TAR Roma, sez. 3T, ordinanza collegiale 2019-03-14, n. 201903406

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, ordinanza collegiale 2019-03-14, n. 201903406
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201903406
Data del deposito : 14 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/03/2019

N. 02026/2019 REG.RIC.

N. 03406/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02026/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2026 del 2019, proposto da:


S M A A M, rappresentato e difeso dall’avv. S B, presso il cui studio in Roma, via U. Cerboni, 1, ha eletto domicilio;


contro

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

per l'annullamento,

previa adozione di misure cautelare,

del diniego di visto d’ingresso per studio/formazione adottato dall’Ambasciata d’Italia al Cairo l’11.12.2018 (prot. n. 8251;
pratica n. 65077287).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Relatore nella camera di consiglio del 13 marzo 2019 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che la procura ad litem , rilasciata all’estero, non risulta legalizzata dalla competente autorità italiana;

Ritenuto infatti che il mandato rilasciato all’estero richiede – in aggiunta all’autenticazione della firma da parte dell’autorità preposta a tale funzione nel luogo di residenza del conferente (secondo la lex loci ) – la legalizzazione del documento da parte dei competenti uffici italiani all’estero (artt. 33 d.P.R. n. 445/2000 e 52, co. 1, lett. f , d.lgs. n. 71/2011);

Ritenuto di concedere alla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 182 c.p.c. (applicabile al processo amministrativo ex art. 39, co. 1, c.p.a.), termine perentorio per la produzione di valido mandato processuale;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi