TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-11-22, n. 202403326

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-11-22, n. 202403326
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202403326
Data del deposito : 22 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2024

N. 03326/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02207/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2207 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati G R, N Z, F G e W M, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;



per l'ottemperanza

al giudicato formatosi in relazione alla sentenza 5 dicembre 2023 n. -OMISSIS-del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano, sez. Lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire della “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per le annualità indicate nella sentenza e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme indicate nel predetto titolo.

La sentenza munita di formula esecutiva è stata notificata all’Amministrazione debitrice ed è passata in giudicato.

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