TAR Lecce, sez. II, sentenza 2016-03-03, n. 201600426

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2016-03-03, n. 201600426
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201600426
Data del deposito : 3 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02974/2014 REG.RIC.

N. 00426/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02974/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2974 del 2014, proposto da:
Aba Federalberghi, Hotel Barsotti Srl, Puglia Holiday Srl, Giovani Imprenditori 2000 Snc, Hotel Residence Nemo Srl, Promohotel Srl, rappresentati e difesi dall'avv. G D P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R G M in Lecce, piazza Mazzini 72;

contro

Comune di Brindisi;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale di Brindisi n. 53 del 3.9.2014 successivamente pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Brindisi dal 5.9.2014 al 20.9.2014 avente ad oggetto "Approvazione piano finanziario e tariffe Tari per utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2014" e dei relativi allegati;

del Piano Finanziario, del Piano tariffe e delle relative tariffe Tari 2014 allegate, e di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale ed in particolare, ove occorresse

del Regolamento Comunale per la disciplina della IUC in parte qua approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 3 settembre 2014 e successivamente pubblicato sull'Albo Pretorio dal 5.9.2014 al 20.5.2014, nonchè di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2015 il Cons. C D e uditi i difensori avv. G. Di Pierro per i ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti assumono di essere proprietari e/o gestori di esercizi alberghieri nel Comune di Brindisi.

Gli interessati espongono che:

con deliberazione n.91 del 13 marzo 2012, il Commissario Straordinario del Comune di Brindisi deliberava di fissare, per l’esercizio 2012 le tariffe della TARSU relative alle abitazioni e loro pertinenze ed ai locali diversi dalle abitazioni nella misura di € 11,13 a mq la tariffa per gli alberghi con ristorazione ed in € 8,90 al mq la tariffa per gli alberghi senza ristorazione, a fronte di una tariffa TARSU delle abitazioni pari a € 2,43;

le strutture alberghiere di Brindisi assieme alla Federalberghi di Brindisi impugnavano la deliberazione tariffaria innanzi al Tar Lecce per molteplici motivi ed in particolare rilevavano che le superfici degli alberghi destinate a stanze, corridoi, bagni e reception erano state tassate con una tariffa di 4 volte superiore a quella delle abitazioni nonostante producessero meno rifiuti delle abitazioni, poiché nelle abitazioni venivano consumati tre pasti giornalieri con evidente aggravio di produzione dei rifiuti in virtù della frazione organica umida prodotta;

con perizia depositata agli atti del giudizio i ricorrenti dimostravano in concreto la ridotta produttività dei rifiuti delle strutture alberghiere rispetto alle abitazioni dimostrando la palese irrazionalità ed erroneità di una tariffa spropositata ed iniqua, sintomatica di un’evidente violazione del principio comunitario “ che inquina paga” che sottende alla tassazione in materia di rifiuti;

con sentenza n.516/2013 il Tar Lecce accoglieva il ricorso proposto dalle strutture alberghiere di Brindisi;

nella rideterminazione delle tariffe il Comune di Brindisi si atteneva ai principi individuati dal TAR Lecce tassando le strutture alberghiere per la parte non destinata a ristorante con la medesima tariffa delle abitazioni;

con successiva deliberazione di C.C. n.106 del 28 novembre 2013 il Comune di Brindisi recepiva il principio affermato dal Tar Lecce nelle due sentenze nn.561/2013 e 2065/2011 prevedendo per il 2013 una tariffa Tarsu per le strutture alberghiere equiparata alle abitazioni;

nelle precedenti deliberazioni tariffarie del 2012 e del 2013 si dava atto della circostanza che il costo del servizio era per il 56% imputabile alle civili abitazioni, mentre per il restante 44% era imputabile alle attività commerciali e produttive (cfr. deliberazione di C.C. n.106 del 28 novembre 2011 e deliberazione del Comm. Straordinario 91/2012);

con l’avvento della legge n.147 del 2014 di stabilità veniva introdotta la IUC (Imposta Comunale Unica) la cui componente relativa ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, cd TARI veniva introdotta ai commi dal 641 al 668 ed ai commi dal 681 al 691;

con deliberazione n.50 del Consiglio Comunale di Brindisi del 3 settembre 2014 veniva approvato il Regolamento per la disciplina della IUC che sia al Titolo 3^ ( artt.24, 25 e segg.) che al Titolo 5^ disciplinava la “ Tassa sui rifiuti” ( TARI);

con deliberazione n.53 del Consiglio Comunale di Brindisi del 3 settembre 2014 veniva approvato il Piano Finanziario relativo al Servizio di raccolta e trasporto RSU proposto da Monteco e venivano approvate dal Comune le tariffe TARI per il 2014 per le utenze domestiche e non domestiche sulla scorta del Piano Tariffe 2014;

in questa sede gli alberghi senza ristorante vedevano attribuirsi una tariffa TARI pari ad € 8,95/mq ed agli alberghi con ristorante veniva applicata una tariffa di € 11,18/mq.

Di questi provvedimenti è contestata la legittimità alla luce delle seguenti censure:

- eccesso di potere per carenza istruttoria. Falsa presupposizione e difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della legge 241/90. Violazione dell’art.97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 7 dello Statuto dei Contribuenti. Violazione del principio di parità di trattamento. Eccesso di potere per perplessità dell’azione amministrativa;

- violazione del principio “chi inquina paga” e della direttiva comunitaria 2006/12/CE. Violazione del principio di uguaglianza. Eccesso di potere per erroneità dell’azione amministrativa, falsa presupposizione, irrazionalità ed illogicità manifesta;

- illegittimità, erroneità e carenza del piano finanziario. Violazione e falsa applicazione dell’art.8 del D.P.R. 158/99;
eccesso di potere per carena istruttoria. Omessa indicazione di costi e contributi afferenti il servizio. Illegittimità dell’art.31 e dell’art.34 del regolamento per la disciplina della IUC approvato con deliberazione di C.C. n.50 del 3 settembre 2014 per violazione dell’art.1, comma 660 della legge 147/2013;

- assenza detrazioni delle voci di costo per i rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche;

- omessa esposizione delle minori entrate per riduzioni, esenzioni e agevolazioni;
omessa previsione delle risorse a copertura delle ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate;

- omessa indicazione degli scostamenti che si sono verificati rispetto al piano finanziari dell’anno precedente, nonché delle relative motivazioni;

- carenza espositiva e impossibilità di accertare il reale scostamento del costo del servizio rispetto all’esercizio pregresso;

- violazione dell’art.8, comma 2 lettera e) del D.P.R. 158/99;

- esclusione dei costi afferenti attività ricomprese nel servizio di igiene urbana, assenza di motivazione ed illogicità;

- incompleta esposizione degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- illegittimità del piano tariffe

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