TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-03-27, n. 202400326

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-03-27, n. 202400326
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202400326
Data del deposito : 27 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2024

N. 00326/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00184/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 184 del 2023, proposto da
S B, R M, M G S, M M, R T, L R, T T, rappresentati e difesi dall'avvocato M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Sindaco del Comune di Falconara Marittima, non costituito in giudizio;
Comune di Falconara Marittima, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Prefetto di Ancona, Ministero dell'Interno, Condominio di Falconara M. via Milano n. 8, in persona dell'amministratore pro tempore A D F, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensione

dell'ordinanza del sig. Sindaco del comune di Falconara Marittima n. 13 del 17.2.2023, prot. 8073 del 20.2.2023, nonché di tutti gli atti connessi, inerenti e consequenziali, tra i quali l'ordinanza del sig. Sindaco del Comune di Falconara Marittima n. 20 del 17.3.2023 nella parte in cui conferma l'efficacia della ordinanza n. 13 del 17.2.2023 anche nei confronti dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Falconara Marittima;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. L’ing. B (il quale agisce nella duplice veste di condomino e “rappresentante” del condominio di via Matteotti n. 77) e gli altri consorti di lite agiscono in questa sede per conseguire l’annullamento delle ordinanze del Sindaco di Falconara Marittima nn. 13 e 20 del 2023 - nella parte in cui i ricorrenti sono indicati quali destinatari dei due provvedimenti - nonché degli atti presupposti ai provvedimenti sindacali.

2. In punto di fatto nel ricorso si espone quanto segue.

I ricorrenti sono proprietari di immobili facenti parte dell’edificio condominiale di Falconara Marittima, via Matteotti n. 77, ubicato ad una quota inferiore rispetto all’analogo edificio condominiale ricadente in via Milano n. 8, la cui corte esterna, prospiciente verso il fabbricato dei ricorrenti, insiste su un terrapieno sostenuto da un muro di contenimento. Il predetto muro, come si può vedere nella tavola allegata al ricorso (doc. n. 1), confina non già con spazi condominiali del fabbricato di via Matteotti n. 77, bensì con il giardino di proprietà esclusiva dei proprietari dell’appartamento posto al piano primo dello stesso edificio, mentre nessuna area di proprietà del condominio di via Matteotti n. 77 è adiacente al muro.

La corte del condominio di via Milano n. 8, sostenuta dall’anzidetto muro, è asfaltata per tutta la sua lunghezza ed è utilizzata sia per il passaggio pedonale sia per l’accesso degli autoveicoli ai garages ubicati al piano strada. Da tempo la corte esterna del condominio di via Milano n. 8 presenta estese fessurazioni e dislivelli, e il muro di contenimento del terrapieno manifesta, quantomeno dall’ottobre del 2020, segni di dissesto, con fessure e fuori piombo, come risulta dalla relazione tecnica a firma dell’ing. F S datata 27 marzo 2023 (doc. allegato n. 2 al ricorso).

Preso atto della situazione di dissesto, già dal 29 ottobre 2020 il condominio di via Milano n. 8 ha preso atto della necessità di eseguire lavori di consolidamento e di messa in sicurezza del muro, chiedendo l’assenso ai proprietari del condominio di via Matteotti n. 77 interessati dall’esecuzione dei lavori (doc. allegato n. 3 al ricorso). Nei giorni successivi gli odierni ricorrenti hanno concesso l’autorizzazione, sotto condizione del successivo ripristino del giardino allo stato preesistente.

Successivamente, però, il condominio di via Milano n. 8 ha formulato al condominio formato dai ricorrenti la richiesta di ripartizione delle spese di messa in sicurezza del muro di contenimento, ma tale richiesta è stata respinta; ne è conseguito un lungo carteggio tra le parti, protrattosi fino agli inizi del 2023, non essendovi accordo fra i due condomini in merito all’imputazione delle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, pur essendo evidente, per la natura e la consistenza del muro, che il ripristino del muro è funzionale esclusivamente a consentire ai proprietari del condominio di Via Milano n. 8 di beneficiare della possibilità di utilizzare per l’accesso ai garages la corte realizzata sul terrapieno.

I ricorrenti, da ultimo mediante nota dell’avv. Elena Duca del 4 aprile 2023, hanno diffidato il condominio di via Milano n. 8 a procedere all’esecuzione dei lavori di ripristino del muro al fine di elidere ogni pericolo incombente sulle proprietà degli stessi ricorrenti.

Nel frattempo è pervenuta ai ricorrenti l’ordinanza n. 13 del 17 febbraio 2023, con la quale il Sindaco di Falconara ha ordinato ad ambedue i condomini confinanti di:

a) mantenere la delimitazione dell’area messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco in occasione dell’intervento eseguito in data 9 febbraio 2023, informando gli interessati del pericolo di crollo;

b) accertare le condizioni di stabilità del muro tramite verifica eseguita da un tecnico abilitato;

c) fare eseguire, entro 90 giorni, i lavori necessari alla stabilizzazione del muro e all’eliminazione di eventuali pericoli ad esso connessi;

d) all’esito dell’esecuzione dei suddetti interventi, redigere a cura di un tecnico abilito una relazione attestante il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Con riguardo a tale provvedimento, i ricorrenti evidenziano che:

- per quanto riguarda la prescrizione sub a), essa, in astratto, potrebbe essere legittimamente imposta ai proprietari del fondo sottostante il muro, ma nel caso di specie, come si è anticipato, solo i proprietari del giardino che confina con il muro hanno la proprietà ed il possesso del terreno che i Vigili del Fuoco hanno delimitato; come si può vedere dalla tavola allegato n. 1 al ricorso, infatti, il giardino è accessibile soltanto da una portafinestra dell’appartamento situato al piano terreno. Il provvedimento è dunque errato nella parte in cui la prescrizione sub a) è stata imposta a carico di tutti i proprietari dell’edificio di via Matteotti n. 77, visto che in parte qua il Sindaco ha agito sul falso presupposto che il giardino sia di proprietà condominiale;

- con riguardo alla prescrizione sub b), essi ricorrenti, a tutela della propria incolumità, hanno già provveduto a far eseguire una verifica tecnica (citato doc. allegato n. 2 al ricorso);

- per quanto concerne invece le prescrizioni sub c) e d), essi ricorrenti non possono essere tenuti alla esecuzione dei lavori necessari alla stabilizzazione del muro, visto che i relativi oneri competono in via esclusiva al condominio sovrastante. I ricorrenti, infatti, oltre a non essere legittimati passivi dell’ordinanza in quanto il muro non è di proprietà del condominio, non potrebbero neanche per ipotesi eseguire alcun intervento a carico del muro sia perché esso sostiene il terrapieno dove insiste la corte del condominio di via Milano n. 8, sia perché il condominio di via Matteotti n. 77 non ha neanche accesso al terreno sottostante al muro, che, come già detto, non è di proprietà condominiale.

3. Ritenendo dunque illegittime le ordinanze sindacali indicate in epigrafe, l’ing. B e i consorti di lite le impugnano per il seguente motivo, rubricato “violazione ed errata applicazione sotto più profili dell’art. 54 TUEL e del Regolamento di Polizia Urbana. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, sviamento di potere e dalla causa tipica” e così declinato:

- dal preambolo della prima ordinanza impugnata emerge che essa è stata adottata sulla base di sopralluogo eseguito dai Vigili del Fuoco in data 9 febbraio 2023, condotto mediante semplice esame visivo dello stato dei luoghi e senza eseguire alcuna valutazione strumentale né alcun accertamento in merito alla proprietà del muro di contenimento, tanto è vero che nel rapporto di intervento dei VV.FF. non risulta neanche che il muro confina con altra proprietà;

- ciò premesso, l’ordine irrogato a carico (anche) dei ricorrenti è manifestamente illegittimo perché costoro sono palesemente carenti di legittimazione ad eseguire qualsivoglia intervento sul muro, sia perché non ne sono proprietari, sia perché

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