TAR Genova, sez. I, decreto decisorio 2016-10-27, n. 201600417
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 27/10/2016
N. 00417/2016 REG.PROV.PRES.
N. 00230/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 230 del 2011, proposto da:
F V, rappresentato e difeso dagli avvocati P G C.F. GTTPMR67M07D969Y, A R C.F. RVLNDR74R05D969H, con domicilio eletto presso l’Avv. A R in Genova, via G. Carducci 5/10;
contro
Comune di Genova non costituito in giudizio;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Genova, viale B. Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Genova n. 306 del 29 novembre 2010, di “diniego dell’istanza di condono edilizio in applicazione dell’art.32 della L. 47/85 e s.m.i., limitatamente all’ampliamento del terrazzo sul lato sud”, oggetto della domanda di sanatoria n. 2251 del 9 dicembre 2004 presentata dal ricorrente per la regolarizzazione di alcune opere realizzate presso l’immobile di proprietà, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente compresa la nota prot. n. 21856 del 23.08.2010 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, espressamente richiamata nel provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 21 febbraio 2011;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Vista la ricevuta di avvenuta consegna a mezzo posta certificata dell’avviso di perenzione in data 15 marzo 2016 comunicato a tutte le parti costituite;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.