TAR Catania, sez. III, sentenza 2016-01-28, n. 201600281

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2016-01-28, n. 201600281
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201600281
Data del deposito : 28 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00551/2015 REG.RIC.

N. 00281/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00551/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 551 del 2015, proposto da:
Pastorino S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. F S, con domicilio eletto presso l'avvocato A S in Catania, Via V. Giuffrida, 37;

contro

Comune di Augusta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P D L, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale A. De Gasperi 93;

per l'annullamento

- della determinazione a contrarre ed approvazione atti di gara del Responsabile del VI Settore n. 1424 del 18 dicembre 2014 avente ad oggetto l'approvazione dei documenti di gara pubblicati tra il 28 gennaio 2015 ed il 16 febbraio 2015 attinenti l'affidamento ed erogazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, compresi quelli assimiliati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Augusta per un periodo di anni 7 (sette),

a) nella parte in cui prevede che la c.d. clausola sociale (obbligo di assunzione) “… opererà nei confronti dell'aggiudicatario nei limiti numerici e di qualifica armonizzabili con la propria organizzazione d'impresa (AVCP parere n. 19/14 del 30/04/2014;
CdS, Sez. V, 16/06/2009, n. 3900)”.

b) nella parte in cui non prevede quale ulteriore elemento di valutazione dell’offerta da tenere presente nell’affidamento dei servizi (mediante l’attribuzione di un punteggio) anche l’adozione di strumenti di tutela dell’occupazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Augusta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 la dott.ssa Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 4 marzo e depositato il 12 marzo 2015, la ricorrente ha impugnato gli atti con i quali il Comune di Augusta ha indetto la gara per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (servizio che la ricorrente svolge, allo stato).

La ricorrente lamenta che i documenti di gara sarebbero inficiati da significativi elementi di illegittimità, con riferimento alla clausola (cd. sociale) che predispone una tutela dei dipendenti utilizzati dal ricorrente (gestore uscente) in forme non rispettose delle disposizioni normative di settore;
sotto altro profilo, il bando violerebbe l’obbligo di prevedere quale criterio di aggiudicazione la maggiore tutela dell’occupazione attribuendo all'uopo un punteggio specifico per il concorrente che si impegni all'assunzione dei lavoratori in forze alla impresa uscente.

Il Comune di Augusta si è costituito in giudizio ed ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e/o comunque per difetto d'interesse, e, nel merito, l'infondatezza dello stesso, ribadendo tali rilievi con memoria.

Quindi, in esito all'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In accoglimento delle specifiche eccezioni in rito formulate dalla difesa del Comune di Augusta il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Infatti, quanto al primo motivo di doglianza (con il quale la Società ricorrente, attuale appaltatrice del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Augusta, eccepisce la violazione, negli atti di gara, dell'art. 152 C.C.P. e dell'art. 19, comm 8, della L.R. n. 9/2010, nonché la violazione dell'Accordo quadro sottoscritto tra l'Amministrazione regionale e le OO.SS. in data 06/08/2013, adducendo che il bando di gara pubblicato dal Comune di Augusta sarebbe illegittimo per l'omessa previsione di una clausola, a carico dell'impresa futura aggiudicataria, di riassunzione dei lavoratori in forze all'impresa uscente che sia rispettosa del dettato normativo), si osserva che la tutela dei lavoratori dipendenti dell'impresa attuale gestore del servizio avrebbe potuto essere fatta valere o dagli stessi lavoratori dipendenti ovvero da un'organizzazione sindacale o da un soggetto di rappresentanza dei lavoratori.

D'altra parte, giustamente la difesa del Comune di Augusta osserva che la ricorrente non riceve alcun pregiudizio dal bando di gara, in considerazione del fatto che, in esito alla gara, ove alla stessa abbia partecipato, nel caso di aggiudicazione dell'appalto a proprio favore la Pastorino s.r.l. proseguirà l'appalto con i lavoratori che ha già in carico;
diversamente, nel caso di aggiudicazione dell'appalto ad altre imprese, potrà destinare i propri dipendenti ad altri servizi che eventualmente medio tempore dovesse acquisire, o licenziarli legittimamente.

In altri termini, il tenore della formulazione della c.d. clausola sociale, che impone all'imprenditore subentrante nell'aggiudicazione dell'appalto di assumere prioritariamente il personale che agiva alle dipendenze dell'imprenditore uscente, e che, però, non comporterebbe (nel caso specifico) l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata tutto il personale già utilizzato dalla precedente impresa affidataria del servizio, non è suscettibile di ledere la posizione del ricorrente, e ciò si riflette sulla stessa sua legittimazione processuale, sotto il profilo dell'interesse all'impugnazione.

Quanto alla seconda doglianza mossa dalla Società ricorrente al disciplinare di gara (con la quale la Pastorino s.r.l. lamenta la violazione dell'art.

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