TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-07-31, n. 201501181

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-07-31, n. 201501181
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201501181
Data del deposito : 31 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01371/2013 REG.RIC.

N. 01181/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01371/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2013, proposto da:
-O-, rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio in Bari presso la Segreteria del T.A.R. Bari, P.z M;

contro

Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;

per l'annullamento

- della determinazione n. 223061/D-4-21 del 5.6.2013, con la quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha inflitto al ricorrente la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari;

- di tutti gli atti specificamente indicati in ricorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio;

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2015 per le parti i difensori avv.ti A P e Walter Campanile;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con il ricorso in epigrafe il-O-impugna la determinazione n. 223061/D-4-21 del 5 giugno 2013 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con la quale gli è stata inflitta, a decorrere dal 12 marzo 2013, la sanzione della perdita del grado per rimozione, per motivi disciplinari, ai sensi dell’art. 861, comma primo, lett. d) e art. 865 del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66.



1.1 A sostegno dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, proponendo, un unico articolato motivo di ricorso, così rubricato: Violazione e falsa applicazione del Cod. Ord. Militare (D.lgs. n. 66/2010), violazione del principio di ragionevolezza, proporzionalità;
carenza di istruttoria, violazione del principio di gradualità delle sanzioni;
eccesso di potere per manifesta ingiustizia e per arbitrio;
violazione del principio di diritto comunitario di equità, violazione dell’art. 1, primo comma, L. 241/90 s.m.i..



1.2 In sostanza, secondo la difesa del ricorrente, da un lato, la sanzione impugnata sarebbe basata su di una presunzione erronea ed infondata, non potendo dirsi provato l’utilizzo di sostanze stupefacenti: né in maniera continuativa (gli accertamenti tossicologici successivi sarebbero risultati negativi) né in via solo occasionale o isolata, ritenendosi che l’unico episodio di positività registrato in data 21 agosto 2012 “può essere ben riferito ad alcuni medicinali che lo stesso assumeva all’epoca” . Dall’altro, l’applicazione della massima sanzione in relazione ad un episodio ritenuto di lieve entità e occasionalità, sarebbe comunque illegittima in quanto manifestamente ingiusta e violativa del principio di equità nella sua accezione di equità-proporzionale, risultando la sanzione irrogata non idonea, né necessaria e/o adeguata al perseguimento dell’interesse pubblico.

Ha chiesto quindi l'accoglimento del ricorso.



2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione della Difesa, che ha chiesto il rigetto del ricorso.



2.1 A seguito dell’istruttoria disposta da questo Tribunale con ordinanza n. 1220 del 21 ottobre 2014, l’Amministrazione ha depositato la documentazione richiesta.



2.2 L’avvocatura erariale ha anche depositato una memoria in vista della pubblica udienza del 13 maggio 2015, poi rinviata, su motivata istanza dell’avvocato di parte ricorrente, al 10 giugno 2015, all’esito della quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

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