TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-05-02, n. 202307343
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Testo completo
Pubblicato il 02/05/2023
N. 07343/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10973/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10973 del 2021, proposto da:
RO ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Leotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione di Valutazione costituita Presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento VV.F., non costituita in giudizio;
nei confronti
MA TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Tonon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del medesimo avv. Tonon a Venezia, San Marco 5278;
per l'annullamento
- per quanto di ragione, del verbale di scrutinio per l’accesso alla qualifica di primo dirigente con decorrenza 1° gennaio 2021, chiuso in data 6 agosto 2021, con il quale la Commissione incaricata ha attributo all’ing. ON 75,19496 punti;
- per quanto di ragione, della graduatoria finale relativa all’accesso alla qualifica di primo dirigente con decorrenza 1° gennaio 2021, pubblicata in data 6 agosto 2021;
- per quanto di ragione, della deliberazione da parte del C.d.A. del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in merito all’ammissione al corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di primo dirigente con decorrenza 1° gennaio 2021, di data ed estremi sconosciuti;
- per quanto di ragione, dell’informativa del 6 agosto 2021, con la quale è stata comunicata la deliberazione da parte del C.d.A. del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in merito all’ammissione al corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di primo dirigente con decorrenza 1° gennaio 2021;
- per quanto di ragione, della nota prot. 17151 in data 8 novembre 2018, con la quale sono state pubblicate le griglie di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio, nella parte in cui, all’allegato 2, non ha predeterminato i criteri di valutazione per la categoria “5 B”, afferente alle “potenzialità di sviluppo professionale”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile e del dott. MA TO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 25.10.2021 e depositato in data 8.11.2021, l’IN. ON, Direttore Vice Dirigente del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in servizio presso il Comando Provinciale di Messina, impugnava la graduatoria finale e gli ulteriori atti in epigrafe specificati, relativi alla procedura selettiva interna per la promozione alla qualifica di Primo Dirigente con decorrenza 1.1.2021, pubblicata in data 6.8.2021 (doc. 2 ric.).
Si trattava di una delle procedure selettive interne che il Dipartimento dei V.V.F., del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha attivato per il personale in servizio. A tale scopo il menzionato Dipartimento, con precedente nota prot. n. 17151 dell’8.11.2018 (v. Allegato 2 per il profilo di interesse del ricorrente), aveva pubblicato le griglie di valutazione ed individuato le Categorie di titoli rilevanti ai fini dello scrutinio dei partecipanti alle selezioni per le promozioni, programmate per il triennio 2018 – 2020 (doc. 4 ric. - “Criteri”, pagg. 12-23).
Con successiva nota prot. 13028 del 13.10.2020, la medesima Amministrazione, comunicava l’avvio delle nuove procedure per merito comparativo con decorrenza all’1.10.2021, tra le quali quella afferente al corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di Primo Dirigente, alla quale il ricorrente, munito dei previsti titoli, partecipava con domanda inoltrata in via telematica in data 15.1.2021.
All’esito dello scrutinio concluso dalla Commissione incaricata in data 6.8.2021, l’IN. ON si vedeva relegato al 105^ posto della graduatoria di merito comparativo con il punteggio finale di 75,19496 punti, che lo poneva in una posizione ben distante dal novero dei 12 vincitori, considerato che il dodicesimo classificato, IN. TO (odierno controinteressato), conseguiva il punteggio di 80,81666 punti.
2. Il ricorrente ha impugnato tale esito ritenendo il punteggio e la conseguente posizione assegnatagli in graduatoria ingiusta e illegittima in quanto, a suo avviso, deriverebbe dalla omessa (in taluna casi) oppure sottostimata (in altri) valutazione dei tioli in suo possesso.
In particolare gli errori della Commissione riguarderebbero i titoli e le attività afferenti alle seguenti categorie di cui alla citata nota prot. 17151 dell’8.11.2018 (di definizione dei Criteri di valutazione):
- Categoria 2 - “Particolari incarichi e servizi svolti”;
- Categoria 3 – “Altri titoli”, ripartiti in n. 5 sottocategorie;
- Categoria 5 – “Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire” (anche questa “voce” era suddivisa in n. 5 sottocategorie).
Quanto alla sottocategoria 5B (“Potenzialità di sviluppo professionale” ) il ricorrente lamenta anche che il punteggio attribuitogli sarebbe viziato in radice a causa della mancata predeterminazione dei criteri di valutazione.
In estrema sintesi le censure proposte – rubricate complessivamente come “violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 97, 103 e 113 Cost.; violazione dell’art. 71 del d.lgs. 217/2005; violazione delle note e delle circolari del Ministero dell’Interno nn. 60155/2018, 17151/2018 e 13028/2020; eccesso di potere sotto vari profili” – sono quelle che di seguito si espongono.
A) Particolari incarichi svolti (Categoria 2).
Non sarebbero stati in alcun modo valutate né valorizzate le partecipazioni del ricorrente alle seguenti Commissioni di esame (v. doc. 9, ric.), relative, rispettivamente, a: 1. Antincendio Navale-28/02/2020 2. ATP- 15/02/2019; 3. ATP- 14/02/2020; 4. Estensione Autoscala e Piattaforma Aerea, 23-27 novembre 2020; 5. Corso per Antincendio Navale; 6. Operatore S.O. 115, 11-15 marzo 2019; 7. Corso Patente di Guida II ctg., 25-marzo-19 aprile 2019; 8. Patente di Guida II ctg. dal 9 marzo al 3 aprile 2020. Secondo il ricorrente, ove valutate, le predette attività avrebbero determinato un incremento di punteggio a suo favore pari a complessivi 0,20 punti (0,025 x 8).
Non sarebbero, poi, state conteggiate n. 15 docenze che, in base alla “lex specialis” assumevano invece rilievo in quanto nell’ambito della Categoria 2, lett. d), erano comprese le “attività di docenza in corsi (anche di aggiornamento e qualificazione) o di relatore in convegni, seminari e manifestazioni organizzati dall’Amministrazione, considerando come nei corsi di formazione iniziale o di passaggio di qualifica si tiene conto della qualifica dei discenti” .
Per questa voce parte ricorrente rivendica a sé un punteggio ulteriore di 0,75 punti (=0,05 x 15).
In terzo luogo l’IN. ON lamenta che la Commissione, errando, non gli ha attribuito alcun punteggio in relazione alle seguenti tre attività: Conferenza dei Servizi Città Metropolitana di Messina - verbale del 21/11/2018; Commissione Tecnica Provinciale per le materie esplodenti, 2019-2020-2021; Partecipazione a Commissione Provinciale locali pubblico spettacolo, 2019-2020.
Il punteggio ulteriore che dovrebbe scaturire dai tre incarichi suddetti è, secondo il ricorrente, pari a 0,375 punti.
Parte ricorrente fornisce poi (v. pagg. 10 – 15 del ricorso) un elenco di ben n. 137 atti di verifica della corretta esecuzione di revisione di automezzi, negli anni 2019 e 2020, che la Commissione avrebbe del tutto omesso di considerare; attribuendo all’IN. ON 0,10 punti per ognuna delle 137 attività elencate, il ricorrente otterrebbe un punteggio ulteriore di ben 13,70 punti (0,10 x 137).
B) Categoria 3 (Altri Titoli).
Si lamenta la mancata valutazione, sotto la voce 3B, di 2 Masters universitari di II livello e di un Corso di preparazione per la Dirigenza nella Pubblica Amministrazione (tenuto presso l’Università LUISS di Roma). Mancherebbero, pertanto, dal conteggio della Commissione: 0,25 punti per ciascuno dei due Masters menzionati e 0,50 punti per il Corso di preparazione.
Con riguardo alla Categoria 3C "lavori originali", il ricorso contesta la mancata valutazione dei seguenti documenti: 1) Redazione del piano di emergenza esterna per la Prefettura relativo all'attività ARIR FI di IL CP; 2) Relazione relativa all'incidente occorso presso il serbatoio TK 506 in attività ARIR FI di IL CP; 3) Relazione redatta per la sala operativa sul sistema di Gestione della Sicurezza della ditta ESI Ecological Scrap Industries (ARIR); 4) Relazione redatta per la sala operativa sul Sistema di Gestione della Sicurezza della ditta FI di IL CP (ARIR).
Con riferimento, poi, alla Categoria 3E (“Profitto tratto dai corsi professionali previsti dalle vigenti disposizioni” ), il ricorso contesta la mancata