TAR Genova, sez. I, decreto decisorio 2016-10-27, n. 201600417

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, decreto decisorio 2016-10-27, n. 201600417
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201600417
Data del deposito : 27 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/10/2016

N. 00230/2011 REG.RIC.

N. 00417/2016 REG.PROV.PRES.

N. 00230/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 230 del 2011, proposto da:
F V, rappresentato e difeso dagli avvocati P G C.F. GTTPMR67M07D969Y, A R C.F. RVLNDR74R05D969H, con domicilio eletto presso l’Avv. A R in Genova, via G. Carducci 5/10;

contro

Comune di Genova non costituito in giudizio;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Genova, viale B. Partigiane, 2;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Genova n. 306 del 29 novembre 2010, di “diniego dell’istanza di condono edilizio in applicazione dell’art.32 della L. 47/85 e s.m.i., limitatamente all’ampliamento del terrazzo sul lato sud”, oggetto della domanda di sanatoria n. 2251 del 9 dicembre 2004 presentata dal ricorrente per la regolarizzazione di alcune opere realizzate presso l’immobile di proprietà, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente compresa la nota prot. n. 21856 del 23.08.2010 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, espressamente richiamata nel provvedimento impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 21 febbraio 2011;

Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;

Vista la ricevuta di avvenuta consegna a mezzo posta certificata dell’avviso di perenzione in data 15 marzo 2016 comunicato a tutte le parti costituite;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.


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