TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-10-16, n. 202302324

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-10-16, n. 202302324
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202302324
Data del deposito : 16 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2023

N. 02324/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02497/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2497 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P F ed E R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. E R in Milano, Piazza Eleonora Duse n. 4;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Lodi, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento:

- del provvedimento di Avviso orale n.-OMISSIS-^/2019 - Divisione Anticrimine del Questore di Lodi, datato 15/7/2019 e comunicato al ricorrente in data 29 luglio 2019;

- “per quanto possa occorrere”, della segnalazione redatta dai Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Parma in data 17/4/2019.

- di ogni altro atto antecedente, conseguente o, comunque, connesso con l’atto impugnato, “ancorché non conosciuto”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Lodi;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 giugno 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, premesso di essere socio della -OMISSIS- e della -OMISSIS-, unitamente a -OMISSIS- e -OMISSIS-, società che svolgono attività di allevamento e ingrasso di suini, destinati alla produzione di prosciutti crudi commercializzati a marchio del Consorzio Parma, impugna l’avviso orale indicato in epigrafe, emesso nei suoi confronti dal Questore di Lodi in data 15.7.2019 e comunicatogli in data 29.7.2019, unitamente alla segnalazione del Reparto tutela agroalimentare di Parma dell’Arma dei Carabinieri del 17.4.2019.



1.1. L’avviso orale in questione si fonda sul fatto che il ricorrente:

- è stato indagato in stato di libertà unitamente ad altre persone per il reato di “attività di gestione di rifiuti non autorizzata”;

- è stato denunciato nel 2018 nell’ambito di un’indagine legata alla frode nell’esercizio del commercio;

- è stato destinatario di segnalazioni di Polizia per i reati di attività organizzata per il commercio illecito di rifiuti, frode nell’esercizio del commercio, contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti, bonifica dei siti, attività di gestione dei rifiuti non autorizzata e violazione delle norme in materia ambientale.

La Questura ha dunque concluso che il ricorrente “ per il suo comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, […] dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, per cui annoverabile nella categoria delle persone di cui all’art. 1 lettera c) della Legge 17/10/2017 n. 161 ”.



1.2. Espone in fatto il ricorrente che, nel corso del 2018, anno in cui ricopriva la carica di amministratore della -OMISSIS-, veniva indagato dai Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Parma nell’ambito di un’indagine, svolta con l’ausilio dell’Istituto Parma Qualità (IPQ), per i reati di cui agli articoli 515 e 517- quater c.p., sul presunto presupposto di aver allevato, presso i predetti centri aziendali, suini destinati alla produzione del prosciutto crudo di Parma, alimentandoli con sostanze non previste dal relativo disciplinare, somministrando sottoprodotti di origine animale (SOA), di categoria 3.

Durante l’indagine sono stati dapprima sequestrati e poi dissequestrati i prosciutti che, nella prospettazione degli inquirenti, sarebbero stati prodotti con suini alimentati in contrasto con il disciplinare del Parma.

Nel contempo, il ricorrente ha rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore della -OMISSIS-, mentre l’azienda agricola condotta dalla -OMISSIS- ha cessato l’utilizzo dei sottoprodotti, non solo nella mangimistica animale, ma anche nella dieta autorizzata per l’impianto di biogas, installato presso l’unità aziendale della Cascina -OMISSIS-.

Ciononostante, la Questura di Lodi ha adottato nei confronti del ricorrente il provvedimento oggetto dell’odierno gravame.

Sostiene, ancora, il ricorrente di non aver ricevuto alcuna comunicazione di garanzia relativa a presunti reati ambientali e di non aver commesso alcuno dei reati genericamente elencati nell’avviso orale del Questore, come si evince dal certificato del casellario giudiziario, aggiungendo che neppure sono in corso, nei suoi confronti, indagini ulteriori rispetto a quelle sopra indicate per i reati di cui agli articoli 515 e 517- quater c.p., e all’art. 256 del d.lgs. n. 152/2006.

Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per erroneità dei presupposti, non solo in quanto le condotte penalmente rilevanti ascritte al ricorrente non sarebbero mai state da questi tenute, ma anche poiché, più in generale, il ricorrente non rientrerebbe nel novero dei soggetti indicati all’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011;
inoltre, il provvedimento sarebbe viziato sotto il profilo della motivazione.



1.3. Nello specifico, il ricorso è affidato alle seguenti censure.

I) Violazione degli articoli 1 e 3 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Violazione dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per carenza dei presupposti, per travisamento, per illogicità manifesta e per difetto di motivazione.

Il ricorrente, a suo dire, non sarebbe annoverabile tra le categorie di soggetti indicati all’art. 1, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 159/2011, sicché la Questura non avrebbe potuto assumere nei suoi confronti l’avviso orale di cui al successivo art. 3.

I fatti per i quali è stata avviata l’indagine presso la Procura di Lodi, lungi dal far insorgere le condizioni definite dal citato art. 1, riguarderebbero aspetti problematici della vita aziendale e della tipologia di attività in essa svolte, ma anche se ne venisse accertata la commissione i relativi illeciti (in parte depenalizzabili, peraltro) non potrebbero destare alcun allarme sociale e non provocherebbero alcun danno (essendo stato già accertato, nell’ambito del procedimento penale, che i prosciutti già oggetto di sequestro hanno tutte le caratteristiche di commestibilità, non presentando impurità di sorta).

Inoltre, il provvedimento non indica le ragioni per cui l’interessato rientrerebbe tra i soggetti di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011.

II) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per carenza dei presupposti, per travisamento, per illogicità manifesta. Violazione degli articoli 1 e 3 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Violazione dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Al ricorrente non consta che si stia procedendo a suo carico per reati di natura ambientale, non avendo egli ricevuto alcuna comunicazione di garanzia che riguardi siffatte ipotesi di illeciti penali. In ogni caso, quand’anche si stesse procedendo per illeciti ambientali, questi non potrebbero che avere per oggetto pretese violazioni nella gestione dei SOA (sottoprodotti di origine animale), che al più sarebbero annoverabili tra i rifiuti non pericolosi, con la conseguenza che eventuali illeciti commessi nella loro gestione rileverebbero come violazione dell’art. 256 del d.lgs. n. 152/2006, con possibilità di estinguere il reato mediante oblazione (laddove il ricorrente non intenda sottoporsi al processo per difendersi dall’accusa), attraverso il pagamento di una sanzione amministrativa e la conseguente depenalizzazione del relativo illecito.

Quanto ai reati di cui agli artt. 515 e 517- quater c.p., il ricorrente afferma di non aver mai utilizzato sottoprodotti nell’ingrasso dei suini destinati alla macellazione per la produzione di prosciutti commercializzati con il marchio del “Prosciutto di Parma” e, quindi, di non aver commesso alcun reato relativo all’abuso di detto marchio.

In ogni caso, mancherebbero i presupposti richiesti dal combinato disposto degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 159/2011 per l’adozione di una misura di prevenzione nei confronti del ricorrente, perché non sarebbe stata accertata l’attualità della situazione di pericolosità dell’interessato e delle sue condotte, né il provvedimento impugnato avrebbe motivato al riguardo.

Ribadisce, ancora, il ricorrente che i reati che il provvedimento adduce come accertati o in corso di accertamento non sono stati commessi e, sotto questo profilo, la misura adottata sarebbe viziata da carenza istruttoria e assenza dei presupposti.

III) Violazione dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione.

Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per mancanza di motivazione, come conseguenza diretta del difetto di istruttoria, essendo stato assunto sulla scorta della sola informativa resa dalla Procura.

L’Amministrazione avrebbe omesso di indicare gli elementi concreti, connessi con i reati imputati e in corso di accertamento, che giustificherebbero l’emissione dell’avviso impugnato, limitandosi ad una elencazione generica delle fattispecie penalmente rilevanti e a un’apodittica affermazione della loro gravità.

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