TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-10-05, n. 202302946
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Testo completo
Pubblicato il 05/10/2023
N. 02946/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00755/2023 REG.RIC.
N. 00756/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 116 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 755 del 2023, proposto da AN PO, nella qualità di legale rappresentante del Centro Radiologico Dr. PO Antonino S.r.l.; FI ZO, nella qualità di legale rappresentante della RAL s.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, non costituita in giudizio;
ex art. 117 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 756 del 2023, proposto da AN PO, nella qualità di legale rappresentante del Centro Radiologico Dr. PO Antonino S.r.l.; FI ZO, nella qualità di legale rappresentante della RAL s.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 755/2023
del silenzio formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della L. n. 241/90, sull'istanza di accesso inoltrata all'ASP di Palermo in data 28.03.2023, il cui contenuto verrà appresso precisato;
nonché per l'emanazione
nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, di un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione richiesta dagli odierni ricorrenti con l'istanza di accesso sopra indicata;
quanto al ricorso n. 756/2023
per l'accertamento dell'obbligo
dell'ASP di Palermo di procedere: A) ad accertare e quantificare l’ammontare delle economie prodotte nel corso del 2019; B) ad assegnare le suddette economie alle strutture che hanno realizzato – nel 2019 - prestazioni in eccesso rispetto al budget, previa stipula di appositi accordi integrativi; C) a ripartire le somme inerenti al fondo perequativo relativo all’anno 2019; D) a ripartire le risorse residue inerenti gli anni 2020 e 2022.
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio formatosi in relazione all'istanza – inoltrata in data 28.03.23 - con la quale i ricorrenti hanno invitato l’A.S.P. di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, A) ad avviare il procedimento amministrativo diretto a individuare (con riferimento al 2019) le economie di spesa discendenti dalla minore produzione di attività e verificatasi nelle branche della specialistica convenzionata da privato, diverse dalle prestazioni di "Emodialisi" e dalla branca di "Radioterapia” e, conseguentemente, a provvedere (a fronte della sussistenza di economie) a stipulare gli appositi accordi integrativi finalizzati al pagamento delle prestazioni erogate in eccedenza rispetto al budget; B) ad avviare il procedimento volto all'assegnazione delle somme di cui al fondo perequativo 2019, secondo le modalità di cui all'art 3 del D.A. n. 2087/18; C) ad avviare – con riferimento all'anno 2020 - il procedimento (di cui all'art. 2 del D.A. n. 773/2022) volto alla ricognizione delle “risorse residue dell'aggregato provinciale” e alla loro assegnazione “alle strutture che nell'anno 2020 hanno erogato maggiori prestazioni rispetto ai budget assegnati…”; D) ad avviare – con riferimento all'anno 2022 - il procedimento volto alla ricognizione delle “risorse residue” e alla loro redistribuzione tra le strutture radiologiche secondo gli specifici criteri dettagliatamente indicati dall'art. 2 del D.A. n. 773/2022”.
Visti i ricorsi R.G. n. 755/2023 e R.G. n. 756/2023 e i relativi allegati;
Viste la documentazione e la memoria depositate dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 il consigliere Maria Cappellano, e udito per entrambi i ricorsi il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con il ricorso R.G. n. 755/2023, notificato e depositato il 23 maggio 2023, gli odierni istanti – tutti titolari di strutture radiologiche accreditate e contrattualizzate della provincia di Palermo, che erogano prestazioni ambulatoriali per conto del S.S.R. previa assegnazione di appositi budget – hanno impugnato il silenzio asseritamente formatosi sull’istanza di accesso inoltrata all’ASP di Palermo in data 28 marzo 2023.
Premettono in punto di fatto che:
- nell’anno 2019 hanno erogato prestazioni in eccesso rispetto al budget assegnato;
- con D.A. n. 2087/2018 l’Assessorato regionale della Salute ha previsto, all’art. 8, la destinazione del 50% delle economie di spesa alle prestazioni erogate in extra budget; all’art. 3, la ripartizione di un fondo perequativo, le cui risorse possono essere destinate, tra l’altro, ad eventuali ulteriori fabbisogni assistenziali;
- il D.A. n. 773/2022 ha previsto, per l’anno 2020, l’assegnazione di eventuali risorse residue dell’aggregato provinciale alle strutture che nell’anno 2020 hanno erogato maggiori prestazioni rispetto ai budget assegnati; e, per gli anni 2022 e 2023, ha previsto l’assegnazione di eventuali risorse residue sulla base della strumentazione tecnologica delle strutture (TAC e RMN), redistribuendo tra queste una quota di risorse da calcolare secondo specifici criteri;
- le odierne istanti hanno comunicato, con riferimento all’anno 2022, i dati relativi alla strumentazione tecnologica, rilevanti ai fini della distribuzione delle suddette risorse residue;
- a fronte dell’inerzia della ASP di Palermo – la quale non ha quantificato l’ammontare delle economie del 2019, né assegnato le stesse alle strutture che hanno realizzato prestazioni extra budget; né ha ripartito le somme del fondo perequativo dell’anno 2019 e le risorse residue inerenti gli anni 2020 e 2022 – le strutture ricorrenti hanno inoltrato un atto di invito, senza ricevere riscontro;
- con lo stesso atto, hanno chiesto all’intimata azienda l’accesso a taluni atti, senza che tale istanza sia stata esitata.
Deducono, quindi, avverso l’inerzia sull’istanza di accesso l’articolata censura di VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 22 E SS. DELLA L. N. 241/90; ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ARBITRIO, INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE .
Hanno, quindi, chiesto l’annullamento del silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti, e l’emanazione nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo di un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione richiesta con l’istanza di accesso inoltrata in data 28 marzo 2023; con vittoria di spese.
B. – Con il ricorso R.G. n. 756/2023, notificato e depositato il 23 maggio 2023, gli odierni istanti – sempre nella qualità di titolari di strutture radiologiche accreditate e contrattualizzate, site nella provincia di Palermo – hanno impugnato il silenzio asseritamente formatosi sulla stessa istanza, inoltrata il 28 marzo 2023, nella parte in cui hanno invitato l’ASP di Palermo: a) ad avviare l’iter per la individuazione delle economie di spesa, per l’anno 2019, al fine di stipulare appositi accordi integrativi finalizzati al pagamento delle prestazioni erogate in eccedenza rispetto al budget; b) ad avviare il procedimento per l’assegnazione delle somme di cui al fondo perequativo 2019, ex art. 3 del D.A. n. 2087/2018; c) ad avviare, per l’anno 2020, l’iter ex art. 2 del D.A. n. 773/2022, per la ricognizione delle “risorse residue dell'aggregato provinciale” ai fini dell’assegnazione alle strutture che hanno erogato maggiori prestazioni rispetto ai budget assegnati; d) ad avviare, per l’anno 2022, l’iter per la ricognizione delle “risorse residue” e la redistribuzione tra le strutture radiologiche.
Nel rappresentare i medesimi fatti già esposti con il ricorso R.G. n. 755/2023 – che si intendono qui integralmente richiamati e trascritti – deducono avverso il silenzio sull’atto di invito l’articolata censura di VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DELL’ART. 2 DELLA L. 241/90, RECEPITA DALLA REGIONE SICILIANA CON LA L.R. 10/91, E MODIFICATA DAGLI ARTT. 2 E 21 DELLA L. 15/2005; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, ARBITRIO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA .
Hanno, quindi, chiesto – previa declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi in relazione alla suddetta istanza – l’accertamento dell’obbligo dell’ASP di Palermo di: a) determinare e quantificare l’ammontare delle economie prodotte nel corso del 2019; b) assegnare le suddette economie alle strutture – tra cui le ricorrenti – che hanno realizzato nel 2019 prestazioni extra budget, previa stipula di appositi accordi integrativi; c) ripartire le somme inerenti al fondo perequativo relativo all’anno 2019; d) ripartire le risorse residue relative agli anni 2020 e 2022.
Con lo stesso mezzo, hanno chiesto la nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di inerzia; con vittoria di spese.
C. – Per entrambi i ricorsi l’Azienda