TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-04-18, n. 202400274

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-04-18, n. 202400274
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202400274
Data del deposito : 18 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/04/2024

N. 00274/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00628/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 628 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Forli' - Cesena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

- del provvedimento Prot. n. -OMISSIS- del 17/05/2021, notificato a mezzo posta il 10 giugno 2021, con il quale il Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena ha rigettato la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. Prefettura di Forli' - Cesena;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2024 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame il ricorrente ha censurato la legittimità del provvedimento con cui l’Amministrazione ha rigettato la domanda dello stesso volta ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Al provvedimento impugnato l’Amministrazione è addivenuta dopo aver contestato allo straniero la mancanza del requisito della residenza ininterrotta per dieci anni, essendo stato lo stesso irreperibile per più di due anni, dalla data della cancellazione dall’anagrafe del Comune di Forlì, in data 8 ottobre 2015, al 17 febbraio 2018.

A seguito della comunicazione dei motivi ostativi, lo straniero ha prodotto, in data 26 aprile 2021, una pluralità di documenti testimonianti la sua presenza sul territorio italiano.

Solo successivamente lo stesso è stato in condizione di esibire copia del provvedimento datato 25 maggio 2021 con cui l'Anagrafe di Forlì ha annullato in autotutela il suddetto atto di cancellazione anagrafica, riconoscendo che lo stesso è stato erroneamente adottato.

La produzione di tale documentazione in data 7 giugno 2021 è stata, però, ritenuta inammissibile dall’Amministrazione, in quanto intervenuta dopo che il provvedimento, non ancora notificato, era già stato adottato (il 17 maggio 2021).

A fronte di ciò, il ricorrente ha chiesto un riesame che, però, come si può desumere dall’intervenuta notifica dell’atto adottato e non ancora comunicato all’odierno ricorrente, è stato implicitamente rigettato.

Il richiedente la cittadinanza ha, quindi, impugnato il provvedimento di diniego, deducendo i seguenti vizi di legittimità:

1. violazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), della L. n. 91 del 1992, degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 362 del 1994, degli artt. 3 e 10 bis della L. n. 241 del 1990, in ragione della mancata considerazione della documentazione prodotta, dimostrante il possesso del requisito ritenuto mancante;

2. carenza di istruttoria e difetto di motivazione.

Il ricorso, così articolato, non può trovare positivo apprezzamento, nonostante la dimostrazione dell’intervenuto annullamento della cancellazione dall’anagrafe del Comune di Forlì che è stata posta alla base del preavviso di rigetto.

Invero, come dimostrato in atti, a seguito della comunicazione del ripristino dell’iscrizione anagrafica, la Prefettura, dopo aver originariamente ritenuto inammissibile il tardivo deposito della documentazione, ha avviato una nuova istruttoria, nel corso della quale è emerso che il richiedente la residenza è stato, in realtà, irregolare sul territorio italiano dal 29 marzo 2013 (quando gli è stato rifiutato il permesso di soggiorno) al 16 febbraio 2018, quando è stato parzialmente accolto il suo ricorso avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione internazionale richiesto il 23 febbraio 2017.

La Prefettura avrebbe, quindi, potuto adottare un nuovo atto di diniego, valorizzando la mancanza del presupposto maggiore e cioè la regolarità della permanenza in Italia per un intero decennio.

Ciononostante la stessa ha preferito escludere la sussistenza delle condizioni per procedere al riesame del provvedimento ed eseguire la notifica dell’atto già adottato (non recettizio e, quindi, già efficace), la cui legittimità non poteva ritenersi incisa da atti sopravvenuti rispetto alla sua adozione.

Dunque, l’annullamento in autotutela della cancellazione anagrafica del ricorrente avrebbe al più potuto legittimare la formalizzazione di una nuova domanda (che, per inciso, avrebbe comunque trovato ostacolo nella irregolarità del soggiorno dal 2013 al 2017), ma non avrebbe potuto supportare il ritiro in autotutela di un provvedimento che è stato adottato sulla scorta di una mancanza di continuità nelle iscrizioni anagrafiche che era, al momento della sua adozione, incontestabile e, dunque, nel pieno rispetto della norma.

Dunque, in disparte ogni considerazione circa il fatto che il ripristino dell’iscrizione anagrafica non avrebbe potuto comportare alcuna concreta utilità per lo straniero, in quanto il riconoscimento della cittadinanza sarebbe comunque risultato precluso dalla rilevazione di un periodo di presenza sul territorio italiano non legittimata dalla disponibilità di un titolo di soggiorno, la conclusione cui è addivenuta la Prefettura appare immune dai vizi dedotti, dal momento che il ricorrente non solo non poteva, al momento dell’adozione dell’atto, dimostrare la continuità delle iscrizioni anagrafiche per il periodo di dieci anni, ma nemmeno vantare il requisito della regolare presenza in Italia per lo stesso periodo.

Ciò a prescindere da ogni considerazione circa la legittimità del provvedimento adottato in autotutela dal Comune di Forlì, trattandosi di questione che esula dal perimetro della controversia.

Ne deriva il rigetto del ricorso, con conseguente imputazione delle spese del giudizio secondo l’ordinaria regola della soccombenza.

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