TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-02-14, n. 202402987

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-02-14, n. 202402987
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402987
Data del deposito : 14 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2024

N. 02987/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03393/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3393 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
R R, rappresentato e difeso dagli Avvocati V A e M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante Generale pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :

- del provvedimento di cui al “Foglio M_D GMIL REG20180694147”, del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, II reparto, 4^ divisione, datato 4 dicembre 2018 e notificato al ricorrente il 24 dicembre 2018;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in ordine al diritto del ricorrente a conseguire il grado di Maggiore a far data dal 6 agosto 2017.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti :

- del provvedimento di cui al “Foglio M_D AB05933 REG2023 0483962”, del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, II reparto, 4^ divisione, datato 28 agosto 2023 e notificato al ricorrente in data 5 settembre 2023, consequenziale al provvedimento già impugnato con il ricorso introduttivo;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

nonché per la condanna

del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte del ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 febbraio 2024 la dott.ssa Caterina Luperto e udito per il ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il sig. R R, odierno ricorrente, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, prospetta di aver conseguito la nomina a Sottotenente con decorrenza 6 agosto 2004 per poi, dopo due anni, avanzare al grado di Tenente e successivamente conseguire la promozione a Capitano con decorrenza 6 agosto 2011.

Con provvedimento del 4 dicembre 2018, il Direttore della IV Divisione della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa disponeva la promozione al grado di Maggiore, relativa all’anno 2018, dei Capitani del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, tra cui il Sig. R R, con decorrenza 3 settembre 2018.

Avverso tale provvedimento, il sig. R R ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, contestando il dato relativo alla decorrenza della nomina.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, il militare ha impugnato il provvedimento del Direttore della IV Divisione della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa del 28 agosto 2023, recante la promozione al grado di Tenente Colonnello dei Maggiori del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, tra cui lo stesso ricorrente, con decorrenza 3 settembre 2023, quindi, secondo la prospettazione attorea, con oltre un anno di ritardo rispetto alla data di maturazione della medesima promozione.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri che, in adempimento all’ordinanza presidenziale di questo Tribunale n. 5994 del 22 agosto 2023, hanno depositato la documentazione utile ai fini del decidere.

All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 2 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono affidati ad un’unica censura, con cui si deduce l’illegittimità dei provvedimenti di promozione al grado di Maggiore e a quello di Tenente Colonnello per violazione e falsa applicazione degli artt. 2212 duodecies e 2247 octies del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

Il ricorrente prospetta di aver maturato nel servizio permanente effettivo, alla data del 6 agosto 2017, l’anzianità di anni 13 c.d. “di spallina”, anzianità utile ai fini del conseguimento della promozione al grado di Maggiore, essendo stato nominato Sottotenente in data 6 agosto 2004, Tenente in data 6 agosto 2006 e Capitano a far data dal 6 agosto 2011.

Ne inferisce che la promozione al grado di Maggiore sarebbe dovuta decorrere dalla data del 6 agosto 2017 (e non dal 3 settembre 2018) e, di conseguenza, quella al grado di Tenente Colonello dal 6 agosto 2022 (non già dal 3 settembre 2023).

Chiede pertanto, oltre alla declaratoria di illegittimità dei gravati provvedimenti, anche il riconoscimento della retrodatazione della nomina a Maggiore e di quella a Tenente Colonnello ai fini della corresponsione della maggior retribuzione non percepita.

Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono infondati.

L'articolo 2212 undecies del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (“ Codice dell’ordinamento militare ”) prevede, al comma 1, che « Per gli ufficiali già transitati dal ruolo speciale al ruolo normale che rivestono il grado da maggiore a tenente colonnello incluso, in possesso di un'anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994, i gradi e le anzianità assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente codice, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo ».

Il successivo articolo 2212 duodecies del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 stabilisce, al comma 1, che « Gli ufficiali appartenenti al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente permangono nel ruolo speciale a esaurimento secondo l'ordine di ruolo pregresso, conservando l'anzianità relativa posseduta »;
al comma 2 che « Per gli ufficiali di cui al comma 1, aventi il grado da sottotenente a tenente colonnello incluso, in possesso di un'anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994, i gradi e le anzianità assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente codice, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo ».

La Tabella 4 allegata al Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 è stata sostituita dalla Tabella 18 del Decreto Legislativo 29 maggio 2017 n. 95, che prevede un’anzianità minima di 6 anni nel grado di Capitano per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta per l’avanzamento al grado di Maggiore e un’anzianità minima di 4 anni nel grado di Maggiore per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta per l’avanzamento al grado di Tenente Colonnello.

L'articolo 2247 octies del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 stabilisce, tuttavia, che « Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianità con le modalità di cui all'articolo 1055 ».

In questo contesto, il ricorrente sostiene che l'avanzamento per anzianità ai gradi di Maggiore e di Tenente Colonnello debba avvenire ai sensi dell’art. 1055 cod. ord. mil. che richiama l’art. 1071 cod. ord. mil., contenente la regola secondo la quale « Le promozioni ad anzianità sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità di grado richieste ».

In altri termini, secondo il ricorrente, nella rideterminazione delle anzianità l'Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto del fatto che la promozione al grado di Maggiore maturerebbe dalla data del compimento di sei anni di anzianità nel grado di Capitano, mentre la promozione al grado di Tenente Colonnello spetterebbe dalla data del compimento di quattro anni nel grado di Maggiore.

Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono infondati, come anticipato, per le ragioni già espresse dalla sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. I bis , 29 luglio 2021 n. 9068, ove si è rilevato il carattere dirimente, nel caso di specie, dell'applicazione dell'articolo 25, comma 1, lett. i), del Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 172.

Tale disposizione ha introdotto una norma di interpretazione autentica, aggiungendo al testo dell'articolo 2247 octies cod. ord. mil. il comma 1 bis , in virtù del quale il comma 1 dello stesso articolo (disposizione che stabilisce un regime transitorio per gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello che, fino all'anno 2023, vengono effettuati ad anzianità anziché a scelta) «(...) si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianità di cui all'articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, cinque anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e cinque anni nel grado di Maggiore ».

Si è, perciò, evidenziato che l'art. 1053 cod. ord. mil., nella parte in cui stabilisce che le aliquote di valutazione, al 31 ottobre di ogni anno, includono gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo, è applicabile anche alle progressioni per anzianità, quale quella in rilievo nel caso di specie, posticipando il raggiungimento del requisito di legge all'anno successivo e portando, di fatto, a 7 e 5 (invece di 6 e 4) gli anni di anzianità per la promozione, rispettivamente, al grado di Maggiore e di Tenente Colonnello (T.A.R. Lazio, Sez. I bis , 29 luglio 2021 n. 9068).

Nello stesso senso si è pronunciato il Consiglio di Stato, nei pareri della Sezione Prima n. 821 del 2021, n. 1186 del 2021 e n. 1187 del 2021.

Dunque, correttamente l’Amministrazione ha effettuato la rideterminazione dell’anzianità assoluta del Romano, individuando in 7 anni la permanenza minima richiesta nel grado di Capitano per l’avanzamento al grado di Maggiore e in 5 anni la permanenza minima richiesta nel grado di Maggiore per l’avanzamento al grado di Tenente Colonnello.

In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere rigettati.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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