TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-07-09, n. 202400190

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2024-07-09, n. 202400190
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202400190
Data del deposito : 9 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/07/2024

N. 00190/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00055/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 55 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cellnex Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M B, L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L M D, F P, C B, V V, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :

a) del provvedimento di diniego del Comune di Parma - Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia trasmesso con nota SUAP prot. n. 212661 del 30/12/2020, recante oggetto «Istanza finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica per l'installazione di un nuovo impianto di telefonia mobile ai sensi dell'art. 87 del d.lgs n. 259/2003 - Realizzazione nuove infrastrutture e strutture di proprietà della società Cellnex Italia SpA (Codice sito IT - PR - 012008) ed installazione di una nuova SRB di proprietà della società Wind Tre SpA (Codice sito PR173 BIXIO) ubicate in Parma, via Umberto Benassi n. 5 - Provvedimento di rigetto dell'istanza»;

b) del parere negativo reso dal Comune di Parma - S.O. Verifica Conformità Urbanistico Edilizia Produttiva prot. n. 151702 del 24/9/2020;

c) del parere negativo reso dal Comune di Parma - S.O. Ambiente prot. n. 155948 del 1/10/2020;

d) della nota di conferma del Comune di Parma - S.O. Verifica Conformità Urbanistico Edilizia Produttiva prot. n. 208551 del 21/12/2020;

e) della nota di conferma del Comune di Parma - S.O. Ambiente prot. n. 209686 del 23/12/2020;

f) dell'Allegato alle NTA del R.U.E. del Comune di Parma approvato con delibera C.C. n. 71 del 20/7/2010 “R8 – Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per Telecomunicazioni, per Telefonia Mobile e per Televisione mobile”, con particolare riferimento all'art. 3;

g) del “Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni, per telefonia mobile e per televisione mobile” approvato con delibera C.C. n. 220/38 del 15/12/2006 e modificato con delibera C.C. n. 87/21 del 15/7/2009, con particolare riferimento all'art. 5;

h) dell'Allegato alle NTA del R.U.E. del Comune di Parma approvato con delibera C.C. n. 71 del 20/7/2010 “A2 – Disciplina particolareggiata per il Centro Storico”, con particolare riferimento all'art. 11;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cellnex Italia S.p.A. il 8/2/2024 :

- dell'art. 5 del “Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e a servizio di nuove tecnologie strumentali”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 20/04/2022, con particolare riferimento ai commi 1, 2 e 5.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Parma e di Wind Tre Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 la dott.ssa P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La ricorrente con l’atto introduttivo ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Comune di Parma datato 30 dicembre 2020 di diniego dell’“ Istanza finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica per l’installazione di un nuovo impianto di telefonia mobile ai sensi dell’art. 87 del d.lgs n. 259/2003 - Realizzazione nuove infrastrutture e strutture di proprietà della società Cellnex Italia SpA (Codice sito IT - PR - 012008) ed installazione di una nuova SRB di proprietà della società Wind Tre SpA (Codice sito PR173 BIXIO) ubicate in Parma, via Umberto Benassi n. 5 - Provvedimento di rigetto dell’istanza ”; ha chiesto, altresì, l’annullamento del parere negativo reso dal Comune di Parma - S.O. Verifica Conformità Urbanistico Edilizia Produttiva prot. n. 151702 del 24/9/2020 e del parere negativo reso dal Comune di Parma - S.O. Ambiente prot. n. 155948 del 1 ottobre 2020.

La ricorrente ha impugnato, altresì, la nota di conferma del Comune di Parma - S.O. Verifica Conformità Urbanistico Edilizia Produttiva prot. n. 208551 del 21 dicembre 2020 e la nota di conferma del Comune di Parma - S.O. Ambiente prot. n. 209686 del 23 dicembre 2020.

Infine, l’esponente ha chiesto l’annullamento dell’Allegato alle NTA del R.U.E. del Comune di Parma, approvato con delibera C.C. n. 71 del 20/7/2010, “ R8 – Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti per Telecomunicazioni, per Telefonia Mobile e per Televisione mobile ”, con particolare riferimento all’art. 3; del “ Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti per telecomunicazioni, per telefonia mobile e per televisione mobile ” approvato con delibera C.C. n. 220/38 del 15/12/2006 e modificato con delibera C.C. n. 87/21 del 15/7/2009, con particolare riferimento all’art. 5; nonché dell’Allegato alle NTA del R.U.E. del Comune di Parma, approvato con delibera C.C. n. 71 del 20/7/2010, “ A2 – Disciplina particolareggiata per il Centro Storico ”, con particolare riferimento all’art. 11.

Il Comune di Parma si è costituito in giudizio l’11 marzo 2021 e ha depositato memoria difensiva il 19 marzo 2021.

La Wind Tre S.p.A. ha depositato in giudizio atto di costituzione e memoria il 17 marzo 2021.

Con ordinanza n. 46 del 26 marzo 2021 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare “ Ritenuta, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio, l’insussistenza del fumus boni iuris del gravame, atteso che:

- le regole fissate dal Comune di Parma per l’installazione delle Stazioni Radio Base nel proprio territorio non pongono limiti generalizzati all’installazione degli stessi nel Centro Storico ma prevedono, per tale zona, la possibile installazione di impianti con particolari modalità, al fine di salvaguardare e tutelare il patrimonio ambientale e paesaggistico della città, come attestato dal RUE del predetto Comune che prevede la possibilità di installazioni nel Centro Storico “con soluzioni tecnologiche innovative (ad esempio: microcelle, picocelle, microstazioni,etc)”;

- con riferimento alla asserita necessità di aumentare il livello del segnale nel predetto Centro Storico, parte ricorrente non specifica quali siano gli ostacoli all’installazione di due o più antenne più piccole, compatibili col regolamento comunale sopra richiamato che garantiscano bassi impatti radioelettrici ed il minimo impatto visivo-paesaggistico-ambientale ”.

Con ordinanza n. 3964 del 16 luglio 2021 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare “ Ritenuto che i motivi di appello, ad un giudizio sommario proprio della presente fase cautelare, non appaio idonei a superate la valutazione del giudice di primo grado, specie nella parte in cui ha evidenziato la possibilità per la società di avvalersi di differenti soluzioni tecnologiche compatibili con il regolamento comunale e di minor impatto ambientale

Con ordinanza presidenziale n. 180 del 30 novembre2023 si è chiesto alle parti di comunicare se fossero intervenuti fatti o atti ulteriori nel corso del giudizio e alla parte ricorrente di confermare l’attualità dell’interesse alla definizione del giudizio.

In adempimento alla predetta ordinanza, il Comune di Parma in data 19 gennaio 2024 ha insistito per il rigetto del ricorso e la ricorrente nonché l’interveniente Wind Tre S.p.A. hanno, rispettivamente, in data 25 e 29 gennaio 2024 dichiarato la permanenza dell’interesse alla decisione.

Con un secondo ricorso depositato in actis l’8 febbraio 2024 la Cellnex Italia S.p.A. ha proposto motivi aggiunti chiedendo l’annullamento dell’art. 5 del “ Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti per telecomunicazioni per telefonia mobile e a servizio di nuove tecnologie strumentali ”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 20/04/2022, con particolare riferimento ai commi 1, 2 e 5, riproponendo i medesimi motivi già formulati avverso il precedente regolamento ritenendo il nuovo di uguale contenuto al precedente.

La interveniente si è costituita in giudizio rispetto al ricorso per motivi aggiunti in data 28 febbraio 2024 depositando memoria il 10 maggio 2024.

Il Comune di Parma ha depositato in giudizio il 10 maggio 2024 articolando le proprie controdeduzioni.

La ricorrente ha depositato in giudizio memoria il 10 maggio 2024, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Le parti, infine, hanno depositato in giudizio i rispettivi atti di replica alle avverse doglianze.

Alla pubblica udienza del 12 giugno 2024, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

L’atto introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti attengono ai medesimi motivi avverso le specifiche determinazioni assunte e avverso le norme regolamentari del Comune di Parma in materia di installazione ed esercizio degli impianti per

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