TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-05-24, n. 201800760

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-05-24, n. 201800760
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201800760
Data del deposito : 24 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2018

N. 00760/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01070/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1070 del 2013, proposto da
D L, rappresentata e difesa dall'avvocato M D M, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Datto, 1/B;

contro

Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Elena di Savoia-Piero Calamandrei", in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

del giudizio finale di non ammissione dell'alunna D L alla classe successiva, emesso dal Consiglio di classe della IV classe, sez. A Sirio di Bari relativamente all'anno scolastico 2012-2013;

dei verbali relativi alle riunioni del suddetto Consiglio di Classe;

di ogni altro atto precedente, seguente e/o comunque connesso a quelli impugnati;

nonché

per l'accertamento

del diritto dell'alunna D L ad essere ammessa alla frequenza della classe V, anche con l'attribuzione di eventuali debiti formativi, ove ritenuti sussistenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Elena di Savoia-Piero Calamandrei";

Vista la nota del 5 aprile 2018, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2018 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel medesimo verbale;

Rilevato che, con la nota sopra menzionata, parte ricorrente ha evidenziato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della controversia in epigrafe;

Rilevato che le spese di lite possono integralmente compensarsi, in ragione dello specifico andamento della vicenda in esame e della minima attività processuale svolta;

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