TAR Bari, sez. II, sentenza 2017-04-28, n. 201700421
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Pubblicato il 28/04/2017
N. 00421/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01469/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1469 del 2014, proposto da:
F A, M B, C D, M D P, N F, V M, G M, R N, V P, A P, P V, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato L L C.F. LGGLRA74L46A662K, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via G. La Pira n. 3;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo, n. 97;
per l’accertamento
del diritto soggettivo dei ricorrenti a percepire il trattamento economico previsto dall’art. 1, L. n. 86/2001 per il personale trasferito d’autorità, e ogni altro emolumento spettante in virtù del trasferimento stesso, dalla data del trasferimento dalla sede di Bari alla sede di Altamura;oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze che risulteranno dovute dal dì di maturazione dei singoli ratei mensili al soddisfo;
con la conseguente condanna
dell’intimata Amministrazione al pagamento dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, L. n. 86/2001 per il personale trasferito d’autorità, oltre ad ogni altro emolumento spettante in virtù del trasferimento stesso, dalla data del trasferimento dalla sede di Bari alla sede di Altamura, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze che risulteranno dovute dal dì di maturazione dei singoli ratei mensili al soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2016 la dott.ssa G S e uditi per le parti i difensori, avv. L L e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il presente gravame i ricorrenti, in epigrafe meglio indicati, sottufficiali e graduati di truppa dell’Esercito italiano, in servizio permanente effettivo presso il 7° Reggimento Bersaglieri nella caserma “Milano” di Bari fino alla data ultima del 19.12.2012, hanno agito in giudizio per l’accertamento del diritto a percepire il trattamento economico previsto dall’art. 1, primo comma, della legge n. 86 del 29 marzo 2001, che assumono spettante per effetto del disposto trasferimento –in ultima istanza- alla sede di Altamura, ove è stato dislocato l’intero reparto di appartenenza a seguito della soppressione della predetta caserma nell’ambito di più ampia organizzazione attuata nel corso del 2012;oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Si segnala in ricorso la peculiarità delle posizioni di alcuni ricorrenti: a) N e M che, pur non essendo in servizio permanente effettivo alla data di ridislocazione del Reggimento, erano coniugati –rispettivamente- dal 17.7.2012 e dal 6.8.2012;b) V e P che, pur rimanendo in forza al 7° Reggimento Bersaglieri dislocato nella nuova sede di Altamura, venivano temporaneamente assegnati al nucleo stralcio di personale incaricato di effettuare le operazioni finali per la definitiva chiusura dell’Ente, rimasto nell’originaria sede di Bari, per essere successivamente trasferiti nelle sedi di Trani e Rimini, al termine delle incombenze del nucleo stralcio.
Si è costituito in giudizio il Ministero resistente con atto prodotto in data 20.1.2015, chiedendo il rigetto della pretesa in relazione a tutti ricorrenti, essendosi sostanzialmente trattato di trasferimenti “a domanda”;rappresentando, altresì, la peculiarità della posizione dei suddetti ricorrenti V e P, di fatto trattenuti al Nucleo stralcio della caserma in smantellamento, al fine di svolgere le attività logistico/amministrative necessarie alla chiusura dell’Ente, per essere solo in seguito trasferiti presso la caserma di Altamura “come da preferenza loro espressa”.
All’udienza del 4 ottobre 2016 la causa è stata riservata per la decisione.
2.- Il ricorso è fondato e va accolto, alla luce del recente arresto dell’Adunanza plenaria, di cui alla decisione n. 1/2016, che cristallizza principi già accolti in precedente di questo Tribunale (sentenza della terza Sezione n. 590/2016).
2.1.- La questione oggetto del presente ricorso è stata, invero, oggetto di dibattito in giurisprudenza;dibattito approdato alla modifica dell’art. 1 della legge n.86/2001 che viene qui in considerazione, attraverso l’introduzione del comma 1 bis disposta dall’art. 1, comma 163 della legge n. 228/2012, che così recita: “ L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa anche se distante oltre dieci chilometri a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni ”.
La richiamata Adunanza plenaria ha definitivamente chiarito: a) la portata innovativa di tale norma, conseguentemente sancendo il diritto all’indennità ex art. 1 della legge n. 86/2001 per il mutamento della sede di servizio dovuta a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), disposto prima dell’entrata in vigore della modifica (1° gennaio 2013), purché ricorrenti gli ulteriori presupposti individuati dalla norma (ovvero una distanza fra la nuova e l'originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l'ubicazione in comuni differenti);b) l’irrilevanza di eventuali dichiarazioni di gradimento degli interessati per la nuova sede.
Se, dunque, l'art. 1, comma 1- bis , della legge n.86/2001, che ha abolito il diritto del militare all'indennità di trasferimento nel caso di soppressione o diversa dislocazione dei reparti, non ha efficacia retroattiva, non può dubitarsi della spettanza del diritto agli odierni ricorrenti, risultando tutti i trasferimenti nella fattispecie disposti entro il 31 dicembre 2012 (cfr. la stessa ricostruzione della difesa erariale).
2.2.- Veniamo, in particolare, alla peculiari posizioni rappresentate sub 1.
2.2.1.- Quanto ai sigg.ri N e M, nulla eccepisce la difesa erariale e, verificato il presupposto trasferimento d’autorità, nulla osta al riconoscimento anche in loro favore dell’indennità di cui si tratta, considerato il chiaro tenore dell’art. 1 della legge n. 86/2001 in questione.
2.2.2.- Quanto ai ricorrenti V e P, invece, la stessa difesa eccepisce –come su anticipato- l’intervenuta assegnazione temporanea al nucleo stralcio, con solo successivo trasferimento ad Altamura.
O, a prescindere dal fatto che non vi sia accordo tra difesa dei ricorrenti e difesa erariale circa la definitiva destinazione dei suddetti, la questione non è dirimente ai fini che qui rilevano, posto che l’assegnazione temporanea al nucleo stralcio non ha inciso sulla destinazione finale, già prevista nell’ambito della movimentazione disposta entro il 31 dicembre 2012.
O, è sufficiente una lettura del primo comma dell’art. 1 della legge n. 86/2001 in combinato disposto con i successivi commi 2 e 3 per trarre conferma della ratio dell’indennità in discussione, evidentemente ispirata dall’intento di sovvenire ai disagi e alle maggiori necessità rivenienti da un trasferimento, ove venga disposto di autorità. L’indennità in questione è, infatti, ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio (comma 2);il personale che invece non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può rinunziarvi, optando per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo (comma 3).
Infine, l’indennità non spetta ove la nuova sede disti meno di 10 Km da quella di provenienza;casi nei quali evidentemente non si rende necessario spostare la residenza.
Ne discende che il diritto all’indennità in parola non può essere escluso neanche con riferimento ai ricorrente V e P che hanno comunque dovuto mutare la sede di servizio come effetto ultimo della movimentazione di autorità disposta entro il 31.12.2012, per cui il loro caso rientra nella fattispecie della norma invocata.
2.3.- Ancora, sul piano generale, va osservato che i principi cristallizzati dalla plenaria –come già anticipato- si trovano affermati in una recente decisione della terza Sezione di questo T.A.R.(la n. 590/96) in relazione ad una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella che oggi ci occupa.
2.4.- A tale decisione il Collegio rinvia anche per escludere il cumulo tra rivalutazione ed interessi, in accoglimento dell’eccezione formulata dalla difesa erariale. Si trova invero ivi ribaditoche “ Sulle somme di cui è stata riconosciuta la spettanza, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è dovuto solo il maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, senza cumulo delle due voci, da computarsi secondo i criteri stabiliti dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato 15 giugno 1988, n. 3, 13 ottobre 2011, n. 18 e 5 giugno 2012, n. 18 ” (pag.8).
4.- In conclusione il ricorso va accolto nei limiti indicati;considerato, tuttavia, che la questione è stata oggetto di oscillazioni giurisprudenziali fino alla richiamata decisione dell’Adunanza plenaria, si ritiene giustificata la compensazione tra le parti delle spese di causa.