TAR Roma, sez. I, sentenza 2011-01-18, n. 201100422
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N. 00422/2011 REG.PROV.COLL.
N. 12790/1994 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12790 del 1994, proposto da:
Soc Albergo Santa Chiara Srl, rappresentato e difeso dagli avv. A M, L M, con domicilio eletto presso L M in Roma, via F. Confalonieri, 5;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. C F, con domicilio eletto presso C F in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
nei confronti di
Soc Piovera Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Ciociola, Vincenzo Galata', con domicilio eletto presso Roberto Ciociola in Roma, via Flaminia, 79;Soc Immobiliare Cavalleggeri Spa (Albergo Michelangelo), rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Lepore, Maria Claudia Lepore, con domicilio eletto presso Gaetano Lepore in Roma, via Cassiodoro, 6;Soc Hotel Anglo Americano Sas;Soc Hotel Palladium Srl, Soc Igar Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Lepore, con domicilio eletto presso Gaetano Lepore in Roma, via Cassiodoro, 6;
per l'annullamento
APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI CARATTERE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TURISTICHE, RICETTIVE E TECNOLOGICHE PER LA REGIONE LAZIO
(DPCM 1 aprile 1994)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Lazio e di Soc Piovera Srl e di Soc Immobiliare Cavalleggeri Spa (Albergo Michelangelo) e di Soc Hotel Palladium Srl e di Soc Igar Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2010 il dott. Oberdan Forlenza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 5-6-8 agosto 1994, depositato il successivo 2 agosto, la società ricorrente impugna il decreto 1 aprile 1994, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proceduto alla “approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la Regione Lazio”, ai sensi dell’art. 12-bis d.l. n. 149/1993, conv. in l. n. 237/1993.
La società ricorrente, proprietaria dell’Albergo omonimo sito in Roma, espone:
- di avere presentato, in data 11 aprile 1989, domanda ai sensi del DM 31 dicembre 1988, volta al finanziamento di iniziative a carattere regionale per la realizzazione e ristrutturazione di impianti turistico-ricettivi;
- che tale domanda non era ricompresa tra quelle da finanziare, dal DM Turismo 14 dicembre 1989, e pertanto avverso lo stesso era costretta a proporre ricorso a questo Tribunale (n. 1533/1990 r.g.);
- appreso che nell’ambito del predetto procedimento si erano rese disponibili alcune somme a seguito di rinunzie, decadenze e revoche di finanziamenti - già approvati con il citato D.M. 14 dicembre 1989 -, e che le stesse erano state riassegnate con D.M. 25 ottobre 1981, ancora una volta escludendola, la società Albergo Santa Chiara, era costretta a proporre nuovo ricorso contro quest’ultimo D.M. (n. 18433/1993 r.g.);
- che presentava ancora una volta domanda di finanziamento ai sensi del’art. 12-bis d.l. n. 149/1993, disciplinante la rassegnazione delle somme recuperate dall’amministrazione a coloro che, avendo già presentato un progetto ritenuto ammissibile, avessero (come la ricorrente) riproposto domanda nel rispetto di determinaste forme e termini;
- che ancora una volta la società Albergo Santa Chiara non era inclusa tra i beneficiari, di cui al D.P.C.M. 1 aprile 1994.
Avverso quest’ultimo provvedimento, impugnato con il presente ricorso, vengono proposti i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione D.M. 31 dicembre 1988, in relazione alla l. n. 556/1988 e alla l. n. 237/1993;violazione art. 3 l. n. 241/1990;eccesso di potere per difetto di motivazione;stante l’assoluto difetto di motivazione dell’atto impugnato, dove “manca addirittura alcun riferimento alla graduatoria dei concorrenti”;
b) violazione e falsa applicazione D.M. 31 dicembre 1988, in relazione alla l. n. 556/1988 e alla l. n. 237/1993;eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione;poiché l’amministrazione ha valutato le “voci caratteristiche . . . secondo la medesima illegittima metodologia di cui alla prima tornata di finanziamenti”, laddove “non ha senso logico, prima che giuridico, stabilire degli esponenti valutativi . . . senza indicare precisi criteri di qualificazione cui ricollegare la valutazione”, e senza tenere conto “della diversa categoria degli alberghi, della loro diversa collocazione geografica”;
c) violazione e falsa applicazione art. 12 nn. 6 e 7 d.l. n. 149/1993, conv. in l. n. 237/1993;del D.M. 31 dicembre 1988, in relazione all’art. 2, co. 2, l. n. 556/1988;eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione;poiché la Commissione valutatrice non ha utilizzato i parametri di cui all’art. 1, co. 1, l. n. 556/1988, come previsto dall’art. 2 D.M. 31 dicembre 1988, ma ha utilizzato parametri diversi (v. pag. 19 ric.);
d) violazione artt. 22 ss. l. n. 241/1990 e artt. 2 ss. DPR n. 352/1992, in relazione al rifiuto di accesso alla documentazione, opposto dall’amministrazione.
Con ulteriore ricorso 27-28 giugno 1996 (dep. in data 10 luglio 1996), la società ricorrente ha proposto motivi aggiunti, e precisamente:
a) violazione e falsa applicazione del D.M. 31 dicembre 1988, in relazione alla legge n. 556/1988 e alla legge n. 237/1993;eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, perplessità di comportamento;difetto di istruttoria e carenza dei presupposti;poiché le deduzioni svolte dall’amministrazione nella relazione del 20 aprile 1986 – relativamente alla asserita esecuzione da parte della ricorrente di più del 30% dei lavori al momento della presentazione dell’istanza – costituisce un “maldestro tentativo di integrazione della motivazione, peraltro contraddetto dalla stessa avvenuta ammissione del progetto”;né l’affermazione risulta fondata in fatto;
b) violazione e falsa applicazione del D.M. 31 dicembre 1988, in relazione alla legge n. 556/1988 e alla legge n. 237/1993;eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione, poichè “la produzione documentale del 22 aprile 1996 conferma . . . che l’amministrazione ha confuso i requisiti di ammissibilità e i parametri di valutazione dei progetti, e soprattutto . . . ha valutato indici diversi da quelli normativamente fissati”.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali (succeduto ex lege alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al soppresso Ministero del Turismo e spettacolo) e la Regione Lazio.
Si sono costituiti in giudizio i controinteressati, come in epigrafe indicati, Piovera s.r.l., Hotel Palladium s.r.l., IGAR s.r.l., Società Immobilare Cavalleggeri s.p.a., che hanno concluso per il rigetto del ricorso.
In data 22 febbraio 2006, la ricorrente ha depositato un “atto recante domande risarcitorie” (notificato il precedente 6 febbraio 2006), con il quale, premesso:
- che il D.M. 14 dicembre 1989 (impugnato con ric. n. 1533/1990) è stato annullato con sentenza di questo Tribunale n. 1694/1994, confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza 433/1996;
- che “l’amministrazione, sia pure con ritardo, ha rinnovato la procedura e disposto l’attribuzione di somme alla s.r.l. “Albergo Santa Chiara”;
- che “sebbene la procedura sia stata completata con il versamento di quanto dovuto alla società ricorrente, permane tuttavia in capo a quest’ultima l’interesse all’annullamento del decreto impugnato . . . ai fini della condanna dell’amministrazione al conseguente risarcimento dei danni”;
- che la società ricorrente “con il presente atto e – tuzioristicamente – con autonomo ricorso, che ne riproduce il contenuto, chiede il risarcimento dei danni e pregiudizi subiti”;
ha richiesto che venga “accertato e dichiarato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lazio, in via solidale e/o ciascuna per quanto di ragione, sono responsabili dei danni subiti dalla società odierna ricorrente per effetto dei provvedimenti adottarti e/o del comportamento tenuto . . . nell’ambito., in occasione e a seguito del procedimento amministrativo relativo all’erogazione dei finanziamenti ai sensi del d.l. 4 novembre 1988 n. 465, conv. dalla legge 30 dicembre 1988 n. 556”, e pertanto che il Tribunale voglia condannare le predette amministrazioni al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 8.858.620,62, o alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta dal Tribunale, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per difetto di interesse, per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto del presente ricorso è il