TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-01-25, n. 202301288
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Testo completo
Pubblicato il 25/01/2023
N. 01288/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08001/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8001 del 2013, proposto da I R, rappresentato e difeso dagli avvocati R V, M C T, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
contro
Ivass Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, P M, M S, D A M Z, con domicilio eletto presso lo studio M B in Roma, via del Quirinale, 21 (c/o Isvap);
per l'annullamento dell’ORDINANZA N. 1222/13 DEL 12 GIUGNO 2013: IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI EURO 5.000,00 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO ISVAP
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ivass Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 28 ottobre 2022 la dott.ssa F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, agente generale della Compagnia CARIGE Assicurazioni S.p.A., ha gravato l’ordinanza ingiunzione indicata in epigrafe con cui l’IVASS le ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000,00, con riguardo a cinque ritenuti illeciti.
In particolare, si evince da quanto esposto e versato in atti che nel corso di una verifica amministrativa svolta da Carige nel periodo 5-14.05.2010 sull’operato dell’Agenzia, la Compagnia ha rilevato e verbalizzato talune irregolarità ed è quindi giunta alla risoluzione del rapporto, con riconsegna della documentazione e chiusura dell’Agenzia stessa.
Successivamente, alcuni clienti hanno lamentato, anche rivolgendosi all’Istituto di vigilanza oggi resistente, l’impossibilità di stipulare o rinnovare contratti presso l’Agenzia in quanto chiusa; conseguentemente, l’Istituto ha richiesto chiarimenti a CARIGE Assicurazioni S.p.A., che li ha forniti con missive del 2.02.2011 e del 15.03.2011, illustrando quanto occorso e trasmettendo, altresì, la verbalizzazione effettuata nonché, infine, un’ordinanza ottenuta ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la restituzione di tutta la documentazione da parte dell’Agente (infine intervenuta in data 8.07.2011).
In seguito, svolta un’istruttoria, in data 21.10.2011 l’Amministrazione ha avviato nei confronti della ricorrente il procedimento sanzionatorio poi concluso con l’adozione dell’ordinanza qui impugnata. 2. Più precisamente, la violazione è stata contestata:
- per quattro illeciti, in relazione alla ritenuta violazione del combinato disposto delle norme di cui agli articoli 129, 49 e 52 del Decreto Legislativo 209/2005, Codice delle Assicurazioni private – CAP, o in subordine dell’art. 57 del Regolamento ISVAP (ora Ivass) n. 5/2006, relativamente agli obblighi di informazione precontrattuale, di adeguatezza dei contratti offerti e di conservazione della documentazione, con riguardo alla ritenuta omessa allegazione di documentazione contrattuale;