TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-12-10, n. 202400958
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Testo completo
Pubblicato il 10/12/2024
N. 00958/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00209/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2014, proposto da
A F, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Antonella Vitale in Ancona, corso Stamira, 29;
contro
Comune di Pennabilli, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del diritto al risarcimento del danno maturatosi a seguito della sentenza n.304/2013 depositata il 19.04.2013 del T.A.R. Marche, la quale ha disposto l'annullamento dell'ordinanza del 3.2.2007 n.1 emessa dal Sindaco del Comune di Pennabilli con cui lo stesso affidava l'incarico di progettazione delle opere di consolidamento del versante nord dell'abitato del Comune in favore senza previo esperimento di procedura ed evidenza pubblica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2024 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, il ricorrente chiede il risarcimento dei danni derivati dall’ordinanza 3 febbraio 2007 n. 1 del Sindaco del Comune di Pennabilli con la quale è stato assegnato l’incarico di progettazione e direzione lavori per la realizzazione di un primo stralcio funzionale dei lavori di consolidamento del versante nord dell'abitato ad altri professionisti, per l'importo complessivo di 41.724,49 euro.
Con sentenza di questo Tar 19 aprile 2013 n.304 l’ordinanza è stata annullata per la mancanza del requisito dell’urgenza ai sensi di cui all’art. 54 d.lgs n. 267/200° e dell’art. 5 c. 2 della legge 24.n. 225/1992.
Con il presente ricorso ai sensi dell’art. 30 CPA, parte ricorrente espone che:
-in virtù del giudicato formatosi il Comune avrebbe dovuto esperire apposita procedura di gara per conferire il predetto incarico di progettazione e direzione lavori, gara alla quale avrebbe potuto partecipare l’odierno ricorrente che ben avrebbe potuto aggiudicarsi l’incarico, di progettazione e direzione lavori in ragione della sua esperienza e del suo curriculum per tali tipi di attività professionale.
-L ‘illegittimo e discriminatorio annullato violerebbe i principi di buona fede, buona amministrazione, imparzialità e par condicio, incorrendo in una responsabilità giuridica da “Contatto Amministrativo qualificato”, con violazione dell’affidamento del privato circa la legittimità dell’attività amministrativa, il quale sarebbe tenuto, ai fini della prova della sussistenza del danno, esclusivamente a dimostrare la presenza di un procedimento amministrativo concluso con un provvedimento illegittimo.
-La risarcibilità si configurerebbe per la violazione dell’interesse pretensivo del privato al doveroso rispetto da parte dell’Amministrazione dei principi di buon andamento, affidamento, imparzialità e par condicio. A fine di fornire la prova della sussistenza del danno e del relativo “quantum”, il ricorrente avrebbe dimostrato la presenza di un procedimento amministrativo concluso con un provvedimento illegittimo, allegando il c.d. “contatto amministrativo” (ossia l’instaurazione di un procedimento o la mancata instaurazione di quello che sarebbe stato doveroso). L’entità di tale danno è stata quantificata forfettariamente dal ricorrente in euro 3.000,00, comprensive di tutte le spese vive sostenute inutilmente dal sig. F per la preparazione e formulazione del progetto da presentare in vista della gara che l’ente avrebbe dovuto indire per la realizzazione delle opere di consolidamento in