TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-06-07, n. 202309569

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-06-07, n. 202309569
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202309569
Data del deposito : 7 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2023

N. 09569/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10595/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10595 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N S, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Riviera Tiso Da Camposampiero, n. 10;



contro

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del provvedimento n. -OMISSIS- – emesso dal Ministro dell'Interno in data 1° giugno 2017 e notificato dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Padova in data 11 luglio 2017 – recante rigetto dell'istanza, presentata dal ricorrente in data 21 gennaio 2014, volta a ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) , della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nonche´ di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 il dott. A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso in esame il ricorrente, cittadino straniero e residente in Italia da diversi anni, ha domandato l’annullamento del decreto n. -OMISSIS-, del 1° giugno 2017, con il quale il Ministero dell’interno ha rigettato la sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) , della legge n. 91 del 1992 (residenza decennale). La domanda di cittadinanza era stata avanzata in data 21 gennaio 2014.

L’atto di diniego ha richiamato un rapporto informativo della Questura di Padova dal quale è emersa a carico del richiedente una denuncia, in data 30 gennaio 2015, “ per lesioni personali, violazione di domicilio e danneggiamento ”. Si aggiunge, poi, che “ il reddito percepito dall’interessato risulta inferiore ai parametri ” di riferimento, corrispondenti – come l’atto stesso precisa – alla soglia di esenzione dalla spesa sanitaria per i titolari di pensione di vecchiaia e pari (ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 382 del 1989, convertito in legge n. 8 del 1990, come poi confermato dall’art. 2, comma 15, della legge n. 549 del 1995) a “euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori euro 516,00 per ogni figlio a carico ”. Nella motivazione, inoltre, si dà atto dell’invio al richiedente della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, e si aggiunge che “ non sono pervenute osservazioni al riguardo ”.

Il ricorso è affidato ad un unico, complesso motivo di impugnazione, così rubricato: “Violazione dell’art. 3 Legge n. 241 del 1990 e dell’art. 8, co. 1, Legge n. 91 del 1992. Eccesso di potere per insufficiente motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto”.

Quanto alla motivazione del diniego concernente la denuncia, il ricorrente lamenta la mancata indicazione “degli specifici fatti storici, che l’avrebbero originata”: l’amministrazione sarebbe dunque venuta meno all’obbligo di “esternare le ragioni della propria decisione negativa con coerenza e consequenzialità logica, indicando in modo chiaro la sussistenza e la rilevanza dei presupposti di fatto da cui sono derivate le conclusioni assunte”. La segnalazione di polizia, che “tecnicamente non costituisce né carico pendente né precedente penale iscritto a casellario”, non potrebbe ritenersi circostanza idonea a fondare il rigetto di una domanda di concessione della cittadinanza, vieppiù nel caso specifico nel quale – come riferisce il ricorrente – la vicenda “si concludeva in data 11.12.2015 con una reciproca remissione delle querele e contestuale accettazione ad opera delle parti interessate”.

Quanto poi all’ulteriore motivazione del diniego, incentrata sull’insufficienza reddituale, il ricorrente lamenta “un vizio istruttorio relativo al quantum reddituale”. Si riferisce che il ricorrente, amministratore unico di una società cooperativa, avrebbe percepito un reddito costantemente al di sopra della soglia indicata dall’amministrazione, come sarebbe comprovato dalle relative dichiarazioni fiscali per gli anni d’imposta 2014, 2015 e 2016 (depositate in giudizio). In questa prospettiva, l’amministrazione avrebbe “del tutto trascurato, tanto l’approfondimento dei fatti asseritamente negativi, quanto la valutazione degli elementi positivi posti a sostegno dell’istanza di concessione della cittadinanza, quali l’assenza di illeciti penali a carico del ricorrente e la sussistenza di ricorse economiche sufficienti al sostentamento della propria famiglia e all’adempimento degli obblighi fiscali e di solidarietà”.

2. – Si è costituito in giudizio, con atto di mero stile, il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. In data 5 dicembre 2022 la difesa erariale ha depositato in giudizio una relazione sui fatti di causa, predisposta (in data 22 novembre 2022) dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero stesso.

Con memoria depositata il 10 febbraio 2023, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, aggiungendo in punto di fatto, a “rettifica di quanto rappresentato nel ricorso introduttivo, […] che il procedimento scaturito dalla denuncia a carico del ricorrente datata 30.01.2015 – posta a fondamento del provvedimento di diniego di cittadinanza – si concludeva con l’estinzione del reato non per intervenuta remissione di querela ma per esito positivo della messa alla prova”, con contestuale deposito della sentenza del GUP del Tribunale di Rovigo, del 15 settembre 2021, che ha dichiarato di non doversi procedere.

Alla pubblica udienza del 14 marzo 2023, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.

3. – Il ricorso non è fondato.

Questa Sezione è costante nel ribadire che il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, ai sensi del quale la cittadinanza “ può ” essere concessa ( ex plurimis , di recente, TAR Lazio, Roma, questa sez. V- bis , sentenze n. 2943, n. 2944, n. 2947, n. 3018, n. 3471, n. 5130, n. 13901, n. 13910 e n. 16214 del 2022; da ultimo, anche sentenza n. 4709 del 2023).

La valutazione così rimessa

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