TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-05-30, n. 202301789
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Testo completo
Pubblicato il 30/05/2023
N. 01789/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00409/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 409 del 2015, proposto da CE RT, nella qualità di legale rappresentante dell’impresa RT Rag. CE & C s.a.s., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio EN, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale della Sicilia - Sez. Staccata di Trapani, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
nei confronti
- di MA EN, NA CI LL, IA IT GI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot.90720 del 19.11.2014 di rigetto dell'istanza per l'istituzione di una rivendita speciale annuale in Marsala, c/da Santo Padre delle Perriere, n.3, presso stazione di servizio "ERG";
- del diniego comunicato ai sensi dell'art.10 bis della legge n.241/90 con nota prot.73202 del 15.9.2014;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la documentazione, depositati dall’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione intimata;
Vista l’ordinanza cautelare n. 351 del 20 febbraio 2015;
Vista la memoria del ricorrente del 12 settembre 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Consigliere NA Pignataro;
Nessun difensore presente, nell’udienza pubblica a distanza, ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm., del 29 marzo 2023, così come specificato nel verbale;
FATTO
Con atto notificato il 21/23 gennaio 2015 e depositato il 3 febbraio successivo, il ricorrente in epigrafe, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della RT Rag. CE & C. s.a.s., ha impugnato il provvedimento prot. n. 90720 del 19.11.2014, notificatogli il giorno 21 seguente, di rigetto dell’istanza per l’istituzione di una rivendita “speciale” annuale in Marsala, c/da Santo Padre delle Perriere, n. 3, presso la stazione di servizio “ERG”.
Il diniego si fonda sulla circostanza del mancato rispetto, sia del parametro della produttività, sia di quello della distanza minima di 250 metri dalla rivendita ordinaria più vicina posta a soli 175 m, entrambi previsti dal D.M. 21 febbraio 2013, n. 38, artt. 2 e 6.
Deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato, al fine dell’annullamento, per i motivi di:
1) Violazione/falsa ed omessa applicazione della legge: n.1293 del 1957 e del D.P.R. n.1074 del 1958; dell'art.83 bis del D.L. 112 del 2008; dell'art.17 del D.L. n.1 del 2012; del D.M. n.38 del 2013 ;
2) Eccesso di potere sotto i diversi profili del travisamento dei fatti, della illogicità manifesta, della disparità di trattamento e del difetto di motivazione.
Il ricorrente sostiene che l’Amministrazione intimata avrebbe erroneamente applicato la disciplina contenuta nel D.M n. 38 del 2013 concernente le rivendite ordinarie ma non quelle “speciali” per le quali, invece, il riferimento normativo sarebbe l’art. 53 del D.P.R. n. 1074 del 14 ottobre 1958: gli unici parametri di valutazione dell’accoglibilità dell’istanza sarebbero quindi l’estensione minima dell’area e le dimensioni del locale da adibire a rivendita, nel caso di specie rispettati, mentre non rileverebbero quelli relativi alla distanza e alla produttività di zona.
In data 9 febbraio 2015, l’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio nell’interesse delle Amministrazioni resistenti, senza spiegare difese.
Con l’ordinanza n. 351 del 20 febbraio 2015, è stata respinta l’istanza cautelare per assenza di periculum.
Con memoria difensiva del 12 settembre 2022, il ricorrente ha ribadito la fondatezza delle domande