TAR Genova, sez. II, sentenza 2024-05-08, n. 202400326

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2024-05-08, n. 202400326
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202400326
Data del deposito : 8 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2024

N. 00326/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00092/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 92 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Grimaldi Euromed S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. E S ed E C, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;



contro

Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avv. M P P e G B, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso la civica Avvocatura in Genova, via Garibaldi, 9;
ENAC, non costituito in giudizio;



nei confronti

Superba S.r.l. con socio unico, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Mozzati, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica, 2/11;
A C AC S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Giudici e Valeria Barbaresi, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Genova, via Roma, 6/3;



per l’annullamento

della deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2021 (“Ricollocazione dei depositi chimici in ambito portuale e conseguenti procedure urbanistiche”) adottata dal Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, con la quale è stato espresso parere favorevole all’ATF del vigente piano regolatore del porto di Genova relativo al ponte “Somalia”, volto a ridislocare all’interno delle aree del Terminal San Giorgio i depositi chimici Superba e Carmagnani, oggi ubicati nel quartiere di Genova “Multedo”;

della deliberazione n. 104/5/2021 del 30 dicembre 2021 con cui il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale ha autorizzato la procedura di accordo sostitutivo per la ricollocazione dei depositi Superba/Carmagnani presso il ponte “Somalia”;

della determina dirigenziale n. 2021-118.0.0.-168 del 19.11.2021 adottata dal Comune di Genova, Direzione Urbanistica, con cui è stato dato “parere favorevole con riguardo alla coerenza con gli strumenti urbanistici comunali della proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale al PRP vigente finalizzato all’inserimento della funzione C5 (operazioni portuali relative alla movimentazione e allo stoccaggio dei prodotti chimici) in ponte Somalia, nel porto di Genova”;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;

e, con primo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento

degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo e

del decreto n. 2 del 15 gennaio 2019 del Commissario straordinario per la ricostruzione del Ponte Morandi, con il quale è stato approvato il “Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova” in parte qua , del decreto n. 1 del 28 febbraio 2020 e n. 5 del 15 luglio 2021, di approvazione degli aggiornamenti del citato programma;

della delibera del Consiglio comunale di Genova n. 57 del 6/10/2020, avente ad oggetto “misure integrative del vigente piano di rischio ambientale, avente natura regolamentare per la realizzazione di insediamenti di funzioni in area di tutela (zona B)”;

della nota prot. n. 0040849.I del 27/12/2021, con cui la Direzione Tecnica Ambiente dell’Autorità Portuale ha fornito le risposte alle osservazioni pervenute relativamente all’istanza di dislocazione di Superba;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;

e, con secondo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento

del parere n. 47/2022, depositato in giudizio dall’Autorità Portuale in data 23 settembre 2022, con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha statuito che “la proposta, trasmessa dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Ligure Occidentale, avente ad oggetto “Porto di Genova - Adeguamento tecnico-funzionale relativo agli ambiti S2 e S3 del vigente Piano Regolatore Portuale di Genova”, rientra tra le fattispecie di adeguamento tecnico funzionale secondo le norme vigenti”;

del parere n. 10/2022 reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella adunanza del 29 marzo 2022;

della nota prot. n. 5386 dell’1.6.2022 con la quale il Consiglio superiore ha richiesto una documentazione integrativa con interruzione del termine utile per la emanazione del parere;

della nota prot. n. 16015 del 10.5.2022 dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comune di Genova, di Superba S.r.l. e di A C S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio riconvocata del giorno 13 marzo 2024 il dott. R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con istanza presentata all’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale in data 15 settembre 2021 e successiva integrazione del 12 ottobre 2021, Superba S.r.l., odierna controinteressata, chiedeva l’assegnazione tramite accordo sostitutivo ex art. 18, legge n. 84/1994, di un’area portuale presso ponte Somalia, avente superficie di circa 77.000 mq, nella quale rilocalizzare i propri depositi di prodotti chimici attualmente ubicati in ambito urbano, precisamente nel quartiere di Genova-Multedo.

La richiedente allegava una proposta di adeguamento tecnico funzionale (ATF) ex art. 5, comma 5, legge n. 84/1994, comportante l’inserimento della funzione “C5” (movimentazione e stoccaggio di rinfuse liquide) negli ambiti S2 e S3 in cui è compreso il sito di ponte Somalia, ove il vigente piano regolatore portuale (PRP) ammette soltanto le funzioni “C1” (movimentazione e stoccaggio contenitori) e “C2” (movimentazione e stoccaggio merci convenzionali).

La rilocalizzazione dei depositi chimici in ambito portuale (compresi quelli della A C S.p.a.) è prevista nel “programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto”, approvato dal Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell’autostrada A10 ai

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