TAR Salerno, sez. I, sentenza 2019-09-30, n. 201901686
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Testo completo
Pubblicato il 30/09/2019
N. 01686/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00879/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 879 del 2019, proposto dalla società Intercom s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico D'Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Valva in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 18/2016, R.G. 13/S/2016, Cron. N. 236/2016, emesso dal Giudice di Pace di Polla in data 01.02.2016 e depositato in data 15.02.2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Rappresenta parte ricorrente che con il decreto ingiuntivo n. 18/2016, R.G. 13/S/2016, non opposto con il quale il Giudice di Pace di Polla ha ingiunto al “Comune di Valva in persona del Sindaco p.t. con sede in Valva (SA) al corso Vittorio Veneto n. 4 di pagare in favore della ricorrente, per la causale di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, la somma di euro 960,98 oltre gli interessi come richiesti, nonché le spese del presente procedimento che si liquidano in complessive Euro 221,50 di cui Euro 21,50 per spese, Euro 200,00 per compenso professionale, oltre IVA e CNA come per legge”.
Il predetto ricorso, unitamente al decreto, è stato notificato al Comune di Valva in data 24.03.2016;
4. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo non è stata proposta opposizione dal Comune di Valva, divenendo cosa giudicata per decorrenza dei termini di impugnazione, come da certificazione allegata.
Su tale presupposto, la società Intercom s.r.l. ha notificato il suddetto decreto munito di formula esecutiva in data 09.06.2016;
Il predetto ricorso, unitamente al decreto, è stato notificato al Comune di Valva in data 28.05.2009;
In ragione della inottemperanza dell’amministrazione debitrice, parte ricorrente ha proposto il ricorso all’odierno esame per la