TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-04-14, n. 202301250

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-04-14, n. 202301250
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202301250
Data del deposito : 14 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/04/2023

N. 01250/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00598/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 598 del 2022, proposto da Italcementi fabbriche riunite cemento s.p.a. - Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti A C, G M, T M e F C, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;



contro

l’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana, la Presidenza della Regione Siciliana, l’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia – Arpa Sicilia e l’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;



nei confronti

della Città metropolitana di Palermo, del Comune di Isola delle Femmine, del Comune di Capaci, del Comune di Carini, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e dell’Amap s.p.a. di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;



per l’annullamento:

«- del D.A. n. 34/GAB rilasciato dall’Assessore del territorio e dell’ambiente della Regione Siciliana in data 7 febbraio 2022 e trasmesso alla ricorrente con nota prot. 8517 recante come oggetto “PA44 IPPC 3 – Italcementi S.p.A. – Cod. Proc. n. 209– Installazione IPPC “Cementeria di Isola delle Femmine” ubicata in via delle Cementerie n.10 nel Comune di Isola delle Femmine (PA);

- del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi il giorno 15 dicembre 2021 nell'ambito del procedimento di riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale relativa alla cementeria di Isola delle Femmine ubicata in via delle Cementerie n. 10 nel Comune di Isola delle Femmine (PA) rilasciata con D.R.S. n. 693 del 18 luglio 2008;

- della nota adottata nella seduta del 24 novembre 2021 dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale – Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione Siciliana, recante come oggetto “Procedimento di Riesame con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.R.S. n. 693 del 18 luglio 2008, per l'esercizio dell'installazione IPPC della ditta Italcementi S.p.A. “Cementeria di Isola delle Femmine” ubicata in via delle Cementerie n. 10 del comune di Isola delle Femmine (PA). Riscontro Tavolo tecnico del 04/11/2021”;

- del parere prot. 64221 adottato dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia - ARPA Sicilia, Dipartimento attività produttive e impatto sul territorio, in data 15 dicembre 2021 e recante come oggetto “PA44 IPPC 3 Italcementi S.p.A. Cod. Proc. n. 209. Installazione IPPC “Cementeria di Isola delle Femmine” ubicata in via delle Cementerie n.10 nel Comune di Isola delle Femmine (PA);

- del parere istruttorio conclusivo n. 46/2021 adottato dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale – Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione Siciliana in data 10 marzo 2021, recante come oggetto “procedimento di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell’art. 29-octies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.R.S. n. 693 del 18 luglio 2008, per l'esercizio dell'installazione IPPC della ditta Italcementi S.p.A. “Cementeria di Isola delle Femmine” ubicata in via delle Cementerie n. 10 del comune di Isola delle Femmine (PA)”;

- degli atti adottati ed i verbali delle sedute della conferenza dei servizi tenutesi nell'ambito del procedimento di riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale relativa alla cementeria di Isola delle Femmine ubicata in via delle Cementerie n. 10 nel Comune di Isola delle Femmine (PA) rilasciata con D.R.S. n. 693 del 18 luglio 2008»;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana, della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia – Arpa Sicilia e dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana;

Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Viste le ordinanze n. 397/2022 e n. 1540/2022;

Designato relatore il cons. G L G;

Uditi nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2022 i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.- Oggetto della domanda di annullamento proposta da Italcementi fabbriche riunite cemento s.p.a. - Bergamo sono, in parte qua , il d.a. n. 34/GAB del 7 febbraio 2022 e gli atti prodromici – in epigrafe indicati – con cui l’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana ha concluso il procedimento di riesame, con valenza di rinnovo, dell’autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla ricorrente società, in relazione allo stabilimento di produzione di cemento sito nel Comune di Isola delle Femmine (Palermo).

2.- Lamenta parte ricorrente che il provvedimento finale imporrebbe, all’art. 3, il rispetto di prescrizioni volte all’allineamento della cementeria ai valori limite di emissione che, tecnicamente, non sarebbero (nella prospettazione di parte) conseguibili con costi sostenibili e, segnatamente:

– prescrizione 11 con riferimento al parametro NH3 al camino E35, e relativa nota 4 (per la cui descrizione integrale, per esigenze di sinteticità, si rinvia alla pag. 11 del provvedimento impugnato);

– prescrizione 12 («per il parametro NH3 al camino E35, nelle more che il gestore proceda ad un efficientamento del processo di abbattimento degli ossidi azoto SNCR, è confermato, per un periodo transitorio di 12 (dodici) mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell’A.I.A. in oggetto, il VLE di 200 mg/Nm3 fissato nella vigente autorizzazione, fermo restando il VLE fissato a 100 mg/Nm3» per il periodo successivo alla suddetta fase transitoria);

– prescrizione 30 («Al fine di consentire la riduzione delle emissioni in atmosfera prodotte dall’installazione in oggetto, il gestore, ai sensi dell’art. 29-sexies comma 9 del d.lgs. 152/2006, è onerato a procedere, entro il termine di 24 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame con rinnovo in argomento, alla conversione tecnologica – revamping - della Cementeria di Isola delle Femmine, individuando tecnologie produttive e/o combustibili a minor impatto ambientale rispetto a quelli attualmente in uso, abbattendo significativamente i dati emissivi ed allineandosi ai limiti inferiori previsti dalle BAT («Best available techniques») di settore. Conseguentemente il proponente dovrà provvedere ad acquisire il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, inclusivo della valutazione di incidenza. La mancata presentazione del relativo progetto di “revamping” determina la caducazione del presente provvedimento autorizzativo»);

– prescrizione 6 in relazione alla mancata previsione di impiego del carbon fossile («Il gestore è autorizzato ad utilizzare coke di petrolio, nonché olio BTZ per la sola accensione ed i transitori, quale combustibile per alimentare il forno di cottura del cemento. Il coke di petrolio è stoccato all’interno del capannone delle materie prime, mentre l’olio combustile è messo a deposito in un serbatoio interrato da 80 m 3»);

– prescrizioni 42 («Le aree di deposito e messa in riserva devono essere dotate di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici») e 56 («Il piano di monitoraggio e controllo (PMC), aggiornato tenendo conto delle condizioni fissate dal presente provvedimento e al parere di ARPA reso, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 6, con nota prot. n. 64221 del 15.12.2021 dovrà essere sottoposto entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento ad ARPA Sicilia per approvazione») le quali non prevedrebbero un termine congruo entro cui ottemperarvi;

– prescrizioni 27 («Per quanto riguarda i controlli - tipologia, frequenza e modalità operative- e la verifica della conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni previste dall’autorizzazione integrata ambientale si dovrà fare riferimento al piano di monitoraggio e controllo (PMC) che dovrà essere aggiornato tenendo conto dei limiti e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento. L’aggiornamento del PMC dovrà essere approvato da ARPA Sicilia. Copia del documento finale, coordinato e completo degli aggiornamenti, sarà trasmessa al Servizio 1/DRA») e 56, cit., le quali risentirebbero della illegittimità derivata dalle precedenti.

Ciò in considerazione, peraltro, del fatto che:

– la prescrizione 30 prevedrebbe la caducazione del decreto di riesame in caso di mancata presentazione da parte della società del progetto di allineamento ai valori inferiori delle BAT-AEL applicabili;

– sarebbe individuato in dieci, anziché in dodici, anni il termine entro cui disporre il riesame, con valenza di rinnovo, dell’AIA della cementeria, sebbene quest’ultima sia dotata di un sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015.

Ha evidenziato, in punto di fatto, la ricorrente che:

– con sentenza di questo T.a.r n. 1361 del 2021 è stato ritenuto che: a) le misure del piano regionale di tutela della

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