TAR Palermo, sez. III, sentenza 2014-07-23, n. 201401972

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2014-07-23, n. 201401972
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201401972
Data del deposito : 23 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00904/2005 REG.RIC.

N. 01972/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00904/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 904 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da C A N, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti G C e A B, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Palermo, piazza V.E. Orlando, n. 33;

contro

- l’Assessorato ai beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione della Regione Siciliana (cui è subentrato l’Assessorato dei beni culturali ed identità siciliana della Regione Siciliana);
- l’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali della Regione Siciliana (cui è subentrato l’Assessorato autonomie locali e funzione pubblica della Regione Siciliana);
in persona dei rispettivi Assessori pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati per legge in Palermo, via Alcide De Gasperi, n. 81;

nei confronti di

- Maria Grazia Griffo, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonino Alabiso, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Enrico Aguglia in Palermo, via Principe di Belmonte n. 3;
- Monica Chiovaro, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

a) quanto al ricorso introduttivo :

- «del decreto n. 9295 del 17 dicembre 2004 - reso noto con avviso pubblicato in G.U.R.S. Serie sp. Concorsi n. 1 del 28 gennaio 2005 - con il quale il Dirigente del servizio personale […] ha provveduto da un lato, all’annullamento in autotutela del decreto n. 7567 dell’11 agosto 2004 (recante approvazione della graduatoria generale di merito nonché dell’elenco dei vincitori del concorso pubblico a n. 7 posti di Dirigente tecnico archeologo del ruolo tecnico dei Beni culturali), e dall’altro alla contestuale riapprovazione della graduatoria generale di merito e dell’elenco dei vincitori del concorso in questione (tra i quali l’odierna ricorrente, collocata al 53° posto della graduatoria, nonché al 48° posto dell’elenco dei vincitori aventi titolo a riserva, con identico punteggio di 50,75);

- ove occorra, del d.a. 9 gennaio 2003, n.5008 […] con il quale l’Assessore […] ha approvato la graduatoria provvisoria del suddetto concorso […];

- del verbale di verifica di titoli del 23 gennaio 2004 […];

- ove occorra, della nota n. 200 prot. del 12 marzo 2004 […] avente ad oggetto “Direttive esplicative per l’applicazione dei criteri di valutazione dei titoli […]”;

- ove occorra, della nota dirigenziale n. 13/2002 con la quale l’Assessorato regionale degli enti locali ha fornito precisazioni in merito alla valutazione degli incarichi effettivamente svolti dai candidati presso PP.AA.;

-di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale agli atti sopraindicati;

- nonché per il riconoscimento del diritto della ricorrente all’attribuzione di un punteggio complessivo di 64,30, con collocazione alla 7^ posizione della graduatoria generale di merito del concorso pubblico per n. 70 posti di Dirigente tecnico archeologo del ruolo dei Beni culturali»;

b) quanto al ricorso per motivi aggiunti :

- del decreto n. 307223 del 2 agosto 2010- la cui adozione stata resa nota con avviso pubblicato in G.U.R.S. n. 11 del 27 agosto 2010, Serie sp. Concorsi- con il quale l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana […] in esecuzione delle sentenze del C.G.A. nn. 875, 876, 877, 878 e 957/2008, nonché della sentenza del C.G.A. n. 637/2010, ha provveduto alla rettifica della graduatoria generale di merito degli idonei al concorso pubblico per soli titoli per la copertura di n. 70 posti di Dirigente tecnico archeologo del ruolo tecnico dei beni culturali, già approvata con decreto dirigenziale n. 9295 del 17 dicembre 2004 […] nella parte in cui la dott.ssa A N risulta collocata al 55° posto della graduatoria generale di merito degli idonei al concorso di cui trattasi, nonché al 48° posto dell’elenco dei vincitori aventi titolo a riserva;
nell’una e nell’altro con attribuzione di identico punteggio complessivo pari a 50,75;

-di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale agli atti sopraindicati;

- nonché per il riconoscimento del diritto della ricorrente all’attribuzione di un punteggio complessivo di 64,30, con collocazione alla 8^ posizione della graduatoria generale di merito del concorso pubblico per n. 70 posti di Dirigente tecnico archeologo del ruolo dei Beni culturali».


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato beni culturali ed identità siciliana della Regione Siciliana e dell’Assessorato autonomie locali e funzione pubblica della Regione Siciliana;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;

Vista l’ordinanza n. 1898/2013 con cui sono stati disposti incombenti istruttori, eseguita dall’Amministrazione;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il dott. G L G;

Uditi nell’udienza pubblica del 10 giugno 2014 gli Avv.ti G. Calandra per la parte ricorrente ed A. Alabiso per la controinteressata Griffo;
l'Avvocato dello Stato G. Pignatone per i resistenti Assessorati regionali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1.1.- La ricorrente espone di aver partecipato al concorso pubblico per soli titoli indetto dalla Regione Siciliana nell’anno 2000 (bando pubblicato nella G.U.R.S n. 4 del 14 aprile 2000) e di essere aver conseguito, all’esito della valutazione dei titoli, il 55° posto della graduatoria di merito con punteggio di 50,75 (48° posto nell’elenco degli aventi titolo a riserva), in luogo dell’8° posto con punteggio di 64,30 al quale, invece, in tesi, avrebbe dovuto accedere.

Espone, in particolare, che con una prima valutazione dei titoli che ha dato luogo alla graduatoria provvisoria si è collocata al 19° posto con punti 59,75, posizione che poi è regredita, prima al 54° e, poi, al 53° posto, a seguito di ulteriori successivi provvedimenti con i quali è stata approvata la graduatoria generale di merito (quest’ultima, da ultimo, rivisitata in esecuzione di specifiche sentenze del C.G.A. ed impugnata, nel testo definitivo, con il ricorso per motivi aggiunti).

Deduce che l’Amministrazione non avrebbe valutato specifiche attività svolte in favore di enti pubblici, il periodo di catalogazione svolto presso il Consorzio «Neapolis» mediante contratto di formazione e lavoro nonché il servizio di docenza svolto presso la Scuola Media Puglisi di Palermo.

2.- Il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti si articolano in tre motivi di doglianza così rubricati:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.a. 19 giugno 1996, rettificato con d.a. 19 ottobre 1999;
omessa valutazione dei servizi prestati presso enti pubblici;
eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e dello sviamento. L’Amministrazione avrebbe illegittimamente non valutato i titoli inerenti a «servizi» svolti presso la p.a. ed inquadrabili nell’art. 4 del d.a. 19 giugno 1996;

2) Violazione dell’art. 18 della l. n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni;
eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento. L’Amministrazione avrebbe dovuto acquisire d’ufficio i documenti in possesso della stessa p.a., aventi origine e data certa;

3) Illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, della l.r. n. 8 del 1999;
eccesso di potere sotto i profili della disparità di trattamento e dello sviamento.

3.- Si sono costituiti in giudizio l’Assessorato autonomie locali e funzione pubblica nonché quello dei beni culturali ed identità siciliana della Regione Siciliana. Il primo ha chiesto dichiararsi nei propri confronti il difetto di legittimazione passiva stante la propria estraneità alla controversia: l’intera vicenda procedimentale si sarebbe incardinata e conclusa nell’ambito delle attribuzioni e competenze dell’Assessorato dei beni culturali ed identità siciliana;
il secondo ha contrastato le pretese di parte ricorrente ed ha concluso per l’infondatezza del gravame.

4.- Si è altresì costituita in giudizio la controinteressata Maria Grazia Griffo che, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha concluso per l’infondatezza del gravame.

5.- All’udienza pubblica del 10 giugno 2014, presenti i procuratori delle parti che si sono riportati alle già rassegnate domande e conclusioni, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.

6.1.- In relazione alla questione in rito sollevata dal resistente Assessorato alle autonomie locali e funzione pubblica, va preliminarmente osservato che la Regione Siciliana «per quanto concerne l'attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli assessori, cui, nell'ambito delle rispettive funzioni, è attribuita una propria competenza con rilevanza esterna, talché ciascun assessore è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa che a lui fa capo (Cass. 19 febbraio 1987, n. 1794)» (Cass. s.u., 23 febbraio 1995, n. 2080).

Alla luce del superiore principio poiché l’Assessorato dell’Assessorato alle autonomie locali e funzione pubblica della Regione Siciliana è effettivamente estraneo alla vicenda procedimentale oggetto di controversia va dichiarato il relativo difetto di legittimazione passiva.

6.2.- Sempre in rito va dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse considerato che la graduatoria con lo stesso impugnata è stata sostituita (e superata) da quella adottata a seguito di specifiche decisioni giurisdizionali (D.D.G. 307223 del 2.8.2010). Quest’ultima è stata impugnata con motivi aggiunti contenenti le medesime censure introdotte col ricorso originario.

7.- Nel merito il ricorso per motivi aggiunti, poiché infondato, deve essere rigettato.

8.- Con un primo gruppo di censure la ricorrente deduce l’illegittima mancata valutazione di «servizi» che essa avrebbe svolto in favore di pubbliche amministrazioni e che, pertanto, in applicazione dell’art. 12 del d.a. 19 giugno 1996 e successive modifiche avrebbero dovuto essere considerati secondo quanto previsto per tali tipologie di prestazioni.

Più specificamente:

a) non sono stati valutati «servizi» - ad avviso della ricorrente - svolti nella qualifica di archeologo che essa avrebbe erroneamente indicato come «incarichi», per complessivi punti 16,65, in violazione, in tesi, della regola generale secondo la quale costituirebbero «titoli di servizio», ai fini dell’attribuzione del punteggio, tutti i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni;

b) non è stato valutato il «servizio» di catalogazione prestato presso il Consorzio «Neapolis»;

c) non è stato valutato il servizio di docenza prestato presso la Scuola Media Statale Puglisi di Palermo.

9.1.- Così sintetizzate le doglianze di parte ricorrente, va verificato il quadro normativo di riferimento entro il quale si è articolata la valutazione dei titoli.

9.2.- L’art. 4 del d.a. 19 giugno 1996 stabilisce che:

« Il punteggio massimo attribuito ai servizi prestati presso enti pubblici nella misura massima di cui al precedente articolo 1 (40% = punti 40), è così distribuito: A) concorsi per qualifiche dirigenziali:

a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore a quella posseduta:

- punti 0,06 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 12;

b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente o superiore a quella posseduta:

- punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 20 [...]».

Il riferimento alla «qualifica professionale» rende logicamente suscettibili di valutazione soltanto le prestazioni di servizi per le quali venga in evidenza la «qualifica», sicché esse non possono che essere individuate nell’ambito del rapporto di subordinazione sul rilievo che la «qualifica professionale» costituiva, dapprima, oggetto di previsione dei decreti di approvazione degli accordi collettivi e poi, dopo la «privatizzazione» del pubblico impiego, è divenuta oggetto di disciplina – nella diversa veste di «categoria professionale» - nell’ambito dei contratti collettivi di lavoro dell’area dirigenziale di comparto. Ogni forma di impiego diversa dal rapporto di subordinazione, quali, ad esempio, il lavoro interinale, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavori socialmente utili e di pubblica utilità, non poteva, sulla base della previsione del d.a. 19 giugno 1996 (come successivamente modificato), costituire oggetto di valutazione nelle procedure concorsuali oggetto di disciplina regionale.

Orbene, nel caso di specie nessuna delle prestazioni elencate nell’istanza di partecipazione (ad eccezione dell’attività di docenza svolta presso la Scuola Media Statale Puglisi di Palermo, della quale di seguito si dirà) risulta inquadrabile nell’ambito dei rapporti di subordinazione, sicché il punteggio assegnato dall’Amministrazione risulta, in parte qua , del tutto corretto.

9.3.- Il rigetto delle censure sopraesposte non consente neanche l’attribuzione del punteggio una tantum di punti uno, invocato in via gradata dalla ricorrente: esso è stato chiesto, per la prima volta, con memoria del 19 luglio 2013, non notificata.

10.- Va disattesa anche la doglianza sulla mancata valutazione del «servizio» di catalogazione prestato con contratto di formazione e lavoro presso il Consorzio «Neapolis» dal 17 luglio 1987 al 14 aprile 1989 ai sensi dell’art. 15 della l. n. 41 del 1986.

L’Amministrazione non lo ha valutato «poiché prestato ai sensi di una disposizione normativa non prevista dall’art. 6, comma 3 della l.r. n. 8/1999».

Tale ultima disposizione stabilisce che «il servizio prestato per la realizzazione degli interventi inerenti l'attività di catalogazione del patrimonio culturale della Regione siciliana in forza delle leggi 20 maggio 1988, n. 160, 19 aprile 1990 n. 84, 10 febbraio 1992, n. 145 dell'articolo 1, lettera e), del D.L. 7 settembre 1987, n. 371 convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n. 449 (Progetto rilevazione per il recupero del barocco siciliano) e dell'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche è considerato, per la valutazione dei titoli nei concorsi pubblici di cui alla presente legge, alla stregua dei servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni».

Il Collegio ben conosce il condivisibile approdo cui è giunto il Giudice d’appello ( cfr ., tra le diverse, decisione C.G.A. sez. giur., n. 878 del 2008) il quale ha sostanzialmente osservato che non è affatto vero che la mancata menzione delle leggi n. 863 del 1984 e n. 41 del 1986 nell’articolo 6 della legge regionale n. 8 impedisca la valutazione dei periodi di lavoro prestati in forza di contratti stipulati in applicazione delle dette leggi. Nel caso di specie è troncante, nel senso della non valutabilità dell’attività di catalogazione svolta presso il Consorzio «Neapolis», la circostanza che essa sia stata resa non già con riferimento al «patrimonio culturale della Regione Siciliana», come voluto dal terzo comma dell’art. 6 della l.r. n. 8 del 1999, bensì nell’ambito del «progetto sistema per la valorizzazione integrale delle risorse ambientali ed artistiche nell’area vesuviana». In altre parole esso risulta essere stato reso in un ambito estraneo a quello previsto dal medesimo art. 6 della l.r. n. 8 del 1999. Né può ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma siccome dedotta dalla parte ricorrente: l’asserita disparità di trattamento tra catalogatori dei beni culturali della Regione Siciliana (che fruiscono della surrichiamata previsione in tema di valutazione del servizio prestato) e quelli operanti in altri ambiti territoriali (a tale previsione invece estranei), ad avviso del Collegio non è configurabile in ragione del legittimo obiettivo del legislatore, frutto della sua discrezionalità, di differenziare la valutazione delle pregresse esperienze in favore di risorse umane corredate da specifico background culturale costruito in ambito regionale (al quale peraltro il posto da ricoprire è in qualche misura agganciato).

11.- Da ultimo, le doglianze di parte ricorrente non colgono nel segno neppure per la parte in cui viene lamentata la mancata attribuzione del punteggio inerente al servizio di docenza prestato presso la Scuola Media Puglisi di Palermo dal 21 ottobre 1998 al 31 agosto 1999.

E’ vero che il predetto servizio costituiva oggetto di dichiarazione contenuta nell’istanza di partecipazione al concorso, ma, all’esito della richiesta di produzione della documentazione, la ricorrente ha incontestatamente omesso di produrre il relativo atto all’Amministrazione.

L’onere di produrre la certificazione attinente ai titoli dichiarati entro 15 giorni dalla nota di richiesta dell’Amministrazione era stabilito dall’art. 5 del bando di concorso. La nota prot. n. 432 del 27 ottobre 2003, peraltro, comminava la non ammissione alla valutazione nell’ipotesi di «titoli presentati in modo non conforme», sicché l’operato dell’Amministrazione deve ritenersi immune dalla censura prospettata. A ciò va aggiunto che la mancata impugnazione sia del bando sia della predetta nota impedisce al Collegio di sindacare la conformità dello stesso assetto della lex specialis della procedura all’art. 18 della l. n. 241 del 1990 a mente del quale, ad avviso del ricorrente, gli uffici regionali avrebbero dovuto acquisire direttamente presso l’Amministrazione competente la richiesta certificazione.

12.- Ne discende la complessiva infondatezza dei motivi aggiunti.

13.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto al gravame introduttivo;
i motivi aggiunti, poiché infondati, devono essere rigettati.

14.- Le spese seguono la regola della soccombenza (art. 26 cod. proc. amm.) e sono liquidati come da dispositivo.


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi