TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-08-29, n. 202400728
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Testo completo
Pubblicato il 29/08/2024
N. 00728/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00957/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 957 del 2023, proposto da
Parco dei Colli di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G C e L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre Boldone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti
Imotorre S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Greco, Manuela Muscardini, Paolo Provenzano e Carola Audisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’autorizzazione prot. n. 10799 del 10.07.2023, rilasciata dal Comune di Torre Boldone in favore della Imotorre S.r.l., relativa alla installazione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra di potenza elettrica pari a 3.165 Mwp, sito in Comune di Torre Boldone (BG), Via Imotorre, n. 30;
- della comunicazione di conclusione del procedimento di verifica ai sensi degli artt. 7 e 8 L. n. 241/1990, avente ad oggetto il predetto impianto fotovoltaico, instaurato a seguito di segnalazione pervenuta dal Parco dei Colli, nella parte in cui rigetta l'istanza promossa in data 04.10.2023 dall'Ente Parco;
- di ogni altro atto, procedurale e/o istruttorio, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torre Boldone, del Ministero della Cultura con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, e di Imotorre S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I provvedimenti impugnati .
1.1. Con ricorso notificato il 7 dicembre 2023 e ritualmente depositato, il Parco dei Colli di Bergamo ha impugnato: (i) l’autorizzazione rilasciata in data 10 luglio 2023 dal Comune di Torre Boldone alla società Imotorre s.r.l. per l’installazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico a terra di potenza elettrica pari a 3.165 Mwp, in un’area di proprietà privata sita in quel Comune alla via Imotorre n. 30; (ii) la nota in data 3 novembre 2023 con cui il Comune di Torre Boldone ha respinto l’istanza del Parco dei Colli di Bergamo di annullamento in autotutela della predetta autorizzazione, ritenendo insussistenti i presupposti di cui all’art. 21 nonies L. 241/90.
1.2. Secondo il Parco dei Colli, l’autorizzazione in questione sarebbe illegittima: (i) perché rilasciata in relazione ad un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica, e quindi del previo parere favorevole della competente Soprintendenza; (ii) perché rilasciata in relazione ad un’area inidonea all’installazione di pannelli fotovoltaici in base alla disciplina speciale di cui all’art. 20 comma 8 del d. lgs. n. 199/2021.
In particolare:
- sotto il primo profilo (vincolo paesaggistico), secondo il Parco l’area in questione sarebbe sottoposta a vincolo paesaggistico perché ricompresa tra le “aree esterne al perimetro del Parco” disciplinate dall’art. 9 delle NTA del PTC del Parco medesimo, e in particolare tra le “Aree di interesse ambientale per la rete ecologica” individuate nella tavola 1 del PTC ai sensi del comma 4, le quali, ai sensi del comma 7, “sono soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 142 comma 1, lett. f) del D.Lgs. 42/2004” ; inoltre, in quanto area esterna al perimetro del Parco sottoposta a specifica tutela in base alle norme del PTC, l’area in questione sarebbe sottoposta per legge a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma 1, let f del d. lgs.. 42/2004, il quale sottopone a vincolo paesaggistico, tra l’altro, “i territori di protezione esterna dei parchi” ;
- sotto il secondo profilo (area inidonea all’installazione di impianti fotovoltaici), il Parco dei Colli richiama l’art. 20 comma 8 lett. c-ter) del d. lgs. n. 199/2021, il quale esclude dalle aree idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici quelle assoggettate a vincoli ai sensi della parte seconda del d. lgs. n. 42/2004, nonché quelle ricomprese nella fascia di rispetto di 500 metri dal perimetro dei beni sottoposti a tutela (lettera c-quater); al riguardo, il Parco evidenzia che, nel caso di specie, l’area oggetto dell’intervento risulterebbe posta ad una distanza “inferiore a 500 m dal perimetro di cui al vincolo del Bene Culturale BG 020-0072 Villa e Cascina Bajo in via dei Bersaglieri, 37-39 in Comune di Bergamo, nonché ad una distanza inferiore a 500 m dal perimetro di cui al vincolo del Bene Culturale n. 104220 chiesa e convento di S. Maria Assunta in comune di Torre Boldone, beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda (art. 10) del D.Lgs. 42/2004” .
1.3. A tali argomenti, addotti dal Parco a fondamento della propria istanza di annullamento in autotutela dell’autorizzazione, il Comune di Torre Boldone ha contrapposto i seguenti rilievi (evidenzianti nella nota del 3 novembre 2023 di rigetto dell’istanza di autotutela):
- le norme del PTC del Parco invocate dal Parco avrebbero carattere di mero “indirizzo” , ai sensi degli articoli 2 comma 3 e 9 comma 1 delle NTA del PTC, e pertanto acquisterebbero efficacia soltanto dopo essere state recepite nello strumento urbanistico comunale (ex art. 4 comma 3 NTA del PTC): circostanza, allo stato, non ancora perfezionatasi, essendo ancora in corso il termine previsto dall’art. 18 comma 5 della L. R. n. 86/1983 (due anni dall’entrata in vigore del Piano del Parco) entro il quale i comuni procedono ad adeguare lo strumento urbanistico generale relativamente alle aree esterne al parco, tenendo conto degli indirizzi fissati dal piano territoriale del parco;
- l’area sarebbe idonea ex lege alla realizzazione di impianti fotovoltaici, ai sensi dell’art. 20 comma 8 lett. c-ter d. lgs. n. 199/2021 [circostanza non meglio motivata];
- non sussisterebbe alcun interesse pubblico idoneo a giustificare la lesione dell’affidamento ingenerato nella società Imotorre s.r.l. con il rilascio dell’autorizzazione, tenuto conto che lo stesso Parco, espressamente richiesto dal Comune di “evidenziare quali siano le caratteristiche del progetto assentito che si ritiene pregiudizievoli del bene tutelato (Rete Ecologica), con riferimento agli elaborati progettuali”, nulla avrebbe dedotto sul punto specifico.
2. I motivi di ricorso .
Il ricorso è stato affidato a tre motivi.
2.1.) Con il primo motivo la parte ricorrente ha dedotto vizi di “Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione al P.T.C. del Parco dei Colli. Violazione dell’art. 142, primo comma, lettera f), e dell’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004” . Secondo il Parco, dal momento che l’area in questione è sottoposta a vincolo paesaggistico, l’autorizzazione impugnata avrebbe potuto essere rilasciata solo previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; le norme del PTC sarebbero