TAR Palermo, sez. II, sentenza 2014-11-11, n. 201402785
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 02785/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01821/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1821 del 2014, proposto da:
ECO ENERGY S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. L A ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.E D, sito in Palermo nella Via Notarbartolo n°5;
contro
Il COMUNE di BAGHERIA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dal Comune di Bagheria sull’istanza di rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburante;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza medesima mediante un provvedimento espresso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2014 il dott. S Z e uditi per la ricorrente l’avv. S. Giacalone in sostituzione dell'avv. L. AlfIeri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente ha esposto:
- di avere presentato, in data 16/05/2011, istanza assunta al protocollo del Comune di Bagheria al n.40985 con la quale ha richiesto il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di un impianto per la distribuzione di carburante da ubicarsi nel Comune di Bagheria in via Filippo Buttitta, in un lotto di terreno catastalmente individuato al fg.15 p.lle 96 e 97;
- che sulla predetta istanza si è formato il silenzio assenso ai sensi della L.R. n.17/94;
- di avere pertanto comunicato l’avvio dei lavori con nota del 05/12/2013 prot. n.77748 e di avere provveduto anche al pagamento degli oneri prescritti dalla legge;
- che con nota n.198 del 23/12/2013, ex art.11 bis L.R. 10/1991, l’Amministrazione comunale ha diffidato la ricorrente dal proseguire i lavori, contestualmente comunicando i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di concessione edilizia presentata il 16/05/2011 e assegnando gg.10 per la presentazioni di eventuali osservazioni e/o documenti;
- di avere pertanto riscontrato la nota in argomento entro il termine di gg,10 assegnato, facendo pervenire tempestivamente le proprie controdeduzioni con nota prot.203 del 31/12/2013 con la quale ha chiesto l’archiviazione dell’avviato procedimento di diniego di concessione edilizia;
- che tuttavia, nonostante il tempestivo riscontro al preavviso di diniego di concessione edilizia, l’Amministrazione comunale non ha mai concluso il procedimento avviato il 23/12/2013, e non ha dunque adottato alcun provvedimento espresso (di archiviazione del procedimento o di annullamento della concessione silentemente assentita) ingenerando così uno stato di incertezza giuridica nella ricorrente.
1.2. Avverso il perdurante silenzio serbato dall’amministrazione la ricorrente ha, quindi, incardinato il presente gravame ai sensi dell’art. 31 cod. proc. amm., chiedendo la declaratoria dell’obbligo di provvedere da parte del Comune intimato. Il ricorso è affidato alla censura di violazione dell’art. 2 della L. 241/90 e degli artt. 3 e 97 Cost.
1.3. L’Amministrazione comunale, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
1.4. All’adunanza camerale del 7/11/2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Il giudizio camerale previsto dall’art. 21-bis della L. 1034/71, introdotto dall’art. 2 della L.205/2000, ed oggi codificato all’art. 31 cod. proc. amm., finalizzato alla decisione dei ricorsi avverso il silenzio dell’amministrazione, è legato alla previsione dell’art. 2, comma 1, della L.241/90, ovvero dell’art. 2, comma 1, della L.R. n. 10/91, il quale ha sancito l'obbligo per ogni Amministrazione, nel caso in cui il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, di concluderlo “mediante l'adozione di un provvedimento espresso”.
Vale a dire che, nelle fattispecie di silenzio, il giudice è chiamato ad accertare la sussistenza di un obbligo dell'Amministrazione a provvedere sull’istanza dell’interessato, a fronte di una sua posizione qualificata a chiedere un certo provvedimento.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso risulta ammissibile nella parte in cui denunzia l’illegittimità dell'inerzia serbata dal Comune di Bagheria e reclama l’obbligo dell’ente di provvedere ad adottare una determinazione esplicita e conclusiva in ordine all'istanza, obbligo certamente non adempiuto nei confronti della ricorrente con la nota n.198 del 23/12/2013 stante il suo dichiarato valore di comunicazione ex art.11/bis L.R. 10/1991.
2.2. Va, di conseguenza, dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Bagheria, con correlata declaratoria dell’obbligo del medesimo ente di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza della ricorrente: al quale fine - tenuto conto della materia oggetto della controversia e dell’ampia discrezionalità del Comune in tema di disciplina urbanistica del proprio territorio - appare congruo assegnare, per l’adempimento, il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
2.3. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, come da richiesta espressamente formulata in impugnativa, viene nominato fin d’ora Commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario del Dipartimento medesimo, il quale provvederà, in via sostitutiva, nei successivi 90 (novanta) giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico del Comune.
2.4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.