicatori specifici, i quali sono elementi di valutazione che si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso.

In particolare, con riferimento alle attitudini, il nuovo testo unico ha previsto accanto agli indicatori generali - disciplinati dagli artt.

7-13 e che sono “ costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali ” - degli indicatori specifici, a cui sono dedicati gli artt. da 15 a 23, distinti per le diverse tipologie di incarico.

Per quanto riguarda gli uffici direttivi di legittimità, gli indicatori sono individuati dall’art. 21, per gli uffici giudicanti, e dall’art. 22, per gli uffici requirenti.

Entrambe le previsioni sono richiamate nel successivo articolo 33, rubricato “ Criteri di valutazione per il conferimento della dirigenza di uffici giudicanti e requirenti di legittimità ”, il quale dispone che “ Per il conferimento della dirigenza di uffici giudicanti e requirenti di legittimità assumono speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui agli articoli 21 e 22 ”.

L’art. 21, del quale è stata fatta applicazione nel caso in esame, dispone:

Costituiscono specifici indicatori di attitudine direttiva per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di legittimità:

a) l’adeguato periodo di permanenza nelle funzioni di legittimità almeno protratto per sei anni complessivi anche se non continuativi;

b) la partecipazione alle Sezioni Unite;

c) l’esperienza maturata all’ufficio spoglio;

d) le esperienze e le competenze organizzative maturate nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, anche con riferimento alla presidenza dei collegi ”.

L’art. 26, poi, con riferimento alla comparazione in punto di attitudini, prevede che si proceda “ alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante specifica disamina degli indicatori previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all’art. 12, commi 10, 11 e 12 D.Lgs. 160/2006 ” ed all’espressione di un giudizio attitudinale che, pur formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori, dia conto dello “ speciale rilievo ” attribuito agli indicatori specifici individuati negli articoli da 15 a 23 e utilizzi gli indicatori di cui agli articoli da 7 a 13 quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale.

Venendo poi al parametro dell'anzianità, esso non è un canone di valutazione degli aspiranti, essendo oramai configurato, dall’art. 24 del testo unico, in termini di criterio di validazione dei parametri del merito e delle attitudini, dei quali attesta la costanza e la persistenza.

Tanto premesso, per l’esatto apprezzamento dei motivi di ricorso, è opportuno muovere dalla considerazione circa la natura ampiamente discrezionale del provvedimento con cui il C.S.M. conferisce gli uffici semidirettivi e direttivi in ragione della delicatezza e complessità delle relative funzioni.

Con riguardo all’ambito di sindacabilità giurisdizionale degli atti del Consiglio superiore della Magistratura, è utile ricordare come il consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che le deliberazioni con cui l’Organo di autogoverno provvede in materia di conferimento di uffici direttivi ai magistrati, ancorché espressione di attività amministrativa ampiamente discrezionale, non si sottraggono al sindacato giurisdizionale, quanto meno sotto il profilo dell’esistenza dei presupposti e della congruità della motivazione nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.

La peculiare posizione costituzionale del CSM non esclude infatti la sottoposizione dei suoi atti a uno scrutinio di legittimità, che – pur soffermandosi esclusivamente sui profili sintomatici e senza in alcun modo impingere, neanche indirettamente, nel merito delle scelte dell’Organo di autogoverno – miri a individuarne i più gravi difetti (sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddizione, illogicità, che possono tutti concretizzare il vizio di eccesso di potere) (così, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 3 ottobre 2018, n. 5696).

Può quindi passarsi all’esame dei motivi di gravame, con i quali il dottor -OMISSIS- ha censurato il provvedimento di nomina del dottor -OMISSIS- per violazione delle disposizioni del testo unico sulla dirigenza giudiziaria in materia di conferimento di incarichi direttivi, per difetto di istruttoria e carenza della motivazione, in particolare nella parte in cui esso procede alla comparazione tra il controinteressato ed esso ricorrente.

Deve, in proposito, in via preliminare, rilevarsi, come il possesso degli indicatori specifici individuati dal nuovo testo unico sulla dirigenza giudiziaria non costituisce un requisito di legittimazione per l’accesso alle funzioni direttive giudicanti di legittimità, né determina l’automatica e incondizionata prevalenza del magistrato che li possiede rispetto a quello che non li possiede (cfr., per una diffusa analisi della recente disciplina consiliare, Consiglio di Stato, sez. V, 16 ottobre 2017, n. 4786, che conferma Tar Lazio, Roma, sez. I, 11 novembre 2016, n. 11168).

La previsione secondo cui gli indicatori specifici hanno “ speciale rilievo ”, di conseguenza, non può che essere interpretata, come chiarisce, del resto, anche la relazione illustrativa del Testo unico, nel senso che gli “ elementi e le circostanze sottese agli indicatori specifici, proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, abbiano un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva ”.

Ne deriva che, laddove un candidato “ possa vantare indicatori specifici, lo “speciale rilievo” che essi rivestono implica solo che la valutazione del C.S.M. non possa mai prescinderne, nel senso che la decisione di preferire, nella valutazione complessiva, un candidato che ne sia privo (o sia in possesso di indicatori specifici meno significativi) richiede un particolare sforzo motivazionale, volto ad evidenziare, attraverso un puntuale esame del profilo curriculare, la maggiore “attitudine generale” o il particolare “merito” del candidato prescelto”, tanto perché “ i c.d. indicatori specifici sono criteri “settoriali”, perché rilevano ai fini della valutazione specifica dell’attitudine direttiva, ma non esauriscono l’intera figura professionale del magistrato, che deve essere, invece, ricostruita nella sua complessità, tenendo conto degli indicatori generali e del “merito ” (Consiglio di Stato, sez. V, 4786/2017, cit.).

La rilevanza degli indicatori specifici, in conclusione, non diversamente da quanto accade per quelli generali, impone una particolare accuratezza istruttoria, tale da comportare una reale considerazione dei requisiti attitudinali degli aspiranti.

La rilevata assenza di automatismi e il corrispondente rafforzamento dell’onere motivazionale, tuttavia, non si traducono nella necessaria adozione di una forma analitica di argomentazione, comportando la nuova disciplina consiliare soltanto un particolare onere di completezza argomentativa, che, anche con l’utilizzo di formule sintetiche, faccia emergere gli snodi fondanti dell’operato giudizio di prevalenza (sulla legittimità di una comparazione sintetica, cfr. da ultimo Tar Lazio, Roma, 10 marzo 2017, n. 3346, con ampi richiami giurisprudenziali).

Entrambe le prescrizioni – completezza dell’esame degli indicatori attitudinali e corrispondente parametrazione dell’onere motivazionale – risultano rispettate dal provvedimento gravato, con il quale il Plenum ha approvato la proposta di nomina del controinteressato, facendone proprie le argomentazioni.

E infatti la delibera, dopo aver ricostruito la figura del dottor -OMISSIS- con riferimento ai parametri del merito e delle attitudini, individua le ragioni di preferenza del candidato con riferimento ai seguenti dati curriculari:

- notevole periodo di permanenza nelle funzioni di legittimità (fin dal 2001, quale magistrato d’appello destinato all’ufficio del -OMISSIS-, dal settembre dello stesso anno, quale magistrato d’appello con funzioni di Consigliere, nonché dal 2005 al 2013 e dal 4 maggio 2015 al 18 maggio 2016, quale Consigliere e, infine, dall’ultima data menzionata, quale Presidente di sezione), dato dal quale è stata desunta una piena conoscenza delle esigenze organizzative della Corte;

- eccezionali esperienze e competenze organizzative maturate nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, anche con riferimento alla presidenza di collegi, in sezioni diverse della Corte;

- molteplici incarichi di responsabilità anche organizzativa (presso -OMISSIS-, presso il Ministero della giustizia, quale capo dell’ufficio legislativo, come -OMISSIS-);

- notevole produttività ed elevatissimo livello qualitativo dell’aggiornamento professionale dimostrati nel lungo periodo di assegnazione alla Corte;

- peculiare conoscenza del giudizio delle -OMISSIS-derivante dal ruolo svolto all’interno del -OMISSIS- quale coordinatore, prima, e quale vicedirettore, poi, incarichi peraltro svolti contemporaneamente alla partecipazione alle udienze quale consigliere e alla funzione di coordinamento della predisposizione delle relazioni sui ricorsi trattati dalle -OMISSIS-, quale responsabile del servizio penale;

- presidenza di una commissione del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria, svolto con modalità tali da evidenziare particolari doti di efficienza e capacità organizzativa;

- significative esperienze ordinamentali consistite nello svolgimento delle funzioni di magistrato segretario e di magistrato dell’ufficio studi del CSM, assolvimento di compiti apicali presso il Ministero della giustizia.

In punto di comparazione specifica tra il dottor -OMISSIS- e il dottor -OMISSIS-, poi, il provvedimento rileva preliminarmente come il ricorrente, destinatario di una proposta alternativa, presenti un profilo professionale “ di elevato livello ” e spiccate attitudini.

Osserva in particolare la delibera come il dott. -OMISSIS- “ ha maturato un lungo periodo di permanenza nella funzione di legittimità. Il Presidente titolare della II^ Sezione penale ha evidenziato che le eccellenti capacità organizzative del dott. -OMISSIS- hanno avuto modo di manifestarsi, come documentato nell’autorelazione, sia nel periodo in cui ha svolto le funzioni di -OMISSIS- presso il Tribunale di Milano, con l’attività di indagine divenuta nota come “-OMISSIS-”, nonché nella trattazione di complessi processi di criminalità organizzata, sia nell’esercizio delle funzioni di Consigliere della -OMISSIS-, con una efficiente programmazione delle udienze che gli ha consentito una produttività significativa con progressiva erosione delle pendenze ”.

Rileva ancora il provvedimento come il dott. -OMISSIS- “ ha presieduto i collegi della -OMISSIS- da Consigliere anziano e quindi da Presidente di Sezione, dimostrando sempre impegno, spirito di sacrificio a fronte dell’elevatissimo numero di processi annualmente trattati dalla II^ Sezione, nonché capacità di soluzione di questioni complesse sia di natura processuale che organizzativa, anche mediante l’utilizzo efficace e competente degli strumenti informatici ”.

Il provvedimento rappresenta ancora, come “ Il Consiglio Direttivo della -OMISSIS- ha espresso un giudizio di eccellenza nel parere attitudinale specifico per l’incarico in oggetto in data 27/11/2017, secondo cui il dott. -OMISSIS- è <… pienamente idoneo ad esercitare le funzioni alle quali aspira per la vasta cultura e l’eccellente preparazione giuridica (sia dottrinale che giurisprudenziale) dimostrate nel corso delle molteplici funzioni ricoperte nel corso della sua carriera, per la speciale attitudine all’approfondimento scientifico che ha reso determinante il contributo dallo stesso offerto alla riflessione collettiva nella trattazione di processi di notevole rilievo giuridico e di spiccata risonanza sociale, per l’assoluto spirito di indipendenza che ne caratterizza la figura professionale, per l’ottima conoscenza dell’ordinamento giudiziario, per le attestate notevoli capacità direttive ed organizzative anche in sede di legittimità”, concludendo nel senso che “nel profilo professionale del dott. -OMISSIS- si ritrovano espressi ai massimi livelli i più pregnanti indicatori attitudinali ”.

Da quanto esposto emerge la puntuale ricostruzione della figura professionale del ricorrente, descritta in termini di assoluta eccellenza e sostanziale completezza.

Con riguardo agli indicatori generali di attitudine, poi, il provvedimento osserva come il ricorrente abbia “ maturato plurime esperienze giudiziarie, brillantemente svolte sia nel settore requirente (presso la -OMISSIS- e, in applicazione, presso la Procura Generale della -OMISSIS-) che in quello giudicante (in secondo grado e in sede di legittimità) ”.

Con riferimento agli indicatori specifici, la delibera rileva che “ il dott. -OMISSIS- è approdato sin dal 28 giugno 2005 alla -OMISSIS-, ove ha continuato a dare prova di tutte le sue eccezionali doti professionali che hanno sempre connotato il suo percorso professionale. Le competenze acquisite nelle funzioni di legittimità gli sono valse la nomina di componente delle -OMISSIS-fin dal 2012, dove anche in questo caso – come in tutti gli uffici in cui ha prestato servizio – si è lasciato apprezzare quale relatore in diversi e complessi procedimenti trattati dalle Sezioni Unite ”, dando specifico conto non solo del possesso del requisito attitudinale specifico di cui all’art. 21, comma 1 lett. b), della cui mancata considerazione il ricorrente si duole, ma anche dei significativi risultati conseguiti nell’esercizio della complessa e delicata funzione.

La delibera dà pure atto del fatto che il dottor -OMISSIS- “ si è distinto, inoltre, per l’approfondita conoscenza dell’ordinamento giudiziario, delle circolari del C.S.M., specialmente di quelle in materia tabellare (affinata con l’esperienza di componente del -OMISSIS-), e di ogni aspetto concernente l’organizzazione degli uffici giudiziari, come attestato da tutti i pareri che hanno scandito la sua brillante carriera. Le attitudini organizzative del dott. -OMISSIS- si sono sempre espresse nell’esercizio dell’attività giudiziaria, nell’ambito della quale si è particolarmente distinto per l’eccellente capacità organizzativa dimostrata nella gestione del lavoro altrui, collaborando sempre attivamente con i dirigenti degli uffici in cui ha prestato sevizio, promuovendo, ove possibile e nei limiti delle risorse disponibili, modelli organizzativi nuovi per l’incremento dell’efficienza dell’ufficio stesso ”;
così evidenziando sia il possesso delle competenze ordinamentali sia le peculiari attitudini organizzative, analizzate, pure queste, alla luce dei significativi risultati concreti raggiunti dal ricorrente.

Quanto alla direzione di collegi, il provvedimento evidenzia come “ le competenze acquisite negli uffici di merito si sono espresse ai massimi livelli anche in sede di legittimità in occasione della direzione dei collegi della -OMISSIS-, assunta stabilmente fin dal 2010, diversi anni prima, quindi, di prendere possesso dell’incarico di Presidente di Sezione della -OMISSIS-. Nella direzione dei collegi ha dimostrato non solo impegno e spirito di sacrificio a fronte dell’elevatissimo numero di processi annualmente trattati, ma anche grande equilibrio, approfondita conoscenza degli atti, capacità direzione dell’udienza non comuni e capacità di soluzione di questioni complesse sia di natura processuale che organizzativa, come attestato dai dirigenti nei rapporti informativi in atti ”, così attestando l’avvenuta valutazione anche di tali importanti fonti istruttorie.

Il Consiglio dà, quindi, conclusivamente atto del fatto che “ Il dott. -OMISSIS- gode, inoltre, di indiscusso prestigio all’interno della -OMISSIS-, nonché della stima incondizionata di colleghi, del personale amministrativo e del foro, così come ne ha goduto in tutti gli uffici giudiziari in cui ha prestato servizio ”.

Quanto alle ragioni di prevalenza del controinteressato, il provvedimento rileva, tuttavia, come “ il profilo professionale del dott. -OMISSIS- si lascia preferire in ragione delle sue notevoli capacità organizzative, che appaiono più complete e di maggiore respiro rispetto a quelle conseguite dal dott. -OMISSIS-, per la qualità del suo lavoro giudiziario, per il prestigio delle sue pubblicazioni, per l’esperienza di collaborazione con un Giudice costituzionale, per l’intensità della sua attività nel campo didattico e della formazione in genere. La sua figura, in particolare, si lascia preferire rispetto a quella del candidato qui in comparazione soprattutto sul piano organizzativo e su quello delle competenze ordinamentali, conseguite anche nel corso delle esperienze fuori ruolo presso il Consiglio Superiore e il Ministero della Giustizia, oltre che nello svolgimento dell’incarico di -OMISSIS-. La prevalenza del dott. -OMISSIS-, infatti, trova ulteriore ragion d’essere nell’esperienza maturata presso il -OMISSIS-, con responsabilità crescenti di coordinatore del settore penale e Vice Direttore per il settore penale. Questi incarichi sono stati contemporanei alla partecipazione alle udienze quale Consigliere della VI^ Sezione penale e consistevano nella responsabilità del servizio penale, coordinando e verificando la selezioni delle sentenze da massimare e la predisposizioni di relazioni di contrasto, di novità legislative e delle relazioni sui ricorsi trattati dalle -OMISSIS-. Una valutazione integrata e complessiva di questi elementi, pertanto, dimostra che il dott. -OMISSIS- ha una più ampia e completa conoscenza dei meccanismi che regolano la Corte di legittimità, conducendo a preferire il profilo del dott. -OMISSIS- rispetto a quello del dott. -OMISSIS- ”.

Da quanto sopra riportato appare evidente come il provvedimento abbia puntualmente preso in considerazione il possesso, da parte del ricorrente, di tutti gli indicatori, generali e specifici, rilevanti nel caso di specie, evidenziando tuttavia le ragioni per le quali l’organo di autogoverno, nell’esercizio dell’insindacabile valutazione di merito ad esso rimessa, ha ritenuto il profilo professionale del dottor -OMISSIS- subvalente rispetto ai dati curriculari che caratterizzano la figura del controinteressato.

Con particolare riferimento all’indicatore generale posseduto dal solo ricorrente (partecipazione alle Sezioni Unite), oltre quanto sopra osservato in relazione al fatto che la delibera ha considerato il possesso del requisito e nella sua valenza formale e nei suoi risvolti sostanziali, deve pure considerarsi come il provvedimento impugnato, in conformità alla normativa consiliare e in aderenza alla necessità di completezza motivazionale discendente dai principi generali, ha puntualmente evidenziato come le competenze e le specificità derivanti al dottor -OMISSIS- dalla citata esperienza professionale fossero in concreto possedute anche dal controinteressato, atteso che questi, nello svolgimento degli incarichi di coordinatore e vice direttore del -OMISSIS-, “ ha svolto funzioni di responsabile del servizio penale, coordinando la predisposizione delle relazioni sui ricorsi trattati dalle -OMISSIS- ”, così da vantare una notevole conoscenza del giudizio delle -OMISSIS-(cfr. delibera impugnata pag. 35, primo capoverso).

Il provvedimento ha così evidenziato la sostanziale omogeneità di prospettiva e di livello di approfondimento connessi alle due differenti esperienze curriculari, in tal modo dando ragione di una competenza del controinteressato in concreto equivalente a quella maturata dal ricorrente in dipendenza del possesso dell’indicatore specifico.

I termini di assoluta eccellenza con i quali è stata descritta la carriera del ricorrente, poi, seppure complessivamente più sintetici di quelli riservati al controinteressato, non contengono alcuna omissione ricostruttiva rilevante.

E infatti, diversamente da quanto ritenuto in ricorso, dalla delibera gravata emergono indubitabilmente sia la continuità dell’attività giurisdizionale svolta dal dottor -OMISSIS-, sia le valutazioni estremamente favorevoli da questi riportate nel corso della carriera, sia, infine, la durata della sua esperienza professionale in Cassazione (iniziata nel 2005), assolutamente comparabile con quella del controinteressato, che pure ha svolto presso la Suprema Corte un’importante frazione della sua attività professionale, essendo stato assegnato alla stessa già dal 2001, prima come magistrato d’appello destinato all’ufficio del -OMISSIS-, dal settembre dello stesso anno, quale magistrato d’appello con funzioni di Consigliere, con svolgimento, pertanto, delle corrispondenti funzioni e consequenziale prevalenza del dato sostanziale dell’attività svolta su quello formale enfatizzato dal ricorrente.

Con riguardo al primo aspetto (continuità dello svolgimento dell’attività giurisdizionale), sviluppato ulteriormente in ricorso nel senso di individuare una criticità della motivazione laddove avrebbe illegittimamente valorizzato l’esperienza fuori ruolo del controinteressato, deve poi evidenziarsi come, ai sensi di specifiche disposizioni del testo unico, anche le esperienze maturate “ al di fuori della giurisdizione ” sono considerate utili alla valutazione del possesso dei requisiti di “ attitudine ” [il riferimento è all’art. 6, lettera g) e all’art. 13 del Testo Unico;
per un’applicazione giurisprudenziale del principio cfr. Tar Lazio Roma, sez. I, 18 dicembre 2018, n. 12316, che rileva come “ … dal coacervo delle disposizioni normative richiamate, si evince che un’esperienza attitudinale approfondita ben può essere considerata attraverso le attività svolte in “fuori ruolo”, dando luogo queste comunque a un percorso evidentemente omogeneo a quello giudiziario che porta potenzialmente non solo ad ampliare le specifiche competenze in materia, ma anche ad acquisire una vocazione di direzione e coordinamento più ampia ”].

In proposito va pure considerato che il favorevole apprezzamento delle esperienze organizzative e ordinamentali maturate dal controinteressato al di fuori dell’attività giudiziaria, e in concreto costituite, come visto, dall’incarico presso l’Ufficio studi del Consiglio superiore, dall’esperienza di Capo legislativo del Ministero della giustizia e dall’incarico di assistente di un giudice costituzionale, risulta, a sua volta, argomentato con sostanziale riferimento alla peculiare inerenza degli stessi (quantomeno anche) a profili più propriamente ordinamentali, in modo che risultano valutate, come richiesto dall’art. 13 del testo unico, “ la natura e le competenze dell’ente conferente l’incarico, … l’attinenza del contenuto dell’incarico alla funzione giudiziaria, l’idoneità dell’incarico fuori ruolo all’acquisizione di competenze utili all’amministrazione della giustizia e i risultati effettivamente conseguiti ”.

La particolare enfasi attribuita in ricorso alla circostanza dell’aver il ricorrente trascorso in ruolo l’intera carriera, di conseguenza, più che individuare un preciso vizio di legittimità della delibera impugnata, esprime un giudizio di merito, la cui rilevanza, tuttavia, da un lato, non trova conferma nel dato positivo, dall’altro invade, inammissibilmente, la sfera dell’apprezzamento discrezionale del Consiglio superiore (sulla cui estensione, cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 29 ottobre 2018, n. 6135, che rileva, anche con richiami alla giurisprudenza della -OMISSIS-, l’inammissibilità di censure che sottendono una rivalutazione del giudizio ponderale del CSM a fronte di profili curriculari di magistrati entrambi di alto ed incontestato valore).

Diversamente da quanto sostenuto in gravame poi, pur in assenza di richiami a dati numerici o statistici, il giudizio di preferenza in favore del controinteressato non è affatto apodittico, richiamando la delibera, oltre ai vari incarichi da questi ricoperti, anche i risultati conseguiti nello svolgimento dei medesimi, diffusamente descritti nella prima parte della delibera, dedicata alla descrizione della figura del magistrato proposto, e sinteticamente richiamati nella seconda parte del provvedimento, relativa alle ragioni di comparazione con i diversi aspiranti.

Quanto infine alla pretesa eccessiva sintesi della delibera in punto di ricostruzione dell’attività scientifica e di docenza del ricorrente, occorre considerare, come recentemente affermato dalla Sezione, che “ le pubblicazioni scientifiche del candidato non costituiscono, fatta eccezione per l’ipotesi di conferimento dell’ufficio di Presidente della sezione lavoro, un indicatore specifico di attitudine … . Anche l’art. 26, comma 2, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nell’attribuire rilievo, ai fini del giudizio sulla professionalità del magistrato, alle “pubblicazioni di studi e ricerche scientificamente apprezzabili su argomenti di carattere giuridico”, circoscrive tale aspetto alle valutazioni espresse per il conferimento di incarichi diversi rispetto a quelli semidirettivi o direttivi ” (Tar Lazio Roma, sez. I, 22 marzo 2019, n. 3886).

La valutazione finale, alla luce della diffusa argomentazione dell’atto, sopra riportata, appare, dunque, frutto di un giudizio complessivo e unitario supportato da una motivazione ponderata, che resiste alle censure formulate dal ricorrente, le quali, considerata la già ricordata amplissima discrezionalità di cui gode il C.S.M. nel conferimento degli incarichi direttivi, attengono in sostanza al merito insindacabile della decisione (Consiglio di Stato, sez. V, 16 ottobre 2017, n. 4786, che rileva come, in materia di conferimento di incarichi direttivi da parte del Consiglio superiore, “ il sindacato giurisdizionale deve ritenersi rigorosamente circoscritto ai profili di adeguatezza e di congruità delle motivazioni addotte a sostegno delle determinazioni adottate sulla base delle risultanze documentali e curricolari concernenti gli aspiranti ai posti di funzione direttiva, nonché al corretto e uniforme impiego dei criteri e parametri valutativi definiti dalla relativa disciplina normativa ”).

Quella espressa dal Consiglio superiore appare, dunque, una valutazione direttamente attuativa del principio secondo cui la finalità di comparazione degli aspiranti va effettuata tenendo conto della specificità e delle esigenze dell’ufficio da ricoprire, strettamente conseguente ai canoni di efficienza e buon funzionamento degli uffici giudiziari, la cui completezza e intrinseca congruità argomentativa escludono, anche alla luce della ricordata amplissima discrezionalità di cui il Consiglio Superiore della Magistratura gode nel conferimento degli incarichi direttivi, la ricorrenza dei vizi di illegittimità lamentati dal ricorrente, risultando, per contro, inammissibili le censure attinenti al merito della scelta (Tar Lazio, sez. I, 11 novembre 2016, n. 11168).

Ne deriva la reiezione del secondo motivo di ricorso, basato sul presupposto, come visto non ricorrente, di una prospettata equivalenza tra i profili attitudinali e di merito dei ricorrenti, tale da determinare l’applicazione del criterio dell’anzianità nel ruolo della magistratura.

Alla luce di quanto esposto va pure respinto il ricorso per motivi aggiunti, sostanzialmente affidato a doglianza di invalidità derivata.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della situazione di fatto.

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