TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-08-30, n. 202200470
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Testo completo
Pubblicato il 30/08/2022
N. 00470/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00320/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
1) del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Ufficio secondo, prot. n. -OMISSIS-, con cui si è disposta la sospensione obbligatoria dal servizio del ricorrente ai sensi dell'art. 4 della legge n. 97/2001;
2) della presupposta nota istruttoria n. -OMISSIS-del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Ufficio Centrale Ispettivo;
3) della nota a firma del Comandante Vigili del Fuoco di -OMISSIS- prot. -OMISSIS-di denuncia alla Questura di -OMISSIS-, nella parte in cui si è omessa la contestazione degli addebiti al ricorrente per i medesimi fatti oggetto della istruttoria e della denuncia penale;
4) di ogni altro atto presupposto e conseguenziale, ancorché non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti;
nonché, ove occorra, per l’accertamento dell'intervenuta decadenza della P.A. resistente dall'attivazione del procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente per i fatti di cui alle impugnate note prot. n. -OMISSIS-e prot. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del Tribunale penale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, il ricorrente, -OMISSIS-, veniva condannato per il reato di cui agli artt. 81 e 314 c.p., per indebito utilizzo, per un periodo di tempo prolungato, -OMISSIS-, per un ammontare complessivo di -OMISSIS-. Il procedimento penale traeva origine da una denuncia inoltrata nel -OMISSIS-- - dove il ricorrente aveva già prestato servizio quale -OMISSIS- - a sua volta scaturita da una specifica segnalazione dalla -OMISSIS-.
Sulla base di tale condanna, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con il provvedimento in questa sede gravato, ha decretato la sospensione dal servizio del -OMISSIS- ai sensi dell’art. 4 della legge n. 97/2001.
Avverso tale ultimo provvedimento, il ricorrente ha proposto il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis , comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 55 ter , con riferimento all’art. 4, della legge n. 97/2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 103 del DPR n. 3/1957 con riferimento all’art. 4 della legge n. 97/2001; eccesso di potere per erroneità dei presupposti e sviamento. Assume il ricorrente che i fatti per cui ha subito la condanna in sede penale sono gli stessi che il -OMISSIS-- ha denunciato e da cui è scaturito il procedimento penale; tuttavia, alcuna contestazione formale degli addebiti gli sarebbe mai stata fatta ai sensi dell’art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 103 del DPR n. 3/1957, nonostante la Direzione Centrale del Dipartimento dei VVFF, al momento della ricezione della segnalazione dalla -OMISSIS-o, quantomeno, al momento della adozione della nota n.-OMISSIS-, fosse nella piena conoscenza dei fatti che hanno dato luogo al giudizio penale. La mancata tempestiva contestazione degli addebiti comporterebbe la decadenza dal potere di sospensione ex art. 4 della legge n. 97/2001;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 2, della