TAR Venezia, sez. I, sentenza 2019-05-06, n. 201900566

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2019-05-06, n. 201900566
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201900566
Data del deposito : 6 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/05/2019

N. 00566/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01382/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Airport Handling S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F M e G P, con domicilio eletto presso gli indirizzi PEC indicati nel ricorso;



contro

Save S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P P, G M D P, D B e G I, con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC indicato nell’atto di costituzione;



nei confronti

Aviation Services S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Edoardo Vinci e Alessandro Gigli, con domicilio eletto presso gli indirizzi PEC indicati nella memoria di costituzione e difesa;
GH Venezia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Vosa e Giuliana Vosa, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Riccardo Ferri in Stra, Piazza Marconi n. 51 e domicilio ex lege presso l’indirizzo PEC indicato nella comparsa di costituzione;



per l'annullamento, previa sospensione in via cautelare,

- - per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento del 29 ottobre 2018 comunicato in pari data (a mezzo del portale acquisti), a firma dell'Amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, di SAVE S.p.A., con cui è stata approvata la graduatoria finale della procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara per la selezione di prestatori di servizi di assistenza a terra da svolgersi presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 18/1999, e sono stati, conseguentemente, individuati Aviation Services S.p.A. e GH Venezia S.p.A. quali “ operatori autorizzati a prestare, presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia, i servizi di assistenza a terra nelle categoria oggetto di limitazione …”;

- di ogni atto, comunque connesso, antecedente e/o successivo, anche non cognito, ivi compresi la lettera di invito, il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice e i verbali di gara;

nonché per il risarcimento in forma specifica e/o per equivalente ex art. 124 c.p.a., nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa, dei danni patiti e patiendi della ricorrente, previa declaratoria di inefficacia del contratto, e degli atti negoziali ad esso collegati, eventualmente stipulato da SAVE S.p.A. con ciascun operatore selezionato nelle more del presente giudizio e subentro nella esecuzione delle relative prestazioni;

- - per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla parte ricorrente il 17 gennaio 2019:

- del provvedimento del 21 dicembre 2018 di SAVE S.p.A., con cui è stato attestato che “ a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, ai sensi dell'art. 32, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione è divenuta efficace (fatti salvi gli effetti di una eventuale interdittiva antimafia) ”;

- di ogni atto, comunque connesso, antecedente e/o successivo, anche non cognito, ivi compresi la lettera di invito, i verbali di gara e il provvedimento di aggiudicazione di SAVE del 29 ottobre 2018, nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione dalla procedura de qua di GH Venezia S.p.A.;

nonché per il risarcimento in forma specifica e/o per equivalente ex art. 124 c.p.a., nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa, dei danni patiti e patiendi della ricorrente, previa declaratoria di inefficacia del contratto, e degli atti negoziali ad esso collegati, eventualmente stipulato da SAVE S.p.A. con ciascun operatore selezionato nelle more del presente giudizio e subentro nella esecuzione delle relative prestazioni;

- - per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da GH Venezia S.p.a. il 26 febbraio 2019, per l’annullamento:

1) della clausola di cui al punto III.1.3) lett. ii) del bando di gara pubblicato sulla GUUE del 19.1.18 n. 2018/S 013-027087 dalla SAVE società di gestione dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia per individuare due operatori per lo svolgimento, a favore degli utenti dell'Aeroporto, dei servizi di assistenza a terra soggetti a limitazione in forza del provvedimento dell'ENAC n. 0106058-P del 19.10.2017 ricadenti nelle categorie 3, 4 e 5 dell'allegato A, con la quale è stato richiesto quale requisito di “ capacità professionale e tecnica ” in aggiunta al possesso del certificato di idoneità rilasciato da ENAC ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 18/1999 per operare in un aeroporto con traffico annuo superiore a 9 milioni di passeggeri … “ l'aver fornito a terzi in ciascuno degli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando di Gara tutti i servizi limitati in almeno un aeroporto con traffico pari o superiore a 14 milioni WLU/Anno, in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi tale requisito dovrà essere posseduto da tutti i componenti ”;

2) della medesima prescrizione contenuta al paragrafo 5.2 del disciplinare di gara “ Requisiti di partecipazione ” al punto d).


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Save S.p.a., di Aviation Services S.p.a. e di GH Venezia S.p.a.;

Visto il ricorso incidentale proposto da GH Venezia S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2019 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente Airport Handling S.p.a. ha rappresentato che a seguito di apposita istanza avanzata, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 18/1999, dalla società di gestione dell’aeroporto Marco Polo di Venezia, Save S.p.a., ENAC, con provvedimento 0106058-P del 19 ottobre 2017 - avendo rilevato “ la fondatezza della richiesta di SAVE S.p.A. a causa delle condizioni di saturazione degli spazi a disposizione per i prestatori di servizi di handling, sia per il particolare impianto del layout air-side dell’aeroporto di Venezia, che incide ulteriormente sulle condizioni di saturazione , sia per il rilevante numero di mezzi autorizzati ed utilizzati nelle diverse attività aeroportuali…che quanto rappresentato impatta direttamente sulla safety aeroportuale …e che la situazione è destinata ad aggravarsi a causa dei cantieri già in atto e di prossima apertura pianificati sull’air side ” – disponeva la limitazione dell’accesso ai servizi di assistenza a terra presso l’aeroporto di Venezia, a: “ • n. 2 prestatori per le attività di Aviazione Commerciale per i seguenti servizi: o Assistenza bagagli (categoria 3 dell’Allegato A); o Assistenza merci e posta (categoria 4 dell’Allegato A, per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, partenza e transito, tra l’aerostazione e l’aeromobile); o Assistenza operazioni in pista (categoria 5 dell’Allegato A, con esclusione della categoria 5.7 trasporto, caricamento sull’aereo dei cibi e delle bevande e il relativo scaricamento) • N. 2 prestatori per le attività di Aviazione Generale per i seguenti servizi: o Assistenza bagagli (categoria 3 dell’Allegato A); o Assistenza merci e posta (categoria 4 dell’Allegato A per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, partenza e transito, tra l’aerostazione e l’aeromobile); o Assistenza operazioni in pista (categoria 5 dell’Allegato A, con esclusione della categoria 5.7 …); • N. 2 utenti in autoproduzione ”.

Conseguentemente, rappresenta la ricorrente principale, Save S.p.a. avviava, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 18/1999, una procedura negoziata con previa pubblicazione di un avviso di gara per la selezione dei due operatori ammessi a prestare a terzi i servizi di assistenza a terra “ con riferimento alle seguenti categorie di servizi: - assistenza bagagli (Allegato A cat. 3); - assistenza merci e posta, per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, partenza e in transito, tra l'aerostazione e l'aeromobile (Allegato A cat. 4); - assistenza operazioni in pista (Allegato A cat. 5, ad eccezione della sottocategoria 5.7 - trasporto, caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande e relativo scaricamento) ”.

All’esito della fase di preselezione, Save S.p.a., con lettera di invito del 29 giugno 2018, invitava tutti i concorrenti che avevano presentato manifestazione di interesse a presentare offerta entro il termine del 14 settembre 2018.

In data 26 settembre 2018, Save S.p.A. provvedeva a nominare la commissione giudicatrice.

All’esito delle operazioni valutative, con verbale n. VII del 24 ottobre 2018, la commissione giudicatrice provvedeva a stilare la seguente graduatoria definitiva della procedura: 1. Aviation Services S.p.a. punti 91,89; 2. GH Venezia S.p.a. punti 88,11; 3. Airport Handling S.p.a. punti 80,94; 4. Aviapartner Handling S.p.a. punti 79,33; 5. Ata Airports S.p.a. punti 78,13.

Con provvedimento del 29 ottobre 2018 comunicato in pari data

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