TAR Bari, sez. I, sentenza 2013-01-29, n. 201300109

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2013-01-29, n. 201300109
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201300109
Data del deposito : 29 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01559/2012 REG.RIC.

N. 00109/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01559/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1559 del 2012, proposto da:
Vittoria s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M S, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Francesco Crispi n.14;

contro

Provincia di Foggia, Regione Puglia, Comune di Castelluccio dei Sauri, Comune di Ascoli Satriano, Comune di Ordona;

per l’accertamento

della illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza per la valutazione di impatto ambientale del progetto per la realizzazione di un parco eolico nei Comuni di Castelluccio dei Sauri, Ascoli Satriano e Ordona;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Patrizia Ciorciari, per delega dell'avv. M S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La società ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza di valutazione di impatto ambientale, relativa al progetto di costruzione di un parco eolico nei Comuni di Castelluccio dei Sauri, Ascoli Satriano e Ordona presentato il 24 febbraio 2012 e successivamente rettificato, giusta istanza depositata alla Provincia di Foggia il 1° marzo 2012 e inviata ai Comuni interessati a mezzo raccomandata il 23 marzo successivo.

Deduce la violazione dell’art.26 del d.lgs. n. 152 del 2006, lamentando che la Provincia di Foggia non si è espressamente pronunciata entro il termine di centocinquanta giorni.

Espone di aver provveduto a tutti gli adempimenti istruttori ed alle pubblicazioni previste dalla legge.

Alla camera di consiglio del 9 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

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