TAR Brescia, sez. II, ordinanza cautelare 2021-02-18, n. 202100048
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 18/02/2021
N. 00048/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00037/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di CI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 37 del 2021, proposto da
IL IT S.p.A. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo e Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Corte de' Frati e Unione Lombarda dei Comuni Oglio – Ciria, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prat. edil 2/2020 del 10 novembre 2020, trasmesso il 19 novembre 2020 con il quale lo sportello unico dell’edilizia dell’Unione Lombarda dei Comuni di Oglio – Ciria, in relazione alla istanza di autorizzazione ex art. 87 e 88 d.lgs 259/2003 presentata da IL IT per la realizzazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile, ha ordinato alla società di non effettuare l’intervento;
- ove ritenuto necessario, dell’art. 135 del Piano delle Regole del PGT di Corte de’ Frati e delle relative schede dettagliate del Piano dei Servizi, nella parte in cui consentirebbero di realizzare SRB solo in siti puntualmente individuati;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale, ancorché non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;