TAR Torino, sez. I, sentenza 2013-01-25, n. 201300141

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2013-01-25, n. 201300141
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201300141
Data del deposito : 25 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01048/2012 REG.RIC.

N. 00141/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01048/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2012, proposto da:
PA IA, AR HI, rappresentati e difesi dall'avv. Federico Gavino, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;



contro

Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze;



per:

l’esecuzione giudicato su decreto della Corte d'Appello di Torino n. rep. 183/2011, n. cron. 201/2011, pubblicato il 3.2.2011

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso di cui in epigrafe, notificato il 26/10/2012, il sig. LI ha agito dinanzi a questo Tribunale Amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato costituito dal decreto della Corte d’Appello di Torino, Sezione Civile Prima bis n. cron. 183/2011, pronunciato all’esito di ricorso ex l.n. 89/01 (c.d. Legge Pinto) depositato il 10 aprile 2010.

A sostegno della sua domanda la ricorrente ha dedotto: 1) di aver ottenuto con il suddetto decreto la liquidazione del danno patito per l’irragionevole durata di un procedimento civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Savona, danno quantificato in € 7.750,00 per ciascuno dei ricorrenti per sorte capitale oltre interessi legali dalla domanda al saldo, oltre alla metà delle spese del giudizio liquidate, per l’intero, in complessive E. 985,00, oltre successive occorrende, IVA e CPA come per legge, da distrarre a favore del difensore antistatario; 2) di aver notificato al Ministero della Giustizia, il 16 marzo 2011 ed il 20 febbraio 2012, il

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