TAR Roma, sez. III, sentenza 2015-05-19, n. 201507247
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N. 07247/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05367/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5367 del 2014, proposto da: D C, rappresentata e difesa dagli avv.ti G Q, P J Q, A L, con domicilio eletto presso A L in Roma, Via Quattro Fontane, 20;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
C P;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore di II fascia, settore concorsuale 12/C1 “diritto costituzionale”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2015 il dott. S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra D C, Ricercatrice presso l’Università Cattolica di Milano, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore di II fascia, settore concorsuale 12/C1 “diritto costituzionale”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010, degli artt.4, comma 1, 6, comma 7, 8, comma 4, 9, comma 3 del D.P.R. n.222 del 2011, degli artt.3, commi 1, 2, 5, commi 1, 2a, 6, comma 4a, all.B del D.M. n.76 del 2012, degli all.A, B del D.M. n.159 del 2012, della delibera ANVUR n.50 del 2012 nonché l’eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, dello sviamento, delle manifeste arbitrarietà, irragionevolezza e ingiustizia, del difetto di motivazione.
La ricorrente ha fatto presente in particolare che era Ricercatrice nel settore scientifico-disciplinare IUS/09 “istituzioni di diritto pubblico”, a cavallo tra il diritto costituzionale, settore concorsuale 12/C1 e il diritto amministrativo, 12/D1 e che in ogni caso le pubblicazioni scientifiche indicate, al contrario di quanto in parte ritenuto dalla Commissione di valutazione, anche in una prospettiva di interdisciplinarietà, erano da considerarsi coerenti col settore concorsuale 12/C1;che le stesse pubblicazioni erano state valutate positivamente in precedenti procedure concorsuali;che era mancata una valutazione analitica di titoli e pubblicazioni;che erroneamente era stato calcolato il superamento di una sola “mediana”, invece che di tre o almeno di due;che il designato membro OCSE della Commissione, Prof. F B C, dimissionario, era stato illegittimamente sostituito, oltre il 30 giugno 2012, dal Prof. R R invece che da altro studioso inserito nella lista OCSE.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione dell’impugnativa, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con memorie il ricorrente ribadiva i propri assunti.
Con ordinanza n.4448 del 2014 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.
Seguivano ulteriori memorie dell’interessata.
Nell’udienza dell’11 marzo 2015 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è destituito di fondamento e va pertanto respinto, per le ragioni di seguito esposte.
Invero, precisato che il settore scientifico disciplinare IUS/09 “istituzioni di diritto pubblico” risulta compreso, ex all.A del D.M. n.159 del 2012, nel settore concorsuale 12/C1 “diritto costituzionale” in argomento, è necessario evidenziare al riguardo che in ogni caso il giudizio reso è risultato unanimemente negativo, per la produzione scientifica ritenuta di livello limitato, ex all.D del D.M. n.76 del 2012, al di là della non sempre riscontrata coerenza dei lavori con il cennato settore concorsuale (cfr. all.1 al ricorso);che non rilevano le valutazioni riportate in precedenti procedure, di diversa natura;che inoltre la dedotta analiticità era richiesta, ex art.16 della Legge n.240 del 2010, unicamente in sede di valutazione di titoli e pubblicazioni e non anche, ragionevolmente, nella fase della motivazione del giudizio, bastando all’uopo esporre in modo chiaro, completo e sintetico le ragioni di idoneità o non idoneità all’abilitazione, fondate sulla predetta valutazione (cfr. già TAR Lazio, III, n.11500 del 2014);che comunque nel caso di specie, dalla formulazione dei giudizi, emerge ben evidente la suddetta analiticità, quanto meno in relazione alle pubblicazioni (cfr. all.1 al ricorso);che altresì il mero superamento delle mediane non è sufficiente al conseguimento dell’abilitazione, atteso che gli indici correlati alle stesse, essendo a carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012), non possono comunque assumere un ruolo decisivo ai fini dell’abilitazione medesima (cfr. anche art.6 del D.M. n.76 del 2012 e verbale n.2 del 2 aprile 2013, all.2 al ricorso), risultando preminente ai suddetti fini il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dagli abilitandi (cfr. ancora TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Giova in ultimo rilevare che era previsto il sorteggio di un commissario all’interno della cosiddetta lista OCSE, ex art.16, comma 3f della Legge n.240 del 2010;che, a seguito delle dimissioni del designato Prof. F B C, si sarebbe dovuto attingere per la sua sostituzione alla predetta lista, mediante nuovo sorteggio, ex art.6, comma 7 del D.P.R. n.222 del 2011;che tuttavia, non residuando almeno quattro studiosi nella lista suindicata, come richiesto nel predetto art.6, comma 7 del D.P.R. n.222 del 2011 (cfr. anche sul fatto memoria della ricorrente depositata il 4 febbraio 2015), ciò non è stato possibile;che quindi (arg. ex art.9, comma 3 del D.P.R. n.222 del 2011) non si è potuto fare altro che ricorrere alla lista dei Professori ordinari, con nomina del Prof. R R, mediante decreto n.1717 del 20 settembre 2013 (cfr. all.13 al ricorso e in diritto TAR Lazio, III, n.5719 del 2015).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.