TAR Lecce, sez. I, sentenza 2021-08-27, n. 202101307

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2021-08-27, n. 202101307
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202101307
Data del deposito : 27 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/08/2021

N. 01307/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00522/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 522 del 2020, proposto da
Bergamo F, L.E.S.A.C. S.a.S. di Bergamo F & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocato G S, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via SS. Giacomo e Filippo, n. 7;



contro

Comune di Lequile (Le), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato T M, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino, n. 11/A;



avverso

il decreto ingiuntivo n. 00002/2020 Reg. Prov. Pres. (Proc. n. 177/2020 R.G.), pronunciato dal T.A.R. Puglia - Lecce il 10 marzo 2020, notificato in data 11 marzo 2020;

per:

1. In via principale: accertare e dichiarare l’infondatezza, con riferimento sia all’ an che al quantum debeatur , delle domande proposte dal Comune di Lequile ed, in ogni caso, l’intervenuta prescrizione della pretesa creditoria avanzata da tale Ente comunale e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso in opposizione, revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di effetti nei confronti del Sig. Bergamo F e della “LESAC s.a.s. di Bergamo F & C.”, il decreto ingiuntivo opposto, n. 00002/2020 Reg. Prov. Pres. (Proc. n. 177/2020 R.G.), pronunciato dal T.A.R. di Lecce il 10 marzo 2020 e notificato in data 11 marzo 2020, disponendo, pertanto, che nessuna somma è dovuta da essi al Comune di Lequile;

2. In estremo subordine e salvo gravame: nella denegata ipotesi in cui l’On. Tribunale ritenga di non accogliere la superiore conclusione, sempre previa revoca dell’opposto provvedimento monitorio, accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte in narrativa, che, con riguardo alla pretesa creditoria portata nel medesimo decreto monitorio, il Sig. Bergamo F e la “LESAC s.a.s. di Bergamo F & C.” sono tenuti unicamente al pagamento della rata n. 4), di cui all’art. 2 della Convenzione Urbanistica Rep. n. 541 del 10 settembre 2001;

3. in ogni caso: condannare il Comune di Lequile al pagamento delle spese e competenze di lite.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lequile;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2021 la dott.ssa M L R, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. - Con decreto ingiuntivo n. 2 del 10 marzo 2020, questa Sezione:

- premesso che:

<< Con il ricorso all’esame, il Comune di Lequile rileva di essere creditore nei confronti del sig. Bergamo F in proprio e della L.E.S.A.C. s.a.s. in liquidazione dei residui importi rivenienti dall’art. 2 della Convenzione urbanistica Rep. n. 542 del 10.09.2001, come già quantificati e richiesti dal competente Ufficio comunale con la nota provvedimentale prot. n. 5802/2013 datata 18 giugno 2013, per l’importo di € 72.527,25 (lire 139.754.565), maggiorato delle penali dovute ex art. 42 T.U. cit., pari ad € 29.010,90, oltre interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all’effettivo saldo.

In particolare, il ricorrente deduce che il credito è: a) “fondato su prova scritta”; b) “certo”, “liquido” ed “esigibile”.

Relativamente al requisito sub a), l’istante richiama la formale ingiunzione comunale prot. n. 5802/2013, nonché la Convenzione Urbanistica Rep. n. 542/2001, rogata dal Segretario comunale in data 10.09.2001, poi debitamente registrata in data 11.09.2001, avente anche efficacia di atto pubblico, con il relativo art. 2 nel quale la L.E.S.A.C. s.a.s. e lo stesso sig. Bergamo F, quest’ultimo nella sua duplice qualità, assumevano a proprio carico “i contributi” ivi specificati, così quantificati e descritti: “£. 146.321.500, quale somma per gli oneri di cessione-acquisto (lett. a) e b) del presente articolo)” e “£. 39.937.920, quale contributo per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria”.

In particolare, con la citata ingiunzione comunale prot. 5802/2013, il Comune rilevava che “dall’esame degli atti contabili relativi alla Convenzione in oggetto, è risultata una posizione debitoria a carico del sig. Bergamo F e della soc. Lesac sas per la complessiva somma di lire 199.297.580, da pagare in quattro rate semestrali, a titolo di cessione/acquisto aree standards e di oneri di urbanizzazione secondaria ex art. 2 - lett. a e b; è stato accertato che, nonostante i ripetuti solleciti, è stata versata solo la 1° rata e che, di conseguenza, le ditte sono ancora debitrici nei confronti del Comune per l’importo di €. 72.527,25 (lire 139.754.565”.

A sostegno dei requisiti sub b), vengono richiamati: il (reiterato e definitivo) accertamento giudiziale della piena legittimità e correttezza dell’operato dell’A.C. di Lequile, e quindi anche della (definitiva) “certezza” del relativo credito (cfr. sentenze inter partes Cons. St. n. 267/2013 e TAR Puglia Lecce n. 1044/2002, rispettivamente in All. 3 e All. 4); la chiara indicazione negli stessi atti di riferimento (cfr. nota comunale prot. n. 5802/2013 e Convenzione Urbanistica n. 542/2001, rispettivamente in ALL. 1 e ALL. 2) della quantificazione/”liquidazione” degli importi analiticamente e complessivamente dovuti, siccome anche formalmente garantiti con la polizza n. 40149 della compagnia di cauzioni e fideiussioni S.P.A. “Centro Italia” autorizzata con decreto n. 170/94 del Ministero del Tesoro, richiamata nella stessa Convenzione; la conseguente (e tuttora persistente) “esigibilità” delle somme residue, in assenza ormai di riserva o condizione alcuna.

Ritenuto che:

la controversia rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera f del c.p.a., con conseguente facoltà, per il medesimo Giudice, di emanare decreto monitorio in base a quanto previsto dall’art. 118 c.p.a.;

- «il contributo per oneri di urbanizzazione è un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del concessionario a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione e in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae, senza alcun vincolo di scopo in relazione alla zona interessata alla trasformazione urbanistica e indipendentemente dalla concreta utilità che il concessionario può conseguire dal titolo edificatorio e dall’ammontare delle spese effettivamente occorrenti per la realizzazione delle opere stesse» (ex multis, cfr. Cons. Stato, IV, 27 febbraio 2018, n. 1187; Cons. Stato, IV, 13 giugno 2017, n. 2881; Cons. Stato, IV, 29 ottobre 2015, n. 4950; Tar Brescia, 2 marzo 2012, n. 355; Tar Torino, 26 novembre 2003 n. 1675).

- Secondo orientamento giurisprudenziale prevalente, la scadenza del termine decennale per l’ultimazione dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione non fa venire meno la relativa obbligazione, la quale, al contrario, diventa esigibile proprio da tale momento, dal quale inizia a decorrere l’ordinario termine di prescrizione (ex multis T.A.R. Lombardia Brescia 3 febbraio 2003, n. 65; T.A.R. Lombardia Milano sez. III, 6 novembre 2013, n. 2428; T.A.R. Abruzzo L’Aquila 12 settembre 2013, n. 747).

- «L’Amministrazione ha il potere-dovere di applicare le sanzioni previste dalla legge per il ritardo nel pagamento dei contributi di costruzione e degli oneri concessori, non sussistendo alcun obbligo di preventiva escussione del fideiussore anche quando la garanzia prestata contempli il pagamento a semplice richiesta e l’esclusione del beneficio della preventiva escussione (cfr. Adunanza Plenaria n. 24 del 7 dicembre 2016; Tar Palermo, II, 19 ottobre 2017, n. 2402).

- Ai fini della riscossione delle sanzioni previste dall’art. 42 del D.P.R. n. 380/2001 per il ritardato pagamento degli oneri di urbanizzazione il Comune non è obbligato a valersi del procedimento di imposizione coattiva stabilito dal successivo art. 43 del D.P.R. n. 380/2001. L’Ente può in alternativa, avvalersi delle normali azioni previste per

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