TAR Torino, sez. I, sentenza 2013-01-25, n. 201300141

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2013-01-25, n. 201300141
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201300141
Data del deposito : 25 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01048/2012 REG.RIC.

N. 00141/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01048/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2012, proposto da:
P B, C F, rappresentati e difesi dall'avv. F G, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

contro

Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze;

per:

l’esecuzione giudicato su decreto della Corte d'Appello di Torino n. rep. 183/2011, n. cron. 201/2011, pubblicato il 3.2.2011


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 il dott. R R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso di cui in epigrafe, notificato il 26/10/2012, il sig. Elianti ha agito dinanzi a questo Tribunale Amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato costituito dal decreto della Corte d’Appello di Torino, Sezione Civile Prima bis n. cron. 183/2011, pronunciato all’esito di ricorso ex l.n. 89/01 (c.d. Legge Pinto) depositato il 10 aprile 2010.

A sostegno della sua domanda la ricorrente ha dedotto: 1) di aver ottenuto con il suddetto decreto la liquidazione del danno patito per l’irragionevole durata di un procedimento civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Savona, danno quantificato in € 7.750,00 per ciascuno dei ricorrenti per sorte capitale oltre interessi legali dalla domanda al saldo, oltre alla metà delle spese del giudizio liquidate, per l’intero, in complessive E. 985,00, oltre successive occorrende, IVA e CPA come per legge, da distrarre a favore del difensore antistatario;
2) di aver notificato al Ministero della Giustizia, il 16 marzo 2011 ed il 20 febbraio 2012, il decreto munito di formula esecutiva, senza ottenere alcuna risposta;
3) di essere stato, quindi, costretto ad adire il TAR in sede di ottemperanza.

Ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre l'esecuzione del decreto in epigrafe, assegnando un termine all’Amministrazione per adempiere e nominando per il caso di ulteriore inerzia un Commissario ad acta.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Osserva la Sezione che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti necessari, ai sensi degli artt. 112 e ss. d.lgs. 104/2010 per l'accoglimento della domanda di ottemperanza.

Quanto al requisito dell'avvenuto passaggio in giudicato, il comma 6 dell'art. 3 della legge 24/03/2001 n. 89 prevede che il decreto che decide in ordine alla concessione dell'indennizzo è immediatamente esecutivo e impugnabile per Cassazione;
sotto tale profilo, dalla mancata proposizione della suddetta forma di impugnazione deriva la definitività del decreto che, secondo il Collegio, può essere equiparata al giudicato, con conseguente suscettibilità di ottemperanza di fronte al Giudice Amministrativo.

Per la prova dell’assenza di impugnazione, la ricorrente ha depositato in giudizio la certificazione della Cancelleria della Corte d’Appello circa la mancata interposizione avverso il decreto di ricorso in Cassazione (doc. n. 2 della ricorrente).

Nonostante la notifica del decreto in forma esecutiva, l’Amministrazione non ha effettuato alcun pagamento in favore della ricorrente, restando inerte.

La domanda proposta da parte ricorrente merita, quindi, accoglimento ricorrendo, come già detto, tutti i presupposti necessari, ai sensi degli artt. 112 e ss. d.lgs. 104/2010 per l’azione in ottemperanza.

Pertanto, deve essere dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento:

- della sorte capitale ivi indicata pari ad euro 15.500,00 (euro ventinovemilaottocentocinquanta) oltre interessi legali dalla domanda originaria dinanzi alla Corte d’Appello di Torino fino al saldo;

- della metà delle spese legali, che nel dispositivo del decreto sono state liquidate, per l’intero, in E. 985,00 oltre IVA e CAP: spetta quindi ai ricorrenti un rimborso di E. 492,50 oltre IVA e CAP, oltre agli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, somma questa che deve essere distratta a favore del difensore antistatario;

- delle ulteriori spese relative al presente giudizio di ottemperanza, liquidate in dispositivo, con interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza fino al saldo.

L'Amministrazione darà esecuzione al predetto decreto entro giorni trenta dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio X Direzione Centrale Servizi del Ministero dell’Economia (con facoltà di delegare gli adempimenti esecutivi ad un funzionario dello stesso Ufficio) che, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente.

Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

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