TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2014-12-05, n. 201402124

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2014-12-05, n. 201402124
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201402124
Data del deposito : 5 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00562/2014 REG.RIC.

N. 02124/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00562/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 562 del 2014, proposto da:
C F, rappresentato e difeso dall'avv. G B, con domicilio eletto presso Ida Martino in Catanzaro, Via Milelli N. 6;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del l.r.p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n 891/10 emessa dal Tribunale di Castrovillari.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 la dott.ssa G A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che:

- con la sentenza in epigrafe, il Tribunale civile di Castrovillari Giudice del Lavoro ha accolto il ricorso proposto dal sig. Foti Carmelo, dichiarando il diritto alle differenze retributive dovutegli e per l’effetto ha condannato la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della relativa somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura ivi indicata;
la sentenza ha, altresì, condannato parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali nella misura ivi indicata;

- detta sentenza, munita di formula esecutiva in data 20.10.10, è stata notificata, con tale formula, in data 27.10.10 all’A.S.P. di Cosenza ed è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Castrovillari in data 21.02.2014;

- benché raggiunto dalla notificazione del titolo esecutivo, l’A.S.P. di Cosenza non vi ha dato esecuzione;

- persistendo l’inerzia, con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha chiesto dichiararsi l’obbligo dell’Amministrazione resistente di ottemperare al provvedimento in epigrafe, con nomina di un commissario ad acta, per il caso di protratta inottemperanza oltre i termini assegnati dal T.A.R;

- l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio;

- la sentenza in questione, emessa dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, passata in giudicato è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2 lett. c);

- è decorso il termine dilatorio di 120 giorni, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e s.m.i., dalla data di perfezionamento della notificazione all’Amministrazione intimata, nella sua sede, del provvedimento di che trattasi in forma esecutiva, a quella di instaurazione del presente giudizio con la notifica del ricorso in esame;

Ritenuto che:

- in ragione della persistente inerzia dell’Amministrazione resistente, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta con conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere all’ottemperanza del giudicato di cui trattasi nel termine di giorni sessanta (60) dalla notificazione o comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza;

- per l’ipotesi di mancata ottemperanza oltre il termine assegnato è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Provinciale di Cosenza della Ragioneria dello Stato o funzionario dallo stesso delegato, il quale provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente sentenza nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60);

- le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo;

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