TAR Roma, sez. 2T, decreto cautelare 2020-10-20, n. 202006508

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, decreto cautelare 2020-10-20, n. 202006508
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202006508
Data del deposito : 20 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/10/2020

N. 08196/2020 REG.RIC.

N. 06508/2020 REG.PROV.CAU.

N. 08196/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8196 del 2020, proposto da
Ergobarculture S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Bettolo 17;

contro

Roma Capitale non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- comunicazione di inammissibilità stanza di rilascio nuova concessione per occupazione di suolo pubblico emergenza COVID -19


Visto il ricorso in epigrafe, l’acclusa istanza di misure cautelari monocratiche ex art.56 C.p.a. e tenuto conto che lo stesso:

- è stato notificato alla Parte pubblica intimata il 16.10.2020 e depositato in via informatica in data odierna 17.10.2020 nel corso della quale è stato “esportato” a questo Giudice per i provvedimenti di competenza;

- è mirato all’annullamento, previa interinale sospensione, del provvedimento datato 12.10.2020 con cui l’amministrazione capitolina ha respinto la domanda di osp – Emergenza Covid 19 – di cui alla scia, in data 31.7.2020, prot. CA/132047 ( relativa alla richiesta di ampliamento dell’Osp a servizio dell’attività di somministrazione che la ricorrente conduce in via in Trionfale n.88/90 da mq 10,70 a mq 30);
e ciò in quanto l’ampliamento invocato comporta – ( come da parere della P.L., U.O.I. Gruppo Centro, ex P, Sezione polizia amministrativa, reso con nota prot. n.45254 del 22.9.2020) - l’occupazione del suolo pubblico su via Trionfale ( che nel tratto interessato è strada di viabilità principale, con segnaletica verticale ed orizzontale) con una pedana da collocarsi sulla sede stradale in area interessata dalle h. 02 alle 13.00 da scarico merci e dalle h. 13 alle 19 (è interessata) da sistema di parcheggio parcometrato (strisce blu);

Visto il proprio decreto n.6941/2020 del 17.10.2020 con cui l’istanza monocratica, corredante il ricorso introduttivo, è stata respinta per le ragioni ivi declinate;
e dato atto che, con istanza depositata in data 19.10.2020, la ricorrente ha chiesto il riesame di detto decreto dovendosi sussumere – l’ampliamento dell’osp di cui trattasi – sotto la portata applicativa del punto 12 della del. A.C. n.81/2020 che consente il rilascio dell’osp, anche in ampliamento, occupando il suolo pubblico “sino ad una distanza massima pari a 25 mt dal fronte dell’esercizio, anche in sostituzione di posti auto tariffati e non….. …….previo assenso scritto di tutti gli esercizi commerciali aventi diritto nel raggio di 25 mt dal fronte esercizio ”;

Considerato che l’istanza di riesame depositata il 19.10. 2020 non è stata notificata alla Parte Pubblica intimata e che pertanto la stessa si rivela, allo stato, improcedibile, imponendosi una declaratoria in conformità;

Ritenuto opportuno, anche al fine di un approfondimento istruttorio, prescrivere alla Parte ricorrente, nel caso di eventuale riproposizione di nuova istanza di riesame, che la stessa vada ( a mezzo pec od anche a mezzo fax) notificata, oltre che alla Parte Pubblica intimata, anche – ed unitamente sia al ricorso introduttivo con i relativi allegati che al presente decreto – alla Polizia Locale, U.O.I. Gruppo Centro, ex P, Sezione polizia amministrativa, prescrivendo all’Ufficiale dirigente, responsabile dell’Ufficio che ha emesso il parere racchiuso nella nota prot. n.45254 del 22.9.2020 (non versata in atti), di fornire apposita Relazione di chiarimenti in ordine all’applicabilità, o meno, alla Scia di ampliamento osp prodotta dalla ricorrente, del punto 12 della del. A.C. n.81/2020: Relazione che attesa la natura dell’istanza monocratica azionata (che presuppone una situazione di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire l’attesa di una valutazione collegiale della stessa), andrà depositata, in via informatica (all’uopo è anche possibile utilizzare l’indirizzo pec: tarrm-sezionesecondaprotocolloamm@ga-cert.it), nel termine più sollecito consentito ed in ogni caso non oltre le 48 ore successive alla notificazione del presente decreto;


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