TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-01-09, n. 202400010

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-01-09, n. 202400010
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202400010
Data del deposito : 9 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2024

N. 00010/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00127/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 127 del 2010, proposto da
Falc S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Domenella, M L, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Francesco Tardella in Ancona, corso Mazzini, 156;

contro

Inps - Istituto Naz.le della Previdenza Sociale - Roma, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A C in Ancona, Avvocatura Inps via S. Martino 23
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

- della comunicazione datata 01/12/09 riferimento n. 4400912257/44000001/10000015 dell'INPS sede di Macerata, pervenuta il 7 dicembre 2009, avente ad oggetto la reiezione totale della domanda di integrazione salariale presentata dalla FALC SPA per il periodo richiesto dal 31.08.09 al 17.10.09;

- della deliberazione 01/12/09 della Immissione Provinciale per la Cassa Integrazione Guadagni di Macerata, di rigetto della domanda di ammissione alla integrazione salariale, non comunicata ma conosciuta dalla ricorrente in seguito al rilascio, avvenuto il 2 febbraio 2000 da parte della Direzione provinciale di Macerata dell'INPS, della copia stralcio del verbale della riunione della Commissione del l° dicembre 2009 contenente la delibera stessa;

- di tutti gli atti comunque preliminari, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti, a quelli impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Roma e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2023 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente opera nel settore della produzione di calzature.

Per una riduzione dell'attività dovuta ad una contrazione di mercato, con nota del 3 agosto 2009 comunicava, per il tramite della Confindustria di Macerata, alle rappresentanze sindacali dei lavoratori l'intenzione di ricorrere all'intervento della CIG ordinaria. L'intervento in questione avrebbe riguardato n.65 unità tra operai ed impiegati per il periodo dal 10 agosto 2009 al 17 ottobre 2009, per un totale di 10 settimane. Il giorno 7 agosto 2009 avveniva con esito favorevole la consultazione sindacale prevista dall'art.5 della leggge.164/1975.

Dopo gli ulteriori adempimenti procedimentali, la domanda è stata redatta sul modello predisposto dall'INPS e presentata presso l'ufficio protocollo degli uffici INPS di Macerata il giorno 24 settembre 2009. Nella domanda si indicava che la ripresa dell’attività era prevista per il giorno 19 ottobre 2009.

La ricorrente espone che, tenuto conto che per il mese di agosto erano già disponibili i dati relativi alle ore di lavoro effettivamente sospese e il numero dei lavoratori interessati rispetto ai quali si chiedeva il rimborso delle retribuzioni già anticipate dal datore di lavoro, così come previsto dal verbale di consultazione sindacale, venivano anche completati i quadri C, I ed L per la domanda di autorizzazione al pagamento relativamente al periodo 10 agosto 2009/29 agosto 2009. Afferma che con lo stesso modello sarebbero state presentate sia la domanda di integrazione salariale, che prevedeva la ripresa dell’attività al 19 ottobre 2009, sia la domanda di autorizzazione al pagamento per il periodo, già maturato e quantificato, dal 10 agosto 2009 al 29 agosto 2009.

Con nota del 25 settembre 2000, l’INPS chiedeva chiarimenti in ordine ai dati relativi ai quadri I ed L, comunicando successivamente che la Commissione Provinciale per la Cassa integrazione Guadagni aveva accolto la domanda del 24 settembre 2009 per il periodo 10/29 agosto 2009

Dopo la ripresa dell’attività, non appena in possesso dei dati relativi alle ore di lavoro effettivamente sospese e dei lavoratori interessati, la Falc compilava nuovamente il modello predisposto dall'INPS, specificando, che si trattava della prima, originaria, richiesta, e non di una proroga. La Falc depositava quindi la nuova domanda presso la sede Inps di Macerata il 17 novembre 2009.

Con nota del 1 dicembre 2009 ricevuta dalla Falc Spa il 7 dicembre 2009, l'INPS sede di Macerata comunicava che la Commissione Provinciale per la Cassa Integrazione Guadagni aveva deliberato di respingere la domanda presentata il 17 novembre 2009 perché non pervenuta entro i 25 giorni successivi alla scadenza del periodo di paga in corso al termine della prima settimana richiesta

Con nota del 16 dicembre 2009 la Falc Spa inviava a INPS e alla Commissione Provinciale per la Cassa Integrazione Guadagni una richiesta di riesame del diniego, che non otteneva riscontro.

Conseguentemente impugnava il diniego presso il Tar Marche, deducendo i seguenti motivi di ricorso

a) Violazione e falsa applicazione dell'art.10 bis della legge n, 241/1990, violazione del principio del giusto procedimento. Sarebbe mancata la comunicazione dei motivi che ostavano all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art.10 bis della legge 241/90. La ricorrente infatti avrebbe potuto chiarire che non si trattava di un secondo periodo di sospensione salariale ma della prosecuzione dell'unico periodo che era già stato oggetto della prima domanda depositata nei termini e ciò si poteva desumere da diversi elementi di detta domanda. Anche se tra i provvedimenti esclusi dalla relativa applicazione rientrano quelli "in materia previdenziale e assistenziale gestiti dagli enti previdenziali”, nel caso in esame il provvedimento è adottato dalla Commissione Provinciale per la Cassa integrazione Guadagni, che non è né un ente né un organo previdenziale

b) Difetto di motivazione, difetto di istruttoria e contraddittorietà tra atti. Il provvedimento sarebbe motivato solo con la scadenza del termine di presentazione, anzi la Commissione si sarebbe limitata a respingere la domanda senza addurre nessuna motivazione. Neanche un sintetico richiamo all'art. 7 legge 164/75 che prevede il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. Del tutto inspiegabilmente nella nota di comunicazione di reiezione proveniente da INPS si troverebbe indicata la motivazione legata alla scadenza del termine di presentazione. Quindi la deliberazione della Commissione del tutto carente di motivazione, mentre la comunicazione del responsabile del provvedimento conterrebbe una motivazione arbitrariamente richiamata e imputata alla Commissione, in violazione della normativa applicabile

c) Violazione e falsa applicazione dell'art.7 legge 164/1975. La Commissione Provinciale avrebbe errato nell'applicazione dell'art. 7 citato. Infatti il secondo invio sarebbe stato finalizzato a comunicare il consuntivo delle ore e il numero dei lavoratori effettivamente interessati dalla sospensione salariale nel periodo indicato (30/08/2009 - 17/10/2009) e non ad aprire un nuovo ulteriore procedimento volto al rilascio di un provvedimento di ammissione.

d) Violazione dell'art. 97 cost. e dell' rt.6 legge 241/1990, violazione del principio della leale collaborazione tra pubblica amministrazione ed amministrato. La mancata considerazione della natura dell’invio e il fatto che non siano stati chiesti chiarimenti a seguito della presentazione della seconda istanza, che interessava un periodo immediatamente successivo ad uno precedente già richiesto e richiamava una consultazione sindacale interessante un periodo unico ed ininterrotto dal 10/08/2009 al 17/10/2009, denoterebbero un'istruttoria superficiale se non del tutto mancante, che poteva essere rimediata se la PA si fosse attenuta al principio di leale collaborazione.

Si sono costituiti l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali resistendo al ricorso.

Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 In primo luogo non può essere accolta la richiesta di estromissione del Ministero del Lavoro e e delle Politiche Sociali, in quanto la Commissione Provinciale di cui all’art. 8 dalla legge 164/75 è nominata con decreto dell’Ufficio Regionale del lavoro.

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