TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-10-24, n. 202202794

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-10-24, n. 202202794
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202202794
Data del deposito : 24 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/10/2022

N. 02794/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01717/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 1717 del 2019, proposto da:
M B, rappresentata e difesa dagli Avv. D G e G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani, 31;

contro

Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, al Largo San Tommaso d’Aquino, 3, presso la Segreteria del T.A.R. Salerno;
Ambito Territoriale S01-2 Piano di Zona S01-2, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

Maria Rosaria Coppola, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

A) della determina dirigenziale n. 288 del 22.08.2019 – reg. gen. 1342 del 30.08.2019 – con la quale sono stati approvati i verbali concorsuali per la selezione di 10 assistenti sociali di cui al bando sub C) e la relativa graduatoria definitiva, in uno ai relativi verbali;

B) della determina dirigenziale n. 346 dell’11.10.2019, successivamente pubblicata, con la quale è stata approvata la deliberazione n. 9 del 10.10.2019 del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale S01_2 Comune capofila Scafati, con la quale, nelle more della costituzione dell’azienda consortile di cui all’art. 114 del TUEL D. Lgs. 267/00, è stata disposta la proroga dei rapporti di lavoro dei 10 assistenti sociali assunti, a seguito dell’avviso pubblico sub C);

C) dell’avviso pubblico di selezione per soli titoli di 10 assistenti sociali con contratto a tempo determinato part-time 25 ore settimanali, pubblicato in data 3.04.2019;

D) dell’eventuale provvedimento, adottato dalla P.A. sulla diffida di annullamento – in autotutela – degli atti impugnati, non conosciuto;

E) d’ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, o comunque lesivo dei diritti della ricorrente, allo stato non conosciuto;

nonché per la condanna,

ex art. 30 comma 5 c. p. a., della P.A. al risarcimento del danno ingiusto, derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2022, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;


FATTO

Con l’atto introduttivo del giudizio, la ricorrente impugnava gli atti e provvedimenti, specificati in epigrafe, avverso cui articolava plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto vari profili sintomatici.

Formulava altresì domanda di condanna della P. A. al risarcimento del danno ingiusto, asseritamente derivante dall’illegittimo uso del potere amministrativo.

Si costituiva in giudizio il Comune di Scafati, con memoria in cui concludeva per il rigetto del ricorso e della pedissequa azione risarcitoria.

Nell’imminenza della discussione, la ricorrente produceva memoria difensiva, in cui faceva presente che, in esito alla proposizione del ricorso, aveva beneficiato di uno scorrimento della graduatoria e che era quindi venuto meno il suo interesse alla decisione, nel merito, del gravame, instando per la relativa declaratoria d’improcedibilità.

All’udienza pubblica del 4.10.2022, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

Osserva il Collegio che, giusta quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria, depositata in giudizio il 30.09.2022, il presente ricorso va dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.

La suddetta pronuncia in rito, evidentemente, investe di necessità anche l’azione risarcitoria, esercitata da parte ricorrente, per l’ipotesi dell’accoglimento del gravame nel merito.

Le spese di lite, per la natura formale della decisione, possono essere eccezionalmente compensate tra tutte le parti, con espressa declaratoria d’irripetibilità del contributo unificato versato.

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