TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-05-02, n. 202307343
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 02/05/2023
N. 07343/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10973/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10973 del 2021, proposto da:
A P, rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione di Valutazione costituita Presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento VV.F., non costituita in giudizio;
nei confronti
Matteo C, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Tonon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del medesimo avv. Tonon a Venezia, San Marco 5278;
per l'annullamento
- per quanto di ragione, del verbale di scrutinio per l’accesso alla qualifica di primo dirigente con decorrenza 1° gennaio 2021, chiuso in data 6 agosto 2021, con il quale la Commissione incaricata ha attributo all’ing. P 75,19496 punti;
- per quanto di ragione, della graduatoria finale relativa all’accesso alla qualifica di primo dirigente con decorrenza 1° gennaio 2021, pubblicata in data 6 agosto 2021;
- per quanto di ragione, della deliberazione da parte del C.d.A. del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in merito all’ammissione al corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di primo dirigente con decorrenza 1° gennaio 2021, di data ed estremi sconosciuti;
- per quanto di ragione, dell’informativa del 6 agosto 2021, con la quale è stata comunicata la deliberazione da parte del C.d.A. del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in merito all’ammissione al corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di primo dirigente con decorrenza 1° gennaio 2021;
- per quanto di ragione, della nota prot. 17151 in data 8 novembre 2018, con la quale sono state pubblicate le griglie di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio, nella parte in cui, all’allegato 2, non ha predeterminato i criteri di valutazione per la categoria “5 B”, afferente alle “potenzialità di sviluppo professionale”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile e del dott. Matteo C;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 25.10.2021 e depositato in data 8.11.2021, l’Ing. P, Direttore Vice Dirigente del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in servizio presso il Comando Provinciale di Messina, impugnava la graduatoria finale e gli ulteriori atti in epigrafe specificati, relativi alla procedura selettiva interna per la promozione alla qualifica di Primo Dirigente con decorrenza 1.1.2021, pubblicata in data 6.8.2021 (doc. 2 ric.).
Si trattava di una delle procedure selettive interne che il Dipartimento dei V.V.F., del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha attivato per il personale in servizio. A tale scopo il menzionato Dipartimento, con precedente nota prot. n. 17151 dell’8.11.2018 (v. Allegato 2 per il profilo di interesse del ricorrente), aveva pubblicato le griglie di valutazione ed individuato le Categorie di titoli rilevanti ai fini dello scrutinio dei partecipanti alle selezioni per le promozioni, programmate per il triennio 2018 – 2020 (doc. 4 ric. - “Criteri”, pagg. 12-23).
Con successiva nota prot. 13028 del 13.10.2020, la medesima Amministrazione, comunicava l’avvio delle nuove procedure per merito comparativo con decorrenza all’1.10.2021, tra le quali quella afferente al corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di Primo Dirigente, alla quale il ricorrente, munito dei previsti titoli, partecipava con domanda inoltrata in via telematica in data 15.1.2021.
All’esito dello scrutinio concluso dalla Commissione incaricata in data 6.8.2021, l’Ing. P si vedeva relegato al 105^ posto della graduatoria di merito comparativo con il punteggio finale di 75,19496 punti, che lo poneva in una posizione ben distante dal novero dei 12 vincitori, considerato che il dodicesimo classificato, Ing. C (odierno controinteressato), conseguiva il punteggio di 80,81666 punti.
2. Il ricorrente ha impugnato tale esito ritenendo il punteggio e la conseguente posizione assegnatagli in graduatoria ingiusta e illegittima in quanto, a suo avviso, deriverebbe dalla omessa (in taluna casi) oppure sottostimata (in altri) valutazione dei tioli in suo possesso.
In particolare gli errori della Commissione riguarderebbero i titoli e le attività afferenti alle seguenti categorie di cui alla citata nota prot. 17151 dell’8.11.2018 (di definizione dei Criteri di valutazione):
- Categoria 2 - “Particolari incarichi e servizi svolti”;
- Categoria 3 – “Altri titoli”, ripartiti in n. 5 sottocategorie;
- Categoria 5 – “Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire” (anche questa “voce” era suddivisa in n. 5 sottocategorie).
Quanto alla sottocategoria 5B (“Potenzialità di sviluppo professionale” ) il ricorrente lamenta anche che il punteggio attribuitogli sarebbe viziato in radice a causa della mancata predeterminazione dei criteri di valutazione.
In estrema sintesi le censure proposte – rubricate complessivamente come “violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 97, 103 e 113 Cost.;violazione dell’art. 71 del d.lgs. 217/2005;violazione delle note e delle circolari del Ministero dell’Interno nn. 60155/2018, 17151/2018 e 13028/2020;eccesso di potere sotto vari profili” – sono quelle che di seguito si espongono.
A) Particolari incarichi svolti (Categoria 2).
Non sarebbero stati in alcun modo valutate né valorizzate le partecipazioni del ricorrente alle seguenti Commissioni di esame (v. doc. 9, ric.), relative, rispettivamente, a: 1. Antincendio Navale-28/02/2020 2. ATP- 15/02/2019;3. ATP- 14/02/2020;4. Estensione Autoscala e Piattaforma Aerea, 23-27 novembre 2020;5. Corso per Antincendio Navale;6. Operatore S.O. 115, 11-15 marzo 2019;7. Corso Patente di Guida II ctg., 25-marzo-19 aprile 2019;8. Patente di Guida II ctg. dal 9 marzo al 3 aprile 2020. Secondo il ricorrente, ove valutate, le predette attività avrebbero determinato un incremento di punteggio a suo favore pari a complessivi 0,20 punti (0,025 x 8).
Non sarebbero, poi, state conteggiate n. 15 docenze che, in base alla “lex specialis” assumevano invece rilievo in quanto nell’ambito della Categoria 2, lett. d), erano comprese le “attività di docenza in corsi (anche di aggiornamento e qualificazione) o di relatore in convegni, seminari e manifestazioni organizzati dall’Amministrazione, considerando come nei corsi di formazione iniziale o di passaggio di qualifica si tiene conto della qualifica dei discenti” .
Per questa voce parte ricorrente rivendica a sé un punteggio ulteriore di 0,75 punti (=0,05 x 15).
In terzo luogo l’Ing. P lamenta che la Commissione, errando, non gli ha attribuito alcun punteggio in relazione alle seguenti tre attività: Conferenza dei Servizi Città Metropolitana di Messina - verbale del 21/11/2018;Commissione Tecnica Provinciale per le materie esplodenti, 2019-2020-2021;Partecipazione a Commissione Provinciale locali pubblico spettacolo, 2019-2020.
Il punteggio ulteriore che dovrebbe scaturire dai tre incarichi suddetti è, secondo il ricorrente, pari a 0,375 punti.
Parte ricorrente fornisce poi (v. pagg. 10 – 15 del ricorso) un elenco di ben n. 137 atti di verifica della corretta esecuzione di revisione di automezzi, negli anni 2019 e 2020, che la Commissione avrebbe del tutto omesso di considerare;attribuendo all’Ing. P 0,10 punti per ognuna delle 137 attività elencate, il ricorrente otterrebbe un punteggio ulteriore di ben 13,70 punti (0,10 x 137).
B) Categoria 3 (Altri Titoli).
Si lamenta la mancata valutazione, sotto la voce 3B, di 2 Masters universitari di II livello e di un Corso di preparazione per la Dirigenza nella Pubblica Amministrazione (tenuto presso l’Università LUISS di Roma). Mancherebbero, pertanto, dal conteggio della Commissione: 0,25 punti per ciascuno dei due Masters menzionati e 0,50 punti per il Corso di preparazione.
Con riguardo alla Categoria 3C "lavori originali", il ricorso contesta la mancata valutazione dei seguenti documenti: 1) Redazione del piano di emergenza esterna per la Prefettura relativo all'attività ARIR Raffineria di Milazzo Scpa;2) Relazione relativa all'incidente occorso presso il serbatoio TK 506 in attività ARIR Raffineria di Milazzo Scpa;3) Relazione redatta per la sala operativa sul sistema di Gestione della Sicurezza della ditta ESI Ecological Scrap Industries (ARIR);4) Relazione redatta per la sala operativa sul Sistema di Gestione della Sicurezza della ditta Raffineria di Milazzo Scpa (ARIR).
Con riferimento, poi, alla Categoria 3E (“Profitto tratto dai corsi professionali previsti dalle vigenti disposizioni” ), il ricorso contesta la mancata valutazione dei seguenti corsi:
1) Responsabile Unico del Procedimento, 2–12 novembre 2020;2) Responsabile Unico del Procedimento - Appalti e Forniture, 9–13 dicembre 2019;3) Patente di Guida III Ctg., 5– 9 novembre 2018;4) Corso Sicurezza Funzionale, 11-19 giugno 2020;5) Corso Sicurezza Funzionale EXIDA;6) Corso di formazione sull’utilizzo delle apparecchiature USAR, 20-21 febbraio 2019.
Ad avviso del ricorrente, sommando i punti non assegnati relativi alle suddette “voci” 3B, 3C e 3E egli otterrebbe 2,75 punti con riguardo alla intera categoria “Altri Titoli”.
C) Categoria 5 – “Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire”, divisa in n. 6 sottocategorie.
Secondo il ricorrente non sarebbero stati attributi punti a numerose e meritorie attività espletate dal medesimo in qualità di Vice Dirigente dei Vigili del Fuoco, attività che erano invece rilevanti in base ai criteri di valutazione che la Commissione era tenuta ad applicare;egli si riferisce ai seguenti interventi:
1) Sisma Catania - periodo 26/12/2018-02/01/2019;2) Ricerca di persona, periodo 4 – 29 agosto 2020;3) incendio tetto serbatoio TK 513 Raffineria di Milazzo, 27/09/2014;4) incendio laboratorio PANLAB del 19/12/2015;5) intervento per perdita di sostanza pericolosa del 10/03/2016;6) intervento per esalazioni velenose del 29/11/2016;7) intervento per incendio localizzato in area contatore fiscale zona nord-est (TK TAR) del 19/12/2017;8) terremoto sisma Etna, periodo 24/12/2018 - 02/01/2019;9) incidente stradale del 27/03/2019;10) ricerca persona nel Comune di Caronia in data 03/08/2019;11) Emergenza Stromboli, 5-6 settembre 2019);12) Emergenza Stromboli, 12-13 settembre 2019);13) Emergenza Stromboli, 17-18 settembre 2019); 14) Emergenza Stromboli 21-22 settembre 2019);15) Eventi meteorologici del 23/12/2019;16) Esplosione interno stabilimento industriale del 20/11/2019;17) Coordinamento attività connesse al nucleo NBCR per gli interventi di Emergenza Covid-19, 3 marzo 2020 – 31 dicembre 2020;18) Alluvione di Barcellona Pozzo di Gotto del 08/08/2020.
Infine, in ordine alla categoria 5A2 “funzioni svolte”, il ricorrente sostiene che “la Commissione avrebbe dovuto considerare e computare anche tre intervenute sostituzioni del Comandante”, avvenute nei tre diversi periodi indicati nel ricorso.
L’Ing. P deduce che, se la Commissione avesse correttamente agito, egli avrebbe conseguito un punteggio aggiuntivo di 3,60 punti.
Sulla base dei motivi sopra esposti, il ricorrente conclude chiedendo l’annullamento degli atti impugnati “con conseguente condanna dell’Amministrazione ad operare il riesame della posizione del ricorrente”.
3. Si sono costituiti per resistere al ricorso il Ministero dell’Interno e il controinteressato Ing. Matteo C.
A seguito della ordinanza istruttoria n. 12251 del 2021, il Ministero resistente ha prodotto una articolata relazione sui fatti di causa corredata da numerosi documenti.
Con successiva ordinanza n. 8184 del 2022 la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria della selezione relativa all’accesso alla qualifica di Primo Dirigente, con decorrenza 1 gennaio 2021, pubblicata in data 6 agosto 2021.
Il ricorrente ha quindi tempestivamente prodotto la documentazione attestante l’avvenuto perfezionamento dell’incombente.
In vista dell’udienza di merito hanno prodotto memorie conclusionali sia il ricorrente che il controinteressato Ing. C.
Quest’ultimo ha anche depositato successive note di replica.
Infine sia il ricorrente che il controinteressato hanno prodotto “note di udienza”.
All’udienza del 25 gennaio 2023, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Venendo ora all’esame dei motivi di ricorso il Collegio seguirà l’ordine sopra esposto, ripartendo le numerose censure ricorsuali per le tre Categorie di titoli a cui le censure stesse si riferiscono: si tratta, come si è visto, delle Categorie nn. 2, 3 e 5 di cui alla nota ministeriale prot. n. 17151 dell’8.11.2018, Allegato 2 (doc. 4 ric.), documento specificamente dedicato alla definizione dei titoli rilevanti e dei criteri di valutazione dei medesimi in relazione alle diverse procedure selettive interne in programma per il triennio 2018 – 2020: le varie Commissioni giudicatrici erano tenute ad applicare detti criteri (di seguito, anche solo “Criteri”).
5. Categoria n. 2 – “Particolari incarichi svolti”.
5.1. In merito all’asserita mancata valutazione di n. 8 incarichi di componente di Commissioni di esame, il Collegio osserva che, come correttamente rilevato da parte resistente, nella Tabella 2 di pagina 14 dei Criteri si legge che sarebbe stata valutata la sola “partecipazione a Commissioni d'esame di concorso o di corsi (formazione iniziale, passaggio di qualifica), con esclusione dei corsi di aggiornamento e qualificazione, in qualità di Presidente o di Componente, banditi e/o organizzati dal Dipartimento Vigili del Fuoco…”.
Va anche sottolineato che secondo il criterio generale posto in apertura della definizione della Categoria n. 2 avrebbero avuto rilievo valutativo soltanto gli incarichi “…conferiti con provvedimento formale dall’Amministrazione di appartenenza o di quella presso cui il dipendente presta servizio, che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio, ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongono una particolare competenza tecnica, o l’assunzione di particolari responsabilità.”.
Non sembra dubbio, tenuto conto dei margini di discrezionalità tecnica che necessariamente competono alla Commissione giudicatrice, che i corsi per la patente di guida o per l’estensione dell’autoscala non attengono né alla formazione iniziale né al passaggio di qualifica e che, in ogni caso, non integrano il requisito della “particolarità”, sul piano dell’impegno e/o della responsabilità, dell’incarico svolto.
Non sono neanche apprezzabili profili di disparità di trattamento rispetto alla valutazione dell’ing. Dadone, il quale aveva preso parte, in realtà, alla precedente procedura comparativa, nella quale era sufficiente la semplice “ partecipazione” a commissioni di esame, senza gli elementi specializzanti che sono stati introdotti dalla nota ministeriale per i concorsi interni del triennio 2018 – 2020, la quale, nel caso di specie, è stata parimenti applicata, anche per il profilo qui considerato, nei confronti di tutti i candidati.
5.2. Con riferimento alle attività di docenza documentate dal ricorrente ma non valutate dalla Commissione (v. pag. 9 ricorso), il Collegio ritiene decisivo quanto puntualmente esposto da parte resistente nella propria relazione in atti (v. pag. 17), laddove si afferma che le docenze di cui ai punti da 1) a 11) e la docenza di cui al punto 15) (v. “supra” ) non erano in realtà valutabili a causa di una carenza formale, in quanto non accompagnate dalla “valutazione positiva del Dirigente che ha conferito l’incarico”.
Anche per questo aspetto la citata Tabella 2 dei Criteri (pag. 14) non sembra lasciare adito a dubbi in merito in quanto, in essa, così venivano perimetrate le docenze ai fini della loro valutabilità concorsuale: “Attività di docente in corsi (anche di aggiornamento e qualificazione) o Relatore in Convegni, Seminari e manifestazioni organizzati dall'Amministrazione stessa (incarico conferito a livello centrale o dal Direttore Regionale e Comandante Provinciale a livello periferico), con relativa valutazione positiva del Dirigente che ha conferito l'incarico;nei corsi di formazione iniziale o passaggio di qualifica, si tiene conto della qualifica dei discenti. Per ciascun incarico possono essere attribuiti fino a punti 0,10”
La disposizione predetta doveva essere necessariamente applicata dalla Commissione di concorso in quanto le docenze rivendicate dall’Ing. P sono state svolte negli anni 2019 e 2020 e, pertanto, la predetta prescrizione della Tabella 2 dei Criteri risultava pienamente applicabile. Non convince, invece, l’allegazione del ricorrente relativa alla impossibilità di ottenere a suo tempo la prescritta valutazione dirigenziale sulla docenza effettuata, visto che siffatta valutazione dirigenziale, al contrario, è stata tardivamente ottenuta ed esibita solo nel presente giudizio dal ricorrente (v. doc. 1, dep. 7.1.2022). Invero, il doveroso rispetto del principio di “par condicio competitorum” non consente di attribuire alcuna rilevanza ad attestazioni rilasciate dal Direttore Regionale dei VV.F. Sicilia soltanto in data 29.12.2021 (v. doc. ult. cit.), quando la procedura valutativa si era svolta da circa un anno e la graduatoria era stata pubblicata il 6.8.2021.
Per quanto riguarda, invece, le docenze di cui ai punti 12, 13 e 14, le stesse risultano svolte al di fuori dell'orario di servizio e, pertanto, non sono valutabili.
La censura va quindi complessivamente respinta.
5.3. Quanto agli incarichi non valutati, menzionati alle pagg. 9 e 10 del gravame - i.e., Conferenza dei Servizi Città Metropolitana di Messina;Commissione Tecnica Provinciale per le materie esplodenti;Commissioni Provinciali locali pubblico spettacolo, anni 2019 e 2020 –, si osserva quanto segue.
Per il primo di essi risulta documentata dal ricorrente la solo convocazione (diretta, tra l'altro, al Comando) e, quindi, dalla documentazione fatta pervenire dall’interessato non è dato evincerne l’effettiva partecipazione (il punteggio previsto per tale incarico, in ogni caso, sarebbe di soli 0,075 punti).
In merito agli incarichi di cui ai punti 2 e 3 – assuntivamente valutabili - si osserva come l’Amministrazione, nella relazione in atti, abbia eccepito l’assenza del relativo verbale in data 21/11/2018, né risulta effettivamente provato che lo stesso fosse stato allegato alla domanda inviata in data 15/01/2021 (docc. 7 e 8 ric.).
Per quanto riguarda la partecipazione del dott. P alla Commissione Tecnica Provinciale per le materie esplosive e alla Commissione Provinciale locali di pubblico spettacolo (doc. 13 ric.) - la partecipazione nella seconda, peraltro, avveniva in qualità di membro supplente – l’odierno esponente non spiega perché di tali incarichi l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto, non rientrando tra gli incarichi “particolari” di cui alla citata Tabella 2 dei criteri di valutazione del 07/11/2018.
La censura non merita, pertanto, di essere accolta.
5.4. Quanto alla pretesa del ricorrente di vedersi valutati ben 137 verbali di verifica di esecuzione della revisione periodica di mezzi, si ritiene che la stessa sia infondata alla luce dei Criteri di valutazione e di quanto dedotto dalla resistente in corso di causa: l’Amministrazione, in realtà, ha attribuito agli incarichi di revisione periodica una valenza annuale, a differenza degli incarichi di verifica di regolare esecuzione / collaudo di lavori di riparazione su singoli mezzi.
Lo stesso criterio è stato utilizzato per tutti i concorrenti.
All’Ing. P, pertanto, è stato riconosciuto e valutato un singolo incarico di collaudo mentre alle revisioni periodiche dei mezzi effettuate per alcuni anni (come elencate nel ricorso) il punteggio è stato, sì, attribuito ma su base annua (e non incarico per incarico).
L’attribuzione di un punteggio per ogni singola revisione periodica del mezzo, anziché su base annua (a prescindere quindi dal numero di revisioni eseguite nel singolo anno), ad avviso dell’Amministrazione avrebbe condotto a risultati irragionevoli, in quanto ciò sarebbe stato oltremodo “premiante” rispetto ad attività tecniche non certo “particolari” (elemento richiesto trattandosi pur sempre della Categoria 2, dedicata a “Particolari incarichi”), a discapito di altre attività meno ripetitive ma più specifiche e impegnative.
Le attività di incaricato di verifica di singoli automezzi, come ad es. quelle indicate alla pag. 6 del verbale di scrutinio del DVD Cristino, non possono essere dunque equiparate a quelle ripetitive, proprie delle revisioni periodiche.
Dal tenore letterale della descrizione dell’attività nei Criteri, si rileva, a conferma di quanto precede, l’uso della locuzione “incaricato collaudo revisione periodica mezzi soccorso”, con cui si indica un incarico onnicomprensivo di durata annuale, che riguarda tutti i mezzi del Comando di appartenenza, e che di conseguenza esprime un punteggio unico per annualità;la locuzione di “incaricato verifica regolare esecuzione lavori riparazione automezzi…..”, invece, sembra riferirsi ad una valutazione puntuale e specifica. Non sembra al Collegio irragionevole né arbitraria, alla luce delle regole precostituite della selezione, l’interpretazione seguita dal Ministero, in quanto non sembrano oggettivamente sovrapponibili né assimilabili sul piano dell’impegno e della responsabilità le revisioni periodiche previste dall’art. 80 Codice della Strada (espressamente richiamato negli attestati di revisione prodotti dal ricorrente, sub 14) - che peraltro risultano effettuate, in genere, da ditte esterne - e la verifica di regolare esecuzione / collaudo di specifici lavori di riparazione su singoli automezzi.
In ogni caso, non vi è prova che detto criterio non sia stato paritariamente applicato, nei termini sopra descritti, nei confronti di tutti i candidati.
Infine, deve osservarsi che l’entità del punteggio preteso dall’Ing. P è palesemente eccessiva, in quanto egli rivendica ben 13,70 punti (scaturenti dal prodotto di n. 137 revisioni per il punteggio di 0,10 ciascuna) quando, in realtà, in base ai Criteri, il punteggio massimo assegnabile per la Categoria n. 2 è di 6 punti, e al ricorrente per detta Categoria erano già stati riconosciuti dalla Commissione 4,745 punti;pertanto, a tutto concedere, egli avrebbe potuto aspirare, in caso di fondatezza della censura in esame, al conseguimento della differenza tra il valore già conseguito e il valore massimo conseguibile (6 punti), e non già dell’esorbitante punteggio aggiuntivo di 13,70 punti.
La censura va dunque respinta.
6. Sulle censure afferenti alla Categoria 3 (Altri Titoli) dei Criteri di cui alla nota ministeriale n. 17151 dell’8.11.2018 (Allegato II).
6.1. Quanto ai due Masters conseguiti in ambito universitario, l’Amministrazione ha in effetti ammesso il proprio errore e riconosciuto al ricorrente la spettanza di 0,50 punti aggiuntivi (0,25 per ciascun Master).
Il Corso di preparazione alla Dirigenza nella Pubblica Amministrazione, viceversa, non costituiva titolo valutabile sotto la voce 3B (Titoli di studio), come sembra ritenere parte ricorrente, bensì, in linea astratta, sotto la distinta voce 3E, dedicata al “Profitto tratto dai corsi professionali previsti dalle vigenti disposizioni”. Tuttavia parte resistente ha evidenziato che l’attestato prodotto dal ricorrente fornisce la prova della sola partecipazione e non anche del profitto conseguito, il che ha reso il titolo non valutabile alla luce del punto E dell’Allegato II dei Criteri (pag. 19), il quale testualmente prevedeva che “Verranno valutati i corsi frequentati dai funzionari direttivi su designazione dell’Amministrazione che, conclusi con verifiche finali, abbiano dato luogo a valutazione di merito”.
Può dunque dirsi che la censura è fondata limitatamente al mancato riconoscimento dei due Masters citati con conseguente attribuzione di 0,50 punti in più in favore dell’Ing. P (come peraltro espressamente ammesso dall’Amministrazione).
6.2. Venendo alla censura relativa ai titoli sub 3C dei Criteri (“Lavori originali”), relativi nella specie a un piano di emergenza e a n. 3 relazioni redatte dal ricorrente, il Collegio rileva che, al primo atto menzionato ( Piano di emergenza esterna per la Prefettura relativo all’attività