TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-11-27, n. 201503438
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N. 03438/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02079/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2079 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. D G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L V in Lecce, Via Liborio Romano,51;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici in Lecce, Via F.Rubichi 23, sono legalmente domiciliati;
per l'annullamento
a) del decreto n. 3226/N, posizione n. 674861 /A, dell'11.7.2013, del Ministero della Difesa, Direzione generale della prevenzione militare e della leva, II Reparto, 6^ Divisione, II Sezione, notificato il 25-9-2013, col quale si è dichiarato non dipendente da causa di servizio il decesso del coniuge della ricorrente, Mar. A. S.U.P.S. -OMISSIS-, verificatosi in data 11.12.2011, e si è respinta la domanda di concessione dell'equo indennizzo presentata da quest'ultima;
b) della delibera del Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze del 18.6.2013, adunanza n. 281/2013 (posizione 15693/2012), contestualmente partecipata;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, per quanto lesivo della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2015 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi l’avv. D. Genovese per la ricorrente e, nei preliminari, l’avv. dello Stato S. Libertini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, coniuge del Maresciallo dei Carabinieri -OMISSIS-, ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa, e i relativi provvedimenti presupposti. con cui è stata respinta la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e della morte del coniuge, in quanto “ l’infermità Exitus da arresto cardiorespiratorio in soggetto con sospetta cardiopatia dilatativa non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio trattandosi di affezione del muscolo cardiaco, comportante un aumento del volume e del peso del cuore … non suscettibile di essere nocivamente influenzata da eventi esterni .. ”.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1778 e 1882 d.lgs. 66/2010, nonché degli artt. 68 d.P.R. 3/1957, 48 del d.P.R. 686/1957, 64 d.P.R. 1092/1973;eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà.