TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2022-11-15, n. 202215015

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2022-11-15, n. 202215015
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202215015
Data del deposito : 15 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2022

N. 15015/2022 REG.PROV.COLL.

N. 09781/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9781 del 2022, proposto da A B, rappresentato e difeso dagli avvocati A R B, P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero e segnatamente in Spagna, iniziato con istanza presentata dalla ricorrente come di seguito indicato e non concluso entro il termine dalla stessa così rispettivamente fissato di 120 giorni COGNOME NOME CODICE FISCALE BIANCO ANNA BNCNNA74A49L840D

come indicato nella tabella:



BIANCO ANNA

Titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Spagna su munito dei certificati rilasciati Domanda inviata mediante il portale Istanze on Line in data 12.07.2021 nr domanda 10075 120G 09/11/2021


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 il dott. G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente chiede di accertare l’inadempimento del Ministero resistente, nonché del Ministero dell’Università e della Ricerca, in ordine alla conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo di formazione conseguito dalla stessa all’estero.

Il ricorso proposto deve trovare accoglimento, nei limiti e nei termini di cui appresso.

L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla mancata risposta a un’istanza proposta da parte ricorrente e diretta alle amministrazioni resistenti al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo di conseguito all’estero.

Elementi necessari e sufficienti per ritenere la sussistenza di un silenzio rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento in oggetto sono rappresentati dalla sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza di un privato e dalla scadenza del relativo termine.

Nel caso di specie, tali presupposti appaiono integrati se si considera che: il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 appare inutilmente decorso;
la ricorrente è titolare di una situazione giuridica soggettiva legittimante a ottenere un provvedimento.

Inoltre, è decorso anche il termine specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007, il cui art.16, comma 6, stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato” e dal comma 2, stesso articolo, secondo il quale “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”, conseguendone che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione deve emettere il provvedimento conclusivo del procedimento può approdare, al massimo, a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal predetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.

Dagli atti del giudizio risulta che, nel caso di specie, la pubblica amministrazione è rimasta inerte rispetto all’obbligo di provvedere alla richiesta formulata da parte ricorrente.

Ne deriva che l’amministrazione resistente ha l’obbligo di adottare il provvedimento in oggetto e che, in difetto, deve provvedere un commissario ad acta.

Quest’ultimo è nominato, fin da ora, nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui sopra attribuito all’amministrazione.

Il termine lungo si giustifica in ragione delle incertezze interpretative che hanno dato luogo al rinvio alla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato di cui, al momento, si attende l’esito.

Sia l’amministrazione sia il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità (sul tema per tutte Corte di Giustizia UE sentenza 6 dicembre 2018, causa C-675/17, Hannes Preindl;
sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou;
sentenza 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser).

Gli stessi dovranno altresì valutare l’esistenza del documento ministeriale attestante il titolo di formazione, e/o professionale, conseguito all’estero, non depositato nella dovuta traduzione agli atti del presente giudizio, la coerenza tra la materia richiesta e quella eventualmente riconosciuta all’estero, nonché la relativa data valutandone la compatibilità con la data dell’asserito invio della domanda di riconoscimento.

La serialità del contenzioso e l’assenza di particolari questioni di carattere giuridico sottese al caso di specie costituiscono eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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