TAR Catania, sez. I, sentenza 2012-12-07, n. 201202847

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2012-12-07, n. 201202847
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201202847
Data del deposito : 7 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01748/2012 REG.RIC.

N. 02847/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01748/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1748 del 2012, proposto da:
Seven Seas Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. R Z, L B I, con domicilio eletto presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;

contro

Assessorato dell' Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

del silenzio- inadempimento sulla autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico nel Comune di Noto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato dell' Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 il dott. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

In data 30/03/2009, la società ricorrente ha presentato istanza all’Assessorato Regionale all’Industria al fine di ottenere il rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico, nel territorio del Comune di Noto. La predetta istanza è stata integrata una prima volta nel corso nell’anno 2010 e poi in data 03/03/2011, con i documenti resisi necessari a seguito dell’approvazione del PEARS.

L’Amministrazione Regionale (oggi Assessorato all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità) non ha fornito all’istante alcuna comunicazione riguardo agli sviluppi del procedimento, nonostante i reiterati solleciti, né ha convocato, nel prescritto termine, la conferenza dei servizi contemplata dal citato art. 12 per l’eventuale rilascio dell’autorizzazione.

L’odierna ricorrente ha, quindi, proposto il presente gravame avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione deducendo censure di violazione di legge (art. 2 legge 241/1990 e art 12 D.Lgs. 387/2003) e violazione del principio di buon andamento della p.a.

L’amministrazione regionale si è costituita in giudizio eccependo l’irricevibilità del ricorso.

Alla camera di consiglio del 8 novembre 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso avverso il silenzio serbato dall’Assessorato all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità sulla richiesta di autorizzazione avanzata dalla società ricorrente è fondato.

Preliminarmente, deve essere disattesa la generica eccezione d’irricevibilità formulata dalla difesa dell’amministrazione regionale, giacché la richiesta di autorizzazione è stata definitivamente integrata in data 30/03/2011 (circostanza questa non contestata dall’amministrazione resistente) e pertanto il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro la data del 26/09/2011, nel termine di conclusione del procedimento di 180 giorni, applicabile ratione temporis all’istanza della società ricorrente. Di conseguenza, il ricorso notificato il 09/03/2012 è tempestivo (art. 31, secondo comma, c.p.a.).

Nel merito, l'operato dell’amministrazione regionale non può essere ritenuto condivisile, poiché si pone in contrasto con il principio fondamentale del D.L.vo n. 383/2003, che esige la conclusione del procedimento entro il termine di 180 giorni dalla presentazione della relativa istanza di Autorizzazione Unica, in coerenza con le regole della semplificazione amministrativa e della celerità, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale (cfr.: Corte Cost. sent.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi