TAR Milano, sez. I, sentenza 2021-12-15, n. 202102819

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2021-12-15, n. 202102819
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202102819
Data del deposito : 15 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/12/2021

N. 02819/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02374/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2374 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Manara n. 11;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS-, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;

per l’annullamento

del decreto n. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 8.6.2016, notificato in data 9.8.2016, di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 1 dicembre 2021 il dott. N D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all’esame, notificato il 29 settembre 2016 e depositato il successivo 26 ottobre, l’esponente ha impugnato il decreto in epigrafe specificato, assunto dall’Amministrazione dell’Interno sul presupposto che a carico del ricorrente vi è una sentenza di condanna per un reato ostativo al perfezionamento della procedura, oltreché per difetto del requisito reddituale.

1.1. I motivi di ricorso fanno essenzialmente leva sulla violazione di legge e sull’eccesso di potere sotto più profili, poiché la Questura di -OMISSIS- avrebbe negato il rinnovo del permesso di soggiorno, ponendo in essere un rigido automatismo, senza considerare la specificità della situazione del ricorrente (lavorativa, familiare ed abitativa) e, dunque, prescindendo da una valutazione in concreto sia della tenuità del reato, sia delle sue condizioni personali e reddituali.

1.2. Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione, producendo relazione informativa con allegati.

1.3. Con ordinanza cautelare n. 1454 del 10.11.2016 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

1.4. All’udienza pubblica del 1° dicembre 2021 la causa è stata riservata in decisione.

2. Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato si fonda, in primis , sull’esistenza di una sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di -OMISSIS- a carico del ricorrente in data 6.12.2013, recante la condanna ex artt. 110, 648 e 474 c.p. a quattro mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa per l’accertata detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti, nonché la riproduzione e la distribuzione di opere tutelate dal diritto di autore.

2.1. Ciò posto, il ricorso va respinto atteso che, per giurisprudenza costante, anche di questo Tribunale, “ai sensi dell art. 26, c. 7 bis, del D. Lgs. n. 286 del 1998, la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati relativi alla tutela del diritto di autore, ovvero per i reati di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi, preclude automaticamente il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero (C.S., Sez. III, 10.10.2018, n. 5839)” (cfr. T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I, Sent., 22.3.2021, n. 733;
in senso conforme, si veda anche T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna, Sez. I, Sent., 27.5.2020, n. 354).

2.2. Orbene – premesso che la disposizione, così intesa, ha più volte superato il vaglio di costituzionalità, (cfr. ord. n. 189/2005;
sent. n. 240/2006;
ord. n. 101/2007;
ord. n. 219/2009;
sent. n. 152/2010) – si è in proposito osservato che “il comma 7 bis mira a reprimere, con misure anche amministrative, comportamenti la cui pericolosità sociale può non risaltare, se apprezzata con riguardo alla singolarità della condotta, ma che rientrano nell ambito di fenomeni di illegalità di vaste proporzioni, in grado di recare un grave pregiudizio ai diritti di proprietà industriale e di incidere negativamente sulle regole della concorrenza (cfr. Cons. Stato, III, n. 3650/2013);
e, dunque, la disposizione risulta di per sé ragionevole, anche se considerata alla luce dei principi in tema di limiti all
applicazione delle preclusioni automatiche e delle previsioni restrittive in tema di soggiorno” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 28 novembre 2016, n. 5014; id. 9 luglio 2013, n. 3650).

3. Peraltro, come già rilevato dalla Sezione in sede cautelare, la condanna riportata dal ricorrente è stata emessa il 6 dicembre 2013, ossia successivamente all’entrata in vigore delle modifiche apportate agli artt. 474 e 648 c.p., rispettivamente, dall’art. 1, comma 22, lett. a ) n. 2 della l. n. 94 del 2009 e dall’art. 8 del d.l. 14.8.2013, n. 93, conv. in l. 15.10.2013, n. 119.

4. Si aggiunga che, nel caso di specie, la Questura non si è limitata a valutare la predetta condanna ostativa, ma ha altresì tenuto conto di un ulteriore elemento preclusivo al rilascio del provvedimento richiesto, ovverosia della indisponibilità, in capo al ricorrente, di un reddito sufficiente al proprio sostentamento.

5. In tale quadro, stante la natura vincolata del provvedimento impugnato, il ricorso va respinto, in quanto infondato.

6. Considerata la vicenda nel suo complesso, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.

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