TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-03-19, n. 202100866

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-03-19, n. 202100866
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202100866
Data del deposito : 19 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/03/2021

N. 00866/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00311/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 311 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Gestar S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M M e L I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

- Difesa Servizi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S D e T F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Nebros s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianfranco Passalacqua e Antonio Barbera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti:

- della determina n. 1/2019 di Difesa Servizi S.p.A., comunicata con nota prot. DIFS/ 170 del 11.01.2019, con cui è stato aggiudicato al costituendo RTI con capogruppo Nebros s.r.l.s. il lotto n. 7 – Faro Capo D'Orlando della procedura indetta con bando di gara in 8 lotti pubblicato sulla GURI - V serie Speciale – Contratti pubblici n. 116 del 6.10.2017 per la valorizzazione ex art 535 del D.lgs. 66/2010 – dei fari e segnalamenti della Marina Militare;

- ove possa occorrere, tutti i verbali del seggio di gara e della Commissione di gara, in parte qua , che hanno ammesso la domanda e valutato l'offerta del costituendo RTI con capogruppo Nebros s.r.l.s. e/o comunque non ne hanno disposto l'esclusione;

- ove occorra e possa, della nota prot. DIFS/5435 del 22.11.2018 di riscontro alle istanze della ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti:

- della determina n. 42 del 02.03.2020 di Difesa Servizi S.p.A., trasmessa a mezzo pec il 19.03.2020 in allegato alla nota prot. 1217/2020 del 19.03.2020, nella parte in cui dispone l’esclusione dalla procedura della ricorrente principale;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Nebros s.r.l.s.:

- della graduatoria definitiva (determina Difesa Servizi n. 1/2019) nella parte in cui ha ammesso / non ha escluso la società Gestar s.p.a. e, per l'effetto, dichiarazione della carenza di legittimazione ad impugnare la medesima della ricorrente principale Gestar s.p.a.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, di Difesa Servizi S.p.A., e di Nebros s.r.l.s.;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente principale impugna, con i tre ricorsi in epigrafe, da un lato l’esito del lotto n. 7 – Faro Capo D'Orlando della procedura indetta con bando di gara in 8 lotti, pubblicato sulla GURI V serie Speciale Contratti pubblici n. 116 del 6 ottobre 2017, per la valorizzazione ex art. 535 del D. lgs. 66/2010 dei fari e segnalamenti della Marina Militare, e dall’altro la determina 42 del 2 marzo 2020, in epigrafe, nella parte concernente la sua esclusione dalla procedura.

Parte controinteressata ha depositato ricorso incidentale con cui chiede l’annullamento della graduatoria di cui alla determina n. 1 del giorno 11 gennaio 2019, in epigrafe, nella parte in cui la ricorrente principale non è stata esclusa dalla procedura.

Con ordinanza 19 aprile 2019, n. 253, è stata rigettata la domanda cautelare.

Con ordinanza 13 maggio 2020, n. 419, è stata accolta la domanda cautelare proposta con il secondo ricorso per motivi aggiunti, sul presupposto della riforma, in sede di appello cautelare, della citata ordinanza 253/2019.

Tanto premesso, giova precisare che con la citata determina 42/2020, impugnata con il secondo ricorso per motivi aggiunti, sono state escluse dalla procedura di gara sia la ricorrente principale che la controinteressata ricorrente incidentale, e con la nota n. 1219 del 19 marzo 2020, Difesa servizi ha comunicato di aver contestualmente proceduto all’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/1990, dell’impugnata (con il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti nonché con il ricorso incidentale) determina n. 1 del 7 gennaio 2019.

Conseguentemente, occorre dare atto della cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso introduttivo, al primo ricorso per motivi aggiunti, ed al ricorso incidentale.

Residua quindi da delibare la citata determina 42/2020 nella parte in cui esclude dalla procedura la società ricorrente principale.

Tale società affida il secondo ricorso per motivi aggiunti ai seguenti motivi.

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